Data: 2016-05-12 14:04:33

ESERCIZIO DI VICINATO CONGIUNTO A ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

E' da tempo che ho questo dubbio: possono coesistere negli stessi locali un esercizio di vicinato e un esercizio di somministrazione? Se sì, devono essere svolti dallo stesso titolare oppure possono essere anche gestiti da titolari di società differenti?
Quali sono i riferimenti normativi al riguardo?

Grazie

riferimento id:34087

Data: 2016-05-12 20:08:21

Re:ESERCIZIO DI VICINATO CONGIUNTO A ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE


E' da tempo che ho questo dubbio: possono coesistere negli stessi locali un esercizio di vicinato e un esercizio di somministrazione? Se sì, devono essere svolti dallo stesso titolare oppure possono essere anche gestiti da titolari di società differenti?
Quali sono i riferimenti normativi al riguardo?

Grazie
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1) certo che possono coesistere (e sono sempre coesistiti, vedi i centri commerciali)
2) possono essere gestiti dallo stesso soggetto o da soggetti diversi senza limiti

Due sono i riferimenti normativi legittimanti:
UNO NEGATIVO: manca una norma che lo vieta
UNO POSITIVO (art. 35 Dlgs 59/2010)

Art. 35. (Attività multidisciplinari)
1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse solo nei casi seguenti:
a) professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialità;
b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità.
2. Nei casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività multidisciplinari di cui al comma 1:
a) sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività;
b) sono garantite l'indipendenza e l'imparzialità che talune attività richiedono;
c) è assicurata la compatibilità delle regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attività, soprattutto in materia di segreto professionale

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