L'art. 75 del regolamento edilizio di Firenze ha introdotto la necessità di fare richiesta una richiesta di verifica preventiva da parte della commissione edilizia interna del comune per la realizzazione di modifiche alle facciate.
Siccome questa verifica che va richiesta suppongo che debba essere considerato tra gli atti d'assenso necessari per poter presentare la SCIA, e le modalità di richiesta di questo parere non sono normate in modo chiaro da nessuna parte, quello che vorrei sapere è se per questo tipo di provvedimento vale il principio del silenzio assenso e se trascorso un mese dalla presentazione posso procedere alla presentazione della pratica o devo rimanere bloccata a oltranza...
Ringrazio anticipatamente chiunque sappia darmi qualche ragguaglio e per chi ci è già passato, quanto tempo in media ci mettono per dare una risposta?
GRAZIE
Art. 133 LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 65
[color=red][b]La SCIA dà conto della preventiva Verifica della legittimità dello stato di fatto dell’immobile oggetto dell’intervento.[/b][/color]
Quindi non vi è dubbio che il parere va acquisito preventivamente. In mancanza di specifica disciplina trova applicazione il regime di 30 giorni (termine generale) SENZA silenzio assenso.
Quindi in caso di inerzia si può attivare intervento sostitutivo o ricorso giurisdizionale ai sensi della L. 241/1990.
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[color=red][b]Art. 75 - Modifiche della composizione architettonica delle facciate[/b][/color]
1. Qualsiasi intervento che interessi finestre, logge, porticati e terrazze non potrà in nessun caso
comportare alterazione della composizione architettonica dei fronti, o ampliamenti non coerenti
con i caratteri architettonici originari dell’edificio, o con il contesto urbano di riferimento.
2. Sono ammessi, nel rispetto della disciplina del vigente strumento urbanistico e dei requisiti
igienico-sanitari, previa redazione di un progetto unitario a garanzia dei criteri di coerenza tipologica
e di corretto inserimento nel contesto, da sottoporre a preventiva verifica da parte della
Commissione edilizia interna: - gli interventi che comportino la formazione o modifica di nuove aperture di facciata, la
chiusura o modifica di aperture esistenti; - gli interventi su logge, terrazzi e porticati che prevedano l’organico riutilizzo di tali superfici
in un coerente rapporto formale e distributivo con l’edificio e con il contesto; - gli interventi sulle facciate, anche con creazione o modifica di logge, terrazze, porticati,
schermature e frangi-sole finalizzati all'efficientamento energetico dell'edificio.
3. Per gli edifici di interesse tali interventi non devono comportare innovazioni ed alterazioni che
ne pregiudichino il valore storico-artistico, tipologico o documentario, fermo restando che,
quando la facciata sia stata interessata da modifiche ed alterazioni incongrue sono sempre
ammessi gli interventi finalizzati a ripristinarne la veste architettonica originaria o quella storicizzata.
4. Gli interventi da eseguirsi all’interno degli edifici non possono interessare (né direttamente, né
indirettamente) le aperture di facciata prospicienti spazi pubblici con tramezzi, solai od altri elementi
che possano pregiudicare i caratteri architettonici del prospetto.
5. A tal fine valgono le seguenti prescrizioni:
a. i solai o soppalchi che venissero realizzati in un locale finestrato, sia ex novo che modificando
la quota di imposta di elementi orizzontali preesistenti, devono essere mantenuti ad una
quota di imposta non inferiore al valore che si ottiene aggiungendo lo spessore del muro
esterno alla quota dell’architrave della finestra;
b. quote inferiori sono generalmente ammissibili quando ci si discosti di almeno metri 2,40 dalla
parete finestrata, riducibili fino a metri 2 quando la quota di imposta, misurata dal marciapiede,
sia almeno pari a una volta e mezzo la larghezza dello spazio pubblico frontistante.
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[b][color=red]Incontro Assessore Meucci con Consulta Interprofessionale
del 30 aprile 2015
Proposte di modifica sul Regolamento Edilizio vigente dal 18 aprile 2014[/color][/b]
http://www.ordinearchitetti.fi.it/writable/Documenti/A2_7_Commissione_osservatorio_urb/150429%20All.%20A)%20Argomenti%20per%20modif%20%20R.E.%20%20Incontro%20Assessore.pdf
[b]Art. 75 Modifica delle facciate[/b]
Comma 2 - Chiarire se per facciata si intende il prospetto direttamente prospiciente
la pubblica via, o da questa visibile;
Si prevede la redazione di progetto unitario da sottoporre a preventiva verifica da
parte della CEI (prima della SCIA ? e con quale procedura, quella del parere
preliminare?, se è in area sottoposta a vincolo paesaggistico è sufficiente
l’Autorizzazione paesaggistica?)
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:-\ nessuno può aiutarmi?!
riferimento id:34056GRAZIE MILLE PER IL PARERE ESPERTO!
La L. n. 124/2015 (Madia) in tutto ciò non ci entra vero?
Grazie ancora!
---
semplificate gente, semplificate...
GRAZIE MILLE PER IL PARERE ESPERTO!
La L. n. 124/2015 (Madia) in tutto ciò non ci entra vero?
Grazie ancora!
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semplificate gente, semplificate...
[/quote]
[b]No, non ha effetti diretti
l'art. 20 della legge 241/1990 (comma modificato dall'art. 9, comma 3, legge n. 69 del 2009 poi dall'art. 54, comma 2, legge n. 221 del 2015) prevede:
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
QUINDI QUESTE PROCEDURE NON VANNO IN SCIA NE' A SILENZIO ASSENSO
[/b]
Tutto chiaro! Grazie ancora!
riferimento id:34056