Salve,
una tabaccheria, situata ad una distanza inferiore a mt. 500 da un luogo di culto, detiene da prima dell'entrat in vigore della L.R. 57/2013, n. 3 apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) (SLOT). Se l'attività viene venduta, il nuovo gestore può continuare a detenere le SLOT oppure si applica la Legge Regionale Toscana sulla Ludopatia?.
Grazie!!
La LR non detta specificazioni sul caso che proponi. Quindi, in assenza di specificazioni ostative, è da ritenere che il subingresso trasli al subentrante i diritti legati all’azienda.
In altre parole, l’azienda o il ramo d’azienda è un insieme di beni materiali e immateriali fra i quali rientrano anche le potenzialità abilitative. Nel trasferimento d’azienda si può ritenere che si verifichi solo una sostituzione del suo titolare, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'impresa e quindi restando immutati il suo oggetto e la sua attività.
Questa è la mia interpretazione ma so che qualche comune, con regolamento comunale o interpretando in modo complesso la legge, prevede la decadenza del titolo abilitativo relativo ai giochi in occasione di vendita o affitto d’azienda.