Data: 2016-05-10 10:53:56

OSSERVAZIONI sugli obbligi degli operatori agrituristici (LR 11.05.2015 n. 11)

LEGGE REGIONALE  11 maggio 2015, n. 11
Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998.

La nuova disciplina dell’agriturismo, contenuta nella L.R. 11 maggio 2015, n. 11, che ha esteso il proprio campo d’intervento anche al settore ittico, prevedendo all’art. 2, oltre alle attività agrituristiche, le attività di ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e fattoria sociale, all’art. 28 tratta degli obblighi in capo agli imprenditori autorizzati allo svolgimento delle predette attività.

Tra gli obblighi previsti rientra quello contenuto nella lettera h), riguardante la comunicazione, entro il 15 gennaio di ogni anno, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, delle tariffe applicate nell'anno in corso per il “servizio di pernottamento”. Dalla predetta disposizione si evince chiaramente che non sussiste alcun obbligo invece per comunicare le tariffe dei pasti. Anche per queste ultime vige però l’obbligo di esposizione al pubblico, come dispone l’art. 28, comma 1, lett. e), che tratta genericamente di “tariffe praticate”, tra le quali sembra logico inserire anche quelle dei pasti,  la cui violazione è sanzionata dall’art. 31, comma 2, lett. e).

Al riguardo si osserva inoltre che la stessa disposizione dell’art. 31, comma 2, lett. e) sanziona la “mancata comunicazione, entro il entro il 15 gennaio di ogni anno, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, delle tariffe applicate nell'anno in corso per il servizio di pernottamento”. Dalla lettura della disposizione sembrerebbe che detto adempimento debba essere effettuato direttamente dall’imprenditore all’assessorato regionale, ma si ritiene che ciò debba avvenire attraverso il  Comune.

Si può notare inoltre che la violazione degli obblighi di cui al citato art. 28 comporta l’applicazione di due diverse sanzioni, una della “Sospensione dell’attività” ed una “amministrativa pecuniaria”, anche se la prima sembrerebbe facoltativa.

L’ art. 30 comma 1, stabilisce infatti  che “Il comune, con provvedimento motivato, può sospendere l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e), per un periodo compreso tra due e trenta giorni, qualora vengano accertate violazioni a uno degli obblighi di cui agli articoli 4, 7, 13 e 28.”.

La seconda appare invece “vincolante” al verificarsi dell’evento dato che l’art. 31, comma 2, lett. e) dispone che l’operatore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del “pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i) e j)”.

Non viene precisato altresì se l’applicazione di una delle sanzioni escluda l’altra, ne se possono essere applicate entrambe contemporaneamente, ne tantomeno quali circostanze debbano verificarsi per l’applicazione della sanzione della sospensione dell’attività considerato che la disposizione dispone che il Comune “può sospendere” e non invece che “deve sospendere”. In merito sarebbe opportuno fornire delle indicazioni pratiche al fine di evitare comportamenti arbitrari da parte degli uffici preposti.

L’art. 31, comma 2, lett. e)  e l’art. 30, comma 1,  sanzionano anche la violazione dell’obbligo di cui all’art. 28, comma 1, lett. a) che si concretizza nella “mancata osservanza delle disposizioni, delle prescrizioni e dei provvedimenti emanati dalla Regione, dal Comune e dalle altre autorità competenti.”. In detta previsione rientra pertanto anche la mancata osservanza della prescrizione contenuta nell’art. 20, comma 5, vale a dire l’attestazione in merito alla sussistenza delle condizioni di cui ai commi 3 e 4, del medesimo articolo 20 (requisiti di connessione e complementarietà) mediante la presentazione annuale di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'esistenza delle condizioni stesse.
Tuttavia la legge regionale non stabilisce i termini entro i quali l’imprenditore debba espletare detto adempimento, che pertanto può avvenire anche l’ultimo giorno dell’anno, per non incorrere nella sanzione.

Al riguardo però si evidenzia che sulla base delle disposizioni finali di cui al capo V della legge, in particolare l’art. 32 dispone sostanzialmente che La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, emana le direttive di attuazione per disciplinare diversi aspetti della legge stessa, analiticamente indicati dalla lettera a) alla lettera m) del medesimo art. 32.

Tra i suddetti aspetti, rientrano le direttive che dovranno disciplinare quanto specificato alla lettera g)  e  cioè  “le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle diverse tipologie di attività, i criteri di conteggio e i criteri e le modalità dell'accertamento del rapporto di connessione e di complementarietà di cui all'articolo 20;”

In relazione a quanto evidenziato nei due paragrafi precedenti  è opportuno evidenziare che la legge è entrata in vigore il 14 agosto 2015,  conseguentemente sulla base dell’art. 33, comma 1, risulta di fatto abrogata le previgente normativa contenuta nella Legge Regionale 23 luglio 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo - Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60), ma non risultano ad oggi emanate le direttive di attuazione sopra citate,  pertanto la nuova disciplina risulta inapplicabile in riferimento a quelli aspetti che necessitano delle direttive attuative.

Data la precaria situazione normativa sopra descritta, si ritiene che sanzionare oggi la mancata presentazione della dichiarazione annuale per l’attestazione della sussistenza dei citati requisiti di connessione e complementarietà, significherebbe avviarsi in un contenzioso dal risultato particolarmente incerto.

E’ particolarmente gradita una opinione al riguardo.
Grazie
Saluti

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Data: 2016-05-12 07:27:20

Re:OSSERVAZIONI sugli obbligi degli operatori agrituristici (LR 11.05.2015 n. 11)

Concordo. Ti posso dire che so che le direttive applicative sono state predisposte e stanno seguendo l'iter di approvazione, e chiariranno tutti questi aspetti. Nelle more, LAORE nelle proprie verifiche continua ad applicare tutti i criteri della precedente normativa per l'avvio delle attività di agriturismo.
Sperando di non dover attendere troppo, a breve dovremmo avere tutti i chiarimenti necessari

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