Occupazione di alloggio popolare: lo stato di necessità che esclude il reato
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I principi sanciti dalla Seconda Sezione nella sentenza n. 16916/2016.
Sentenza: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20160426/snpen@s20@a2016@n16916@tS.clean.pdf
[color=red][b]"In tema di illecita occupazione di un alloggio popolare, lo stato di necessità può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, tanto più che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate".[/b][/color]
È questo il principio ribadito dalla Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 16916/2016 (Pres. Prestipino - udienza del 15.1.2016) nella quale viene evidenziato come sia necessaria una rigorosa interpretazione della fattispecie legale che richiede una situazione di pericolo determinato da necessità contingenti.
L'art. 54 del codice penale, infatti, richiede, per la configurabilità dello stato di necessità, la prova da parte del soggetto che la invoca, che il pericolo sia "attuale", requisito che presuppone che, nel momento in cui l'agente agisce contra ius - al fine di evitare "un danno grave alla persona" - il pericolo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio.
L'attualità del pericolo, esclude, in via di logica, tutte quelle situazioni di pericolo non contingenti, caratterizzate da una sorta di cronicità datata e caratterizzata dal proiettarsi con stabilità, nel tempo.
Ove si versasse nella situazione di emergenza abitativa, il pericolo non sarebbe più imminente ma permanente proprio perchè l'esigenza abitativa - ove non sia transeunte e derivante dalla stretta ed immediata necessità "di salvare se od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona" - necessariamente è destinata a prolungarsi nel tempo.
Precisano, altresì, i Giudici di Palazzaccio che, venendo in causa il diritto di proprietà del proprietario dell'immobile occupato, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 54 c.p. alla luce dell'art. 42 Cost., non può che pervenire ad una nozione che concili l'attualità del pericolo con l'esigenza di tutela del diritto di proprietà del terzo che non può essere compresso in permanenza perché, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un'ipotesi di esproprio senza indennizzo o, comunque, un'alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale.
[b]In conclusione la sola situazione di emergenza abitativa non consente di evitare la condanna penale ai sensi dell'art. 633 c.p. che punisce chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto.[/b]
Fonte: Corte di Cassazione
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/maggio/1462696835117.html