CONTRIBUTI a Pro loco e art. 4, c. 6, del D.L. 95/2012
[color=red][b]Servizio di pre e post accoglienza scolastica assicurato da Pro loco.[/b][/color]
Qualora una Pro loco intenda svolgere autonomamente il servizio di pre e post accoglienza scolastica, la concessione di un contributo comunale per lo svolgimento dell'attività appare ammissibile, non ostandovi il divieto posto dall'art. 4, c. 6, del D.L. 95/2012, come modificato dalla L. di conv. 135/2012. La norma dispone, infatti, che gli enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del codice civile che 'forniscono servizi a favore dell'amministrazione pubblica', anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche, escludendo espressamente dal divieto una serie di soggetti, tra cui le associazioni di promozione sociale, quali le Pro loco così qualificabili.
TESTO COMPLETO:
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=46805