Nel 1987 il mio comune ha assegnato dei locali pubblici per esercizio commercio in sede fissa. Nel corso del tempo si sono verificati diversi subingressi e relative cessazioni, restando pero' immutato la destinazione di uso locali ( pescheria, fruttivendolo,macelleria). Oggi si vuole rinegoziare il contenuto contrattuale con adeguamento dei canoni. Alla luce delle liberalizzazioni susseguitesi nella disciplina del commercio, ad oggi prevale la norma contrattualistica che fissa il genere di attività da svolgere nei locali ( es macelleria) oppure l'esercente è libero di mutare il proprio settore di vendita? Diversi generi alimentari ad esempio?
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Nel 1987 il mio comune ha assegnato dei locali pubblici per esercizio commercio in sede fissa. Nel corso del tempo si sono verificati diversi subingressi e relative vessazioni, restando pero' immutato la destinazione di uso locali ( pescheria, fruttivendolo,macelleria). Oggi si vuole rinegoziare il contenuto contrattuale con adeguamento dei canoni. Alla luce delle liberalizzazioni susseguitesi nella disciplina del commercio, ad oggi prevale la norma contrattualistica che fissa il genere di attività da svolgere nei locali ( es macelleria) oppure l'esercente è libero di mutare il proprio settore di vendita? Diversi generi alimentari ad esempio?
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occorre distinguere i due profili.
SOTTO IL PROFILO AMMINISTRATIVO l'esercente che apre con scia può vendere tutti i prodotti appartenenti ad un determinato settore. Quindi non sono legittime limitazioni "di diritto amministrativo" per limitare l'attività ad una tipologia o l'altra.
SOTTO IL PROFILO CIVILISTICO una limitazione è astrattamente possibile in quanto il proprietario, in sede contrattuale, potrebbe inserire una clausola di limitazione nell'uso dell'immobile. Il problema è la DIMOSTRAZIONE dell'interesse sia sotto il profilo civilistico (valutabile dal giudice civile) che sotto il profilo dell'interesse pubblico e di tutela del patrimonio dell'Ente (valutabile dal giudice contabile).
Ritengo che il Comune possa ben stabilire una limitazione nell'ambito del contratto di locazione, se motivata dall'esigenza di garantire un avviamento definito (es. una certa tipologia) che poi possa costituire parte del "patrimonio" cedibile a chi affitta i locali successivamente.
In caso di locazione della PA trovo però INDISPENSABILE valutare l'inserimento della clausola di DIVIETO DI SUB-LOCAZIONE per evitare che il soggetto aggiudicatario della locazione "sfrutti" la propria posizione per diventare mero intermediario e "vivere di rendita"