La Societa' X e' titolare di Autorizzazione per Stabilimento Balneare e Autorizzazione per Ristorante.
1) La Societa' X stipula contratto di associazione in partecipazione con la Societa' Y per l'attivita' di Ristorante.
La Societa' Y presenta tramite sportello "Impresa in un Giorno" Scia di inizio attivita' di Ristorante allegando il contratto di associazione in partecipazione.
Quale istruttoria deve compiere il Comune? Seguira' presa d'atto Semplice? E' necessaria la cessazione della Societa' X?
2) La Societa' X con scrittura privata, noleggia e concede in fitto n° 160 posti spiaggia completi di sdraio e lettini alla Societa' y.
La Societa' Y ha presentato tramite Sportello "Impresa in un Giorno" Scia di inizio attivita' "Stabilimento Balneare " allegando la citata Scrittura privata.
La Societa' X deve presentare cessazione di attivita' almeno per la parte di ombrelloni Noleggiati?
Che fare!?!
Si allega Scrittura Privata.
Grazie Carlasalve
L'associazione in partecipazione è una particolare forma di contratto relativo al mondo dell'impresa con il quale un imprenditore (che viene detto appunto "associante") si accorda con uno o più soggetti (che vengono detti "associati") che svolgono la propria attività lavorativa e vengono ricompensati con una partecipazione agli utili dell'impresa.
Sono vietati i contratti di associazione in partecipazione nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, mentre quelli già in essere rimangono in vigore “fino alla loro cessazione”. Il contratto in esame permette ad un soggetto imprenditore (associante), di usufruire dell’apporto di un associato verso il corrispettivo di una partecipazione di quest’ultimo agli utili dell’impresa o di uno o più affari.
L’art. 53 del Dlgs 81/2015 ha di fatto abrogato i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro. Dal 25 giugno 2015, quindi, non è più possibile stipulare nuovi contratti di associazione in partecipazione nei quali l’apporto dell’associato (persona fisica) sia di lavoro.
L’art. 53 del decreto prevede anche che i contratti in essere, in via transitoria, resteranno validamente costituiti sino alla loro cessazione.
CIO' PREMESSO
il contratto di associazione in partecipazione, anche se valido (perchè ante Jobs Act) non costituisce cessione di ramo di azienda.
L'azienda rimane intestata a X e quindi la COMUNICAZIONE DI SUBINGRESSO di Y sia nello stabilimento balneare che nel Ristorante è INEFFICACE in quanto priva dell'atto di cessione di azienda che ne costituisce presupposto.
Qualora Y eserciti, lo fa SENZA TITOLO, con applicazione delle relative sanzioni pecuniarie.
Se il contratto è post Jobs Act suggeriamo di inviare comunicazione anche alla Agenzia delle Entrate.