Data: 2016-05-05 10:13:46

Punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici ed esercizio di vicinato.

Sembra ormai assodato che le norme sulla liberalizzazione delle attività commerciali, susseguitesi in questi ultimi anni, riguardino anche le rivendite di giornali e riviste come si può rilevare dalle numerosissime sentenze di censura dei Comuni che imponevano i limiti al numero di punti vendita autorizzabili in relazione alle previsioni contenute nei piani di localizzazione redatti sulla base del D.lgs. n. 170 del 24.04.2001.
Considerata pertanto l’inapplicabilità della limitazione numerica riguardo ai punti vendita esclusivi si ritiene superato anche il Piano di localizzazione, come rilevato da numerosi articoli provenienti da fonti autorevoli, nonché dalle stesse sentenze accennate, si può citare, a solo titolo di esempio, la sentenza  TAR VENETO 184/2012, i pronunciamenti del Cons. di Stato, Sez. V, 9 aprile 2013, n. 1945 e 2 settembre 2013, n. 4337, la risoluzione MISE n. 225041 del 5 novembre 2015, ecc.

La modulistica unificata regionale, per l’avvio dell’attività, tuttavia sembra non tener conto della liberalizzazione accennata, contribuendo così a generare incertezze interpretative.

Nella scheda informativa del modulo B4, nella sezione dove si indica in quali casi si deve  utilizzare il predetto modulo, si precisa infatti che “L’attività è sottoposta a programmazione comunale. L’apertura di un nuovo punto di vendita esclusivo o non esclusivo è possibile previa verifica della compatibilità con l'atto di pianificazione approvato dal Comune in base agli indirizzi regionali.”

Anche nella sezione relativa alla specificazione “Quale tipo di procedimento si applica”, si riporta, tra le altre, che “L’apertura dei punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici è soggetta alla presentazione, in allegato alla DUAAP, del modello A18 nel quale deve essere dichiarata la conformità ai criteri comunali di programmazione dell’attività.”,  dove ancora una volta si fa riferimento al Piano comunale redatto in base alle direttive regionali. Il modello A18 infatti riguarda la dichiarazione di conformità dell’intervento ai vigenti strumenti di programmazione delle attività produttive.

Ci puoi indicare la tua opinione al riguardo?

Inoltre nella sezione 2.1 dell’Allegato B4, riguardante la specificazione della tipologia dell’esercizio, per i punti esclusivi è richiesta l’indicazione della superficie “dell’esercizio”.

La richiesta di specificazione della superficie fa sorgere i seguenti dubbi:

1)  Sono previsti eventuali limiti di superficie per i punti vendita esclusivi?

2)  considerato che la superficie da specificare nel predetto modulo viene riferita “all’esercizio”, e non invece allo spazio destinato o da destinare specificamente alla “vendita di quotidiani e periodici”, si chiede se occorre presentare anche l’allegato B-1 qualora l’esercente intenda vendere all’interno del medesimo esercizio merci del settore “NON Alimentare” diverse da quelle previste dall’art. 9 della L.R. 30 giugno 2011 n. 12.  Detta facoltà sembrerebbe infatti sempre consentita, come lo era anche in passato con la previgente normativa. In quest’ultimo caso occorre rispettare un rapporto di superficie tra quella destinata alla vendita di quotidiani e periodici e quella destinata all’esercizio di vicinato, settore “Non alimentare”, oppure questo aspetto rappresenta una limitazione ingiustificata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento dell’attività economica?

3) Nel caso di coesistenza, nel medesimo locale, non suddiviso internamente da pareti o simili,  del punto esclusivo di vendita generale di quotidiani e periodi e dell’esercizio di vicinato, la superficie complessiva di quest’ultimo, da indicare nella sezione 2.2.3 dell’allegato B-1, (compresa la superficie dedicata ad altri usi) deve includere anche quella della rivendita di giornali oppure deve essere indicata al netto di quest’ultima?
Grazie

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Data: 2016-05-05 15:20:43

Re:Punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici ed esercizio di vicinato.

Le norme sopravvenute, le varie sentenze che citi e la stessa risoluzione ministeriale affermano senza dubbio la liberalizzazione delle attività e il divieto di introdurre limitazioni volte alla regolazione del mercato, quali forme di contingentamento degli esercizi e distanze minime tra gli stessi, ma non vietano in linea generale che i piani di localizzazione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n° 170/2001 possano continuare a esistere, sebbene non possano sostanziarsi in una regolamentazione del mercato.
In altre parole, i Comuni hanno tuttora facoltà di approvare dei piani di localizzazione, che pur non ponendo limiti alla libertà di iniziativa privata prevedano determinati requisiti o modalità di esercizio che rispondano ad altre finalità (ad esempio tutela dei centri storici). Si tratta sostanzialmente di atti di natura urbanistico-commerciale non diversi da quelli previsti per le MSV, GSV, esercizi di somministrazione e simili attività comunque liberalizzate ma che possono essere soggette a una forma di programmazione.
Per questo motivo nel modello B4 il riferimento continua a esserci, così come continua a esserci nel modello B5, perché è una possibilità che tuttora sussiste (anche se difficilmente applicabile nel concreto).
Ciò detto, ritengo che non vi sia alcuna limitazione della superficie di esercizio (salvo non sia posta dal suddetto piano comunale di localizzazione con finalità diverse dalla regolazione dell'equilibrio fra domanda e offerta).
Né vi è alcun motivo per cui non possano sussistere nello stesso locale un punto esclusivo ed un esercizio di vicinato di qualsiasi tipo, senza alcuna limitazione relativamente alle superfici delle due attività (ricordo che il D.Lgs. 59/2010 ha eliminato qualsiasi divieto all'esercizio congiunto di più attività nello stesso locale).
A parer mio, nel caso di coesistenza, nel modello B1 va riportata la superficie complessiva, compresa quella dedicata alla vendita di giornali

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