Data: 2016-05-05 09:51:14

REVISORI LEGALI - nuove norme sulla idoneita' professionale

REVISORI LEGALI - nuove norme sulla idoneita' professionale

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[color=red][b]MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 19 gennaio 2016, n. 63 [/b][/color]
Regolamento  recante  attuazione  della  disciplina  legislativa  in
materia  di  esame  di  idoneita'  professionale  per  l'abilitazione
all'esercizio della revisione legale. (16G00070)
(GU n.103 del 4-5-2016)
  Vigente al: 19-5-2016 



                    IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA


                          di concerto con


                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                          E DELLE FINANZE


  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  88,  recante
attuazione della direttiva n. 84/253/CEE,  relativa  all'abilitazione
delle  persone  incaricate  del  controllo  di  legge  dei  documenti
contabili;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre  1992,
n. 474, relativo al regolamento recante disciplina delle modalita' di
iscrizione nel registro dei revisori contabili  in  attuazione  degli
articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo  1998,  n.
99, relativo al regolamento recante norme concernenti le modalita' di
esercizio della funzione di revisione contabile;
  Vista la legge 8  luglio  1998,  n.  222,  recante  modifiche  agli
articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997,  n.  132,  in  materia  di
ammissione all'esame di idoneita' per l'iscrizione nel  registro  dei
revisori contabili;
  Vista la legge 30 luglio 1998, n. 266, recante disposizioni per  la
nomina dei  componenti  dei  collegi  sindacali  e  degli  organi  di
controllo contabile degli enti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il  testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modifiche ed  integrazioni,  concernente  il  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  concernente  il
codice dell'amministrazione digitale;
  Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, concernente la
costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e  degli  esperti
contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio  2005,  n.
34;
  Visto  l'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  dello  stesso  decreto
legislativo n. 39 del 2010;
  Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, n.  145
del 20 giugno  2012  e  n.  146  del  25  giugno  2012,  adottati  in
attuazione degli articoli 2 e 3 del decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE,  relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,  che
modifica le direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che  abroga  la
direttiva 84/253/CEE;
  Visto il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126;
  Vista la legge 2 maggio 2014, n. 68, che all'articolo 1,  comma  2,
ha fatto salvi gli atti e gli effetti prodotti con  il  decreto-legge
n. 126 del 2013, non convertito;
  Visto il parere della Commissione Nazionale per le  Societa'  e  la
Borsa emesso in data 30 luglio 2012;
  Uditi i pareri del  Consiglio  di  Stato,  espressi  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi rispettivamente nell'adunanza del 7
novembre 2013 e nell'adunanza del 3 luglio 2014;
  Viste le note del 2 dicembre 2014 e del 30  novembre  2015  con  la
quale lo schema di regolamento e' stato  comunicato  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri;

                              Adotta
                      il seguente regolamento:

                              Art. 1


      Esame per l'iscrizione nel registro dei revisori legali

  1. L'esame previsto dall'articolo  4  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39, consiste in prove scritte  e  orali  dirette  ad
accertare  il  possesso  delle  conoscenze  teoriche  necessarie
all'esercizio dell'attivita' di revisione legale e della capacita' di
applicare concretamente  tali  conoscenze,  e  verte  sulle  seguenti
materie:
  a) contabilita' generale;
  b) contabilita' analitica e di gestione;
  c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
  d) principi contabili nazionali e internazionali;
  e) analisi finanziaria;
  f) gestione del rischio e controllo interno;
  g) principi di revisione nazionali e internazionali;
  h) disciplina della revisione legale;
  i) deontologia professionale ed indipendenza;
  l) tecnica professionale della revisione;
  m) diritto civile e commerciale;
  n) diritto societario;
  o) diritto fallimentare;
  p) diritto tributario;
  q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
  r) informatica e sistemi operativi;
  s) economia politica, aziendale e finanziaria;
  t) principi fondamentali di gestione finanziaria;
  u) matematica e statistica.
  2. Per le materie  indicate  al  comma  1,  lettere  da  m)  a  u),
l'accertamento  delle  conoscenze  teoriche  e  della  capacita'  di
applicarle  concretamente  e'  limitata  funzionalmente  a  quanto
necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.
  3. Per i soggetti che hanno gia' superato l'esame di Stato  di  cui
agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n.  139
e per i soggetti che intendono abilitarsi alle professioni di dottore
commercialista ed esperto contabile, l'abilitazione allo  svolgimento
della revisione legale si  consegue  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 11, comma 1, del presente  regolamento,  in  attuazione
dell'articolo 4, comma 4-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39.
                              Art. 2


                        Ammissione all'esame

  1. Per l'ammissione all'esame e' necessario:
  a)  aver  conseguito  una  laurea  almeno  triennale,  tra  quelle
individuate  con  regolamento  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 2,  comma  2,  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39,  adottato  con  decreto
ministeriale n. 145 del 20 giugno 2012;
  b)  essere  in  possesso  dell'attestato  di  compiuto  tirocinio,
previsto dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 8  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale
n. 146 del 25 giugno 2012, ovvero produrre  dichiarazione  attestante
l'assolvimento del tirocinio, secondo quanto previsto dal regolamento
sopra citato.
  2. In deroga al comma  1,  sono  ammessi  a  sostenere  l'esame  di
idoneita' per l'iscrizione al registro i soggetti che, alla  data  di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente  regolamento,  hanno
regolarmente completato il tirocinio  previsto  dall'articolo  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99.
  3. Sono, altresi', ammessi a sostenere l'esame di idoneita'  coloro
i quali risultano iscritti,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, al registro del tirocinio previsto dall'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, ed
abbiano,  alla  data  di  presentazione  della  domanda,  concluso
regolarmente il tirocinio stesso.
                              Art. 3


        Contenuto e modalita' di presentazione delle domande

  1.  La  domanda  per  l'ammissione  all'esame,  conforme  alle
prescrizioni  di  legge  in  materia  di  bollo,  e'  indirizzata  al
Ministero dell'economia e delle finanze, ed e'  presentata  entro  il
termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto che indice l'esame.
  2. La domanda puo' essere presentata con  modalita'  telematiche  o
digitali, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento;  in
tal caso gli effetti si producono dalla data di spedizione.
  3. Nella domanda di cui al comma 1, l'interessato dichiara sotto la
propria responsabilita', ai sensi degli articoli 46 e 47 del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
  a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio;
  b) di aver conseguito il diploma di laurea tra  quelle  individuate
con regolamento di cui all'articolo  2,  comma  2,  lettera  b),  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39,  adottato  con  decreto
ministeriale del 20 giugno 2012, n. 145, ovvero per i soggetti di cui
all'articolo 2, commi 2  e  3,  il  possesso  del  titolo  di  studio
previsto  dall'articolo  3,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
  c) di essere in possesso dell'attestato di  compiuto  tirocinio  di
cui al regolamento previsto dall'articolo 3,  comma  8,  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale
del 25 giugno 2012, n.  146,  ovvero  di  produrre,  nelle  more  del
rilascio  da  parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
dell'attestato di compiuto tirocinio,  una  dichiarazione  attestante
l'assolvimento di quanto previsto dal sopra citato regolamento;
  d) eventualmente di aver diritto all'esonero dalle singole prove ai
sensi del successivo articolo 11.
  4. Alla domanda sono allegati i seguenti  documenti  conformi  alle
prescrizioni  di  legge  in  materia  di  bollo,  ovvero  apposita
autocertificazione sostitutiva:
  a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti  di  cui
alle lettere b), c) e d);
  b) la ricevuta di pagamento del contributo indicato al comma 6.
  5. La sottoscrizione apposta in calce alla  domanda  e'  esente  da
autenticazione.
  6. L'istante deve versare il contributo per le spese d'esame  nella
misura  di  euro  100,00.  L'ammontare  dell'importo  puo'  essere
aggiornato con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
nella misura necessaria alla copertura delle spese indicate.
  7.  Coloro  che  presentano  domanda  di  partecipazione  all'esame
producendo una dichiarazione attestante l'assolvimento del  tirocinio
sono  ammessi  con  riserva  nelle  more  della  presentazione
dell'attestato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
  8.  Per  coloro  che  hanno  gia'  conseguito  l'abilitazione  alla
professione di dottore commercialista  ed  esperto  contabile  e  per
coloro che presentano domanda per sostenere l'esame di  accesso  alle
dette  professioni,  le  domande  per  lo  svolgimento  delle  prove
integrative  finalizzate  all'abilitazione  all'esercizio    della
revisione legale vanno presentate esclusivamente secondo le modalita'
previste dall'ordinanza ministeriale di cui all'articolo 45, comma 1,
del decreto legislativo del 28 giugno 2005, n. 139.
                              Art. 4


                      Commissione esaminatrice

  1.  La  commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
direttore generale della Direzione generale  della  giustizia  civile
del Ministero della giustizia sentito il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, ed e' composta da:
  a) un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato
di III valutazione di professionalita', che la presiede;
  b) due professori universitari ordinari o associati  nelle  materie
indicate nell'articolo 1;
  c) un revisore legale iscritto nel registro da almeno cinque anni;
  d) un dirigente di prima fascia del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
  2. Per ciascuno dei componenti effettivi e' nominato  un  supplente
avente gli stessi requisiti indicati al comma 1.
  3. Se il numero dei candidati e' superiore  a  500  possono  essere
costituite sottocommissioni per gruppi sino a 500 candidati.  Per  la
composizione delle sottocommissioni  sono  nominati  membri  aggiunti
aventi i requisiti indicati nei commi 1 e 2.
  4. I componenti della  commissione  o  delle  sottocommissioni  non
possono essere nuovamente nominati nei tre anni successivi  a  quello
in cui hanno svolto il loro incarico.
  5. La commissione si avvale di un  ufficio  di  segreteria  cui  e'
addetto, nel numero strettamente necessario, personale del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
Generale dello Stato. La commissione nomina il capo  dell'ufficio  di
segreteria tra il personale appartenente alla terza area.
                              Art. 5


                    Materie delle prove di esame

  1. L'esame consiste in  tre  prove  scritte  ed  una  prova  orale,
secondo le seguenti modalita':
  a) la prima prova scritta consiste nello svolgimento di un tema  su
materie  economiche  e  aziendali,  scelte  tra  quelle  indicate
nell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), r), s), t), u);
  b) la seconda prova scritta consiste nello svolgimento di  un  tema
su materie giuridiche, scelte tra quelle  indicate  nell'articolo  1,
comma 1, lettere m), n), o), p), q);
  c) la terza prova scritta verte sulle materie tecnico-professionali
e della revisione indicate all'articolo 1, comma 1, lettere  f),  g),
h), i), l) e comprende  un  quesito  a  contenuto  pratico  attinente
l'esercizio della revisione legale;
  d) la prova orale verte su  tutte  le  materie  scelte  tra  quelle
elencate nell'articolo 1, comma 1 ed eventuali  successive  modifiche
ed integrazioni, ferma restando la disciplina degli esoneri di cui al
presente regolamento.
                              Art. 6


            Adempimenti della commissione esaminatrice
                        precedenti le prove

  1.  Prima  dell'inizio  delle  prove  i  membri  della  commissione
esaminatrice,  presa  visione  dell'elenco    dei    partecipanti,
sottoscrivono la dichiarazione che tra  essi  ed  i  concorrenti  non
sussistono    situazioni    di    incompatibilita'.    Al    fine
dell'individuazione  delle  situazioni  di  incompatibilita',  si
applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  51  del  codice  di
procedura civile, in quanto compatibili.
  2. La commissione esaminatrice stabilisce, nella prima riunione,  i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove scritte, al fine di
motivare i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, e i  criteri  e
le modalita' di formulazione delle  domande  delle  prove  orali.  Le
domande devono essere predisposte, eventualmente per gruppi  omogenei
di tematiche, e devono essere sorteggiate al momento della prova.
  3.  La  commissione  esaminatrice  verifica  la  regolarita'  delle
domande di ammissione e provvede alla  formazione  dell'elenco  degli
ammessi, escludendo i candidati che non hanno  i  requisiti  indicati
nell'articolo 2. Detto elenco e' depositato almeno venti giorni prima
dell'inizio delle prove presso  gli  uffici  della  segreteria  della
commissione esaminatrice e pubblicato  sul  sito  web  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, per consentire a tutti gli interessati
di  prenderne  visione.  Ai  candidati  non  ammessi  e'  inviata
comunicazione scritta.
                              Art. 7


                  Svolgimento delle prove scritte

  1. I candidati  sono  identificati  al  momento  dell'ingresso  nei
locali ove si svolgono le prove d'esame, attraverso idoneo  documento
di identita' personale in corso di validita'.
  2. Lo svolgimento delle  prove  scritte  ha  luogo  in  tre  giorni
consecutivi.
  3. Il mattino del giorno fissato per  ciascuna  prova  scritta,  la
commissione formula 3 temi relativi alle materie d'esame previste per
quel giorno dal decreto con cui e' stato indetto l'esame. I temi sono
scritti su di un foglio che, firmato dal presidente, e' chiuso in una
busta. Quindi, alla presenza dei candidati, si procede  al  sorteggio
di una delle buste e alla pubblicazione del tema in  essa  contenuto,
dandosi altresi' lettura delle tracce dei temi non sorteggiati.
  4.  I  temi  sono  formulati  in  modo  da  dare  luogo,  nel  loro
svolgimento, ad una parte teorica idonea a dimostrare  da  parte  del
candidato la conoscenza dei principi fondamentali di  ciascuna  delle
materie su cui verte la prova.
  5.  Per  lo  svolgimento  di  ciascuna  delle  prove  scritte  sono
assegnate ai candidati cinque ore dalla dettatura del tema. Non  sono
ammessi agli esami i candidati non presenti quando  la  dettatura  e'
iniziata.
  6. Per  lo  svolgimento  delle  prove  scritte  i  candidati  usano
esclusivamente carta  fornita  dalla  commissione  munita  del  bollo
d'ufficio.
  7. E' ammessa la consultazione di testi legislativi non commentati,
presentati dal candidato almeno un  giorno  prima  dell'inizio  delle
prove scritte.
  8. Durante lo svolgimento  delle  prove  i  candidati  non  possono
comunicare fra loro ne' con estranei, pena l'esclusione dopo un primo
richiamo del quale e' fatta menzione nel verbale.
  9. E' escluso dall'esame il  candidato  sorpreso  a  copiare  o  in
possesso di cellulari, strumenti informatici e di testi non  ammessi,
di scritti o di appunti  di  qualsiasi  genere  che  dovranno  essere
consegnati  prima  dell'inizio  delle  prove  al  personale  di
sorveglianza. E', altresi', escluso  il  candidato  che  contravviene
alle disposizioni del precedente comma 8.
  10. Il presidente della commissione e' responsabile della legalita'
delle operazioni di esame.
  11. Durante tutto il tempo in cui si svolge la prova devono  essere
presenti  nel  locale  degli  esami  almeno  due  componenti  della
commissione. Ad essi e' affidata la polizia degli esami.
                              Art. 8


            Adempimenti dei candidati e della commissione

  1. A ciascun candidato e' consegnata,  nei  giorni  di  esame,  una
coppia di buste, una grande e una piccola  contenente  un  cartoncino
bianco. A ogni giorno d'esame corrisponde  un  diverso  colore  della
coppia di buste.
  2.  Il  candidato,  dopo  aver  svolto  i  quesiti,  senza  apporvi
sottoscrizione ne' altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella
busta grande,  in  cui  inserisce  anche  la  busta  piccola  chiusa,
contenente il cartoncino bianco ove  ha  indicato  il  proprio  nome,
cognome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio,  e  consegna
il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver
fatto annotare a verbale  che  il  candidato  ha  consegnato  il  suo
elaborato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa  in
modo che vi resti compreso il relativo lembo  di  chiusura,  nonche',
sui margini incollati, l'impronta del sigillo della commissione. Alla
presenza  del  candidato  la  busta  viene  collocata  in  un  pacco
contenente le buste degli altri candidati e rimescolata con le altre.
  3. Alla fine di ciascuna  prova,  tutte  le  buste  contenenti  gli
elaborati dei candidati sono affidate al segretario, previa  raccolta
di esse  in  uno  o  piu'  pacchi  firmati  all'esterno  da  uno  dei
componenti della commissione, e suggellati con l'impronta del sigillo
della commissione. Al termine delle tre prove le buste sono suddivise
in tre gruppi ciascuno dei  quali  relativo  ad  ogni  singola  prova
d'esame.
  4. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, come
pure di tutto quanto avviene  durante  lo  svolgimento  delle  prove,
viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente, o da chi
ne fa le veci, e dal segretario.
                              Art. 9


                    Correzione degli elaborati

  1.  La  commissione,  anche  nel  caso  di  suddivisione  in
sottocommissioni, effettua la valutazione degli elaborati scritti nel
piu' breve tempo possibile e, comunque,  non  oltre  sei  mesi  dalla
conclusione delle prove.  Il  prolungamento  di  detto  termine  puo'
essere disposto una sola volta, per non oltre centottanta giorni, con
provvedimento motivato del direttore generale della giustizia  civile
del Ministero della giustizia.
  2. La commissione procede alla valutazione di tutti  gli  elaborati
contenuti nelle buste di identico colore relativi alla prima giornata
di prove, prima di procedere alla revisione degli elaborati  relativi
alle altre giornate di prove.
  3. A ciascun tema e' assegnato il  punteggio  in  trentesimi  senza
attendere la revisione di tutti gli elaborati dello stesso candidato.
Il voto e' annotato in lettere dal segretario in calce  al  lavoro  e
l'annotazione e'  sottoscritta  dal  presidente.  Assegnato  il  voto
all'elaborato, la busta piccola  contenente  il  nome  del  candidato
viene allegata al compito.  Con  le  stesse  modalita',  si  passa  a
correggere gli elaborati relativi alla seconda giornata di  prove  e,
di seguito, quelli della terza giornata.
  4. Terminato l'esame e  la  valutazione  di  tutti  gli  elaborati,
vengono aperte le buste contenenti i nomi dei candidati.
  5. La commissione annulla la prova nel caso in cui i temi  sono  in
tutto o in parte copiati; annulla altresi' i temi  che  recano  segni
oggettivi di riconoscimento del candidato che lo ha elaborato.
  6. Di tutte le operazioni  attinenti  la  correzione  dei  temi  e'
redatto verbale a cura del segretario. Il verbale e' sottoscritto dal
presidente e dal segretario.
                              Art. 10


        Ammissione alle prove orali e superamento dell'esame

  1. Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno ottenuto  un
punteggio pari o superiore a diciotto trentesimi di voto in  ciascuna
prova scritta. L'elenco degli ammessi e' sottoscritto dal  presidente
e  dal  segretario  ed  e'  depositato  presso  la  segreteria  della
commissione esaminatrice.
  2. Ai candidati ammessi alla prova orale e' data comunicazione, con
l'indicazione del voto riportato in  ciascuna  delle  prove  scritte,
della data, del luogo e dell'ora delle prove orali. L'avviso  per  la
presentazione alla prova orale deve essere  recapitato  al  candidato
almeno trenta giorni prima della data fissata per la prova stessa.
  3. Le prove orali si svolgono in un'aula  aperta  al  pubblico.  La
prova orale completa non puo' avere durata inferiore a quarantacinque
minuti ne' superiore a sessanta minuti.
  4. Al termine  di  ciascuna  prova  orale  la  commissione  d'esame
delibera  la  votazione  da  assegnare  al  candidato,  che  ottiene
l'idoneita' se raggiunge almeno i ventuno  trentesimi  di  voto.  Del
voto complessivamente riportato e' data comunicazione al candidato al
termine della prova.
  5.  Tutte  le  deliberazioni  della  commissione  sono  prese  a
maggioranza.
  6. Per ogni seduta e' redatto processo  verbale  riassuntivo  delle
domande poste e del voto  riportato  da  ciascun  candidato  con  una
motivazione sintetica complessiva,  a  firma  del  presidente  e  del
segretario. In caso di dissenso sulla verbalizzazione i  dissenzienti
hanno facolta' di allegare una relazione da loro sottoscritta, che e'
controfirmata dal presidente.
  7. Al  termine  della  sessione  d'esame  la  commissione  pubblica
l'elenco dei nominativi, in ordine alfabetico, di  coloro  che  hanno
superato  l'esame  con  il  voto  complessivamente  riportato.  Detto
elenco, a firma del presidente e del segretario, e' affisso presso la
segreteria della commissione esaminatrice e pubblicato sul  sito  web
del Ministero dell'economia e delle finanze.
                              Art. 11

Equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione  all'esercizio  di
  professioni regolamentate e integrazioni necessarie

  1. I soggetti che hanno gia' superato l'esame di Stato di cui  agli
articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 ed  i
soggetti  che  intendono  abilitarsi  alle  professioni  di  dottore
commercialista  ed  esperto  contabile  sono  esonerati  dalle  prove
scritte previste dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e  b),  nonche'
dalle corrispondenti materie della prova orale. I medesimi sostengono
le prove scritte ed orali sulle  materie  previste  dall'articolo  5,
comma  1,  lettera  c)  del  presente  provvedimento,  nell'ambito
dell'esame per  l'abilitazione  all'esercizio  delle  professioni  di
dottore commercialista ed esperto contabile. Le prove sono indette  e
si svolgono secondo le modalita' previste dall'ordinanza ministeriale
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo del 28 giugno 2005, n.
139,  in  apposite  giornate  dedicate  agli  aspiranti  revisori,
all'interno delle sessioni d'esame previste dagli articoli  46  e  47
del  medesimo  decreto  legislativo.  Per  i  medesimi  rimane  fermo
l'obbligo di aver completato  il  tirocinio  previsto  per  l'accesso
all'esercizio dell'attivita' di revisore legale.
  2. L'elenco dei soggetti che hanno conseguito  l'abilitazione  alle
professioni di dottore commercialista ed esperto contabile che  hanno
superato le prove integrative  di  cui  al  precedente  comma  1,  e'
immediatamente comunicato, a cura delle Universita' presso  le  quali
si sono svolte le  sessioni  di  esame,  agli  uffici  del  Ministero
dell'economia e delle finanze competenti alla tenuta del registro dei
revisori legali.
  3. I soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato
sono esonerati dalla prova scritta prevista dall'articolo 5, comma 1,
lettera b), nonche' dalle corrispondenti materie della prova orale.
  4. Sono altresi' esonerati dall'esame per l'iscrizione al  registro
dei revisori, anche per singole prove, i soggetti di cui all'articolo
10, comma 19, ultimo periodo, del decreto-legge n. 98  del  6  luglio
2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, in possesso
dei  requisiti  previsti  dall'articolo  2,  comma  2,  del  decreto
legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  hanno  superato  un  esame
teorico-pratico, presso la Scuola  Nazionale  della  Amministrazione,
avente ad oggetto le materie previste dall'articolo  4  del  predetto
decreto legislativo.
                              Art. 12


                          Norma transitoria

  1. Fino alla data della prima ordinanza  di  cui  all'articolo  45,
comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n.  139,  successiva
all'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  l'ammissione
all'esame per l'iscrizione al registro dei  revisori  ed  i  relativi
esoneri restano disciplinati dagli articoli 3,  4  e  5  del  decreto
legislativo n. 88 del 1992 e dalle relative  disposizioni  attuative.
Resta  fermo,  altresi',  il  possesso  dei  requisiti  previsti
dall'articolo 1, comma 1, lettere,  a),  b)  e  c)  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno  2012,  n.  145,  al
momento della presentazione dell'istanza.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Roma, 19 gennaio 2016

                                Il Ministro della giustizia: Orlando

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Padoan


Visto, il Guardasigilli: Orlando


Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1084

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