AVVOCATI - via libera alla pubblicità online (GU n.102 del 3-5-2016)
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[b]CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE -PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
COMUNICATO[/b]
Modifica al codice deontologico forense (16A03304)
(GU n.102 del 3-5-2016)
Il Consiglio nazionale forense,
nella seduta amministrativa del 23 ottobre 2015 ha deliberato:
«di modificare l'art. 35 del Codice deontologico forense
inserendo nel comma primo l'inciso "quale che siano i mezzi
utilizzati per rendere le stesse,", onde il nuovo comma 1 dell'art.
35 recita: «l'avvocato che da' informazioni sulla propria attivita'
professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le
stesse, deve rispettare i doveri di verita', correttezza,
trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso
riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale».
I commi 9 e 10 sono soppressi.
Viene dato mandato alla Commissione deontologica di predisporre
la stesura definitiva del testo e agli Uffici di segreteria di
avviare quanto prima le procedure di consultazione previste dall'art.
35, comma 1, lettera d), della legge n. 247/12, nella consolidata
modalita' telematica».
Il Consiglio nazionale forense,
nella seduta amministrativa del 22 gennaio 2016, preso atto
dell'esito delle procedure di consultazione di cui alla delibera 23
ottobre 2015, ha deliberato:
«di modificare l'art. 35 del Codice deontologico forense,
cosi' come proposto, nel seguente testo:
[color=red][b]«Art. 35 - Dovere di corretta informazione».[/b][/color]
1. L'avvocato che da' informazioni sulla propria attivita'
professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le
stesse, deve rispettare i doveri di[b] verita', correttezza,
trasparenza, segretezza e riservatezza[/b], facendo in ogni caso
riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
2. L'avvocato [b]non deve dare informazioni comparative[/b] con altri
professionisti ne' [b]equivoche[/b], [b]ingannevoli[/b], [b]denigratorie[/b], [b]suggestive [/b]o
che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non
inerenti l'attivita' professionale.
3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso
[b]indicare il titolo professionale[/b], la denominazione dello studio e
l'Ordine di appartenenza.
4. [b]L'avvocato puo' utilizzare il titolo accademico di professore
solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche;[/b]
specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
5. L'iscritto nel registro dei praticanti puo' usare
esclusivamente e per esteso il titolo di «[b]praticante avvocato[/b]», con
l'eventuale indicazione di «[b]abilitato al patrocinio[/b]» qualora abbia
conseguito tale abilitazione.
6. Non e' consentita l'indicazione di nominativi di
professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati
con lo studio dell'avvocato.
7. L'avvocato non puo' utilizzare nell'informazione il nome di
professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo
tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per
testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
8. [b]Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il
nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorche' questi vi
consentano.[/b]
9. Le forme e le modalita' delle informazioni devono comunque
rispettare i principi di dignita' e decoro della professione.
10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.»