Aggressione di avventore del BAR - illegittima chiusura per 15 gg art. 100 TULPS
[img width=300 height=225]http://www.iduepunti.it/sites/default/files/20120520_102056.jpg[/img]
[color=red][b]Consiglio di Stato, sez. III – sentenza 4 maggio 2016 n. 1752 [/b][/color]
01752/2016REG.PROV.COLL.
00667/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 667 del 2016, proposto da: -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Guido Lenza in Roma, Via XX Settembre, n. 98/E;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore e Questura di Salerno, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA – SEZ. STACCATA DI SALERNO, SEZIONE II, n. 98 del 9 dicembre 2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Salerno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2016 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti l’avvocato Marcello Fortunato e l’avvocato dello Stato Maria Luisa Spina;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato in fatto e diritto quanto segue.
1.- L’appello merita accoglimento.
[color=red][b]2.- Con provvedimento prot. Div. P.A.S. cat. 11^A del 04.11.2015, il Questore della Provincia di Salerno ha ordinato la sospensione per la durata di giorni 15 dell’attività esercitata nel locale denominato -OMISSIS-, ex art. 100 TULPS, a seguito di un grave episodio (l’aggressione ai danni di un avventore), verificatosi nella notte del 1° novembre 2015.[/b][/color]
3. – A seguito di ricorso al TAR competente, è stata adottata la sentenza in epigrafe che ha ritenuto infondate le ragioni della società ricorrente.
Il provvedimento sarebbe stato, infatti, adottato nell’esercizio di poteri prettamente cautelari e finalizzati alla tutela dell’ordine pubblico e risulterebbe giustificato dall’aggressione ai danni di un avventore, accertata all’interno del locale nella notte del 1 novembre 2015, nonchè dall’ulteriore circostanza, rilevata dall’Amministrazione in data 27.6.2015, che il personale addetto alla vigilanza del locale non risultava iscritto nell’apposito elenco prefettizio, la quale circostanza, seppur non riconducibile ai presupposti di cui all’art 100 TULPS, costituirebbe, comunque, un elemento di cui tenere conto ai fini del giudizio di affidabilità della ricorrente.
4. – Con l’appello in esame si deduce l’erroneità della sentenza, oltre che per violazione degli artt. 3 e 7 della l. 241/1990, anche per violazione dell’art. 100 TULPS, per difetto di motivazione e per irragionevolezza dell’applicazione della sanzione nella misura massima.
[b]Il provvedimento, in definitiva, fa leva su un unico e isolato episodio (e non su episodi plurimi e gravi), episodio in cui non si evidenzia qualsivoglia responsabilità del gestore, nonché sull’esito di un controllo, effettuato ben cinque mesi prima, in cui sarebbe stata riscontrata la presenza nel locale del personale non iscritto nel registro prefettizio, circostanza però del tutto in conferente ai fini dell’applicazione dell’art. 100 TULPS.[/b]
5.- Il Collegio ritiene fondata l’assorbente censura con cui si lamenta la violazione dell’art. 100 TULPS.
[color=red][b]La formulazione letterale e la ratio dell’art. 100 TULSP lasciano ritenere che un singolo episodio, non caratterizzato da particolare grave violenza o allarme sociale, non sia sufficiente a rappresentare il legittimo presupposto della sospensione dell’esercizio, sotto alcuna delle ipotesi considerate dalla norma.[/b][/color]
La misura cautelare di pubblica sicurezza può intervenire in caso di “ tumulti o gravi disordini”, ovvero “qualora il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose” o, comunque, se il comportamento costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini
Si richiede, ad avviso del Collegio, o il ricorrere di plurimi episodi tumultuosi connotati da gravità oppure un comportamento comportante un “pericolo per la sicurezza dei cittadini”; anche quest’ultima ipotesi, nel contesto complessivo della previsione normativa, deve necessariamente rivestire carattere di gravità e allarme per la collettività tale da connotarsi per la pericolosità per la pubblica sicurezza.
[b]Nella specie, il provvedimento si fonda sulla constatazione che “un giovane avventore era stato aggredito e ferito all’interno della discoteca da uno sconosciuto che lo aveva colpito al capo con una bottiglia di vetro” e sulla notizia che al pronto soccorso dell’ospedale (in orario diverso) era segnalato l’accesso di due persone ferite da arma bianca (da informazioni assunte, un giovane era stato ferito all’interno del locale -OMISSIS-, mentre l’altro nei pressi del medesimo esercizio).[/b]
Ritiene, in definitiva, il Collegio che, per le sue oggettive caratteristiche, l’accertamento posto a base del provvedimento non giustifichi l’adozione della misura cautelativa ai danni dell’esercizio.
Tuttavia, è opportuno precisare che l’adozione del provvedimento non è imputabile a colpa dell’Amministrazione, essendo, nella specie, l’adozione della misura preventiva ragionevolmente indotta anche dagli accertamenti pregressi, riguardanti l’impiego quali addetti alla sicurezza del locale di soggetti non iscritti nell’apposito registro prefettizio, alcuni annoveranti precedenti di polizia per reati gravi. Su tale ultimo punto, peraltro, nulla deduce in contrario la ricorrente.
6. – In conclusione, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, va annullato il provvedimento impugnato col ricorso introduttivo.
7. – Le spese di giudizio si compensano tra le parti, attesa la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi dell’appellante manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Manfredo Atzeni, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 04/05/2016
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Legittima seconda sospensione art. 100 TULPS se congruamente motivata
[img]http://1432961776.rsc.cdn77.org/wp-content/uploads/2015/02/gerenzano-bar-chiuso-ps-300x225.jpg[/img]
[color=red][b]TAR FRIULI VENEZIA GIULIA – TRIESTE, SEZ. I – sentenza 19 luglio 2016 n. 374[/b][/color]
Paiono, dunque, ragionevoli le conclusioni che il Questore ha tratto dai su indicati riscontri fattuali ovvero l’aver ritenuto (o meglio preso atto) che “nel corso degli ultimi mesi l’esercizio commerciale è diventato punto di riferimento per pregiudicati, persone oziose e persone dedite al consumo di sostanze alcooliche e/o stupefacenti e che (…) la precedente sospensione dell’autorizzazione non risulta ancora soddisfare la finalità dissuasiva della frequentazione malavitosa e indotta dal temporaneo periodo di chiusura dell’esercizio stesso”.
Nel caso in esame, il Collegio ritiene, pertanto, che il provvedimento impugnato sia sorretto da sufficiente e idonea motivazione con particolare riferimento alla tutela e salvaguardia dell’ordine e della sicurezza dei cittadini e che non difettino assolutamente i presupposti di fatto per l’adozione dello stesso, anche sotto il profilo della durata della sospensione disposta.
La sussistenza di una situazione oggettiva idonea a configurare un concreto, attuale e grave pericolo per la collettività, in relazione ai presupposti individuati dall’art. 100 del T.U.L.P.S.. e dall’art. 9, comma 3, della legge n. 287 del 1991, pare, invero, di per sé rinvenibile nell’elevato numero di persone identificate all’interno dell’esercizio in questione risultate gravate da precedenti misure di allontanamento, destinatarie di avviso orale o sottoposte a provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato o comunque risultate positive al Sistema di Indagine per svariate tipologie di reato.
http://buff.ly/29OZAH2