Data: 2016-05-04 07:15:23

Inosservanza ordinanze del Sindaco: sanzione penale o amministrativa?

Inosservanza ordinanze del Sindaco: sanzione penale o amministrativa?

La Corte di Cassazione Sezione Prima con la sentenza n. 15993/2016 ha annullato senza rinvio la sentenza perché il fatto non sussiste.

Ad avviso della Suprema Corte, infatti, l'ordinanza sindacale che si assume violata è illegittima, perchè adottata dal sindaco e non dal funzionario amministrativo, figura apicale del settore municipale competente, come previsto ed imposto dal d. lgs. 18.8.2000, n. 267, recante T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali delle leggi comunali e provinciali, art.107 co. 3 lett. f) co. 5., disciplina, quella appena richiamata, che consente al Sindaco l'adozione di ordinanze esclusivamente di natura contingibile ed urgente, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.

Resta invece estranea alla sfera di applicazione di tale norma penale l'inottemperanza ad ordinanze municipali, ancorché concernenti la materia dell'igiene pubblica, se volte le stesse a dare applicazione, come nel caso in esame, a leggi o regolamenti che prevedono per detta violazione specifica sanzione amministrativa e questo in applicazione del principio di specialità di cui all'art. 9 l. 24.11.1981, n. 689.

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