ARBITRATI - DECRETO 12 aprile 2016, n. 61 del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
[img width=300 height=202]http://ult.it/file/arbitrati.jpg[/img]
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 12 aprile 2016, n. 61
[color=red][b]Regolamento recante disposizioni per la riduzione dei parametri
relativi ai compensi degli arbitri, nonche' disposizioni sui criteri
per l'assegnazione degli arbitrati, a norma dell'articolo 1, commi 5
e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (16G00075) [/b][/color]
(GU n.102 del 3-5-2016)
Vigente al: 2-7-2016
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre
2014, n. 162;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota del 15 marzo 2016;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina la riduzione dei parametri
relativi ai compensi degli arbitri, nonche' i criteri per
l'assegnazione degli arbitrati nei casi di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «decreto», il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;
b) «Consiglio dell'ordine», il Consiglio dell'ordine circondariale
forense;
c) «presidente», il presidente del Consiglio dell'ordine.
Art. 3
Riduzione dei parametri relativi ai compensi arbitrali
1. I parametri relativi ai compensi in favore degli arbitri,
previsti dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 2 aprile 2014, sono ridotti del trenta per cento.
Art. 4
Elenco degli arbitri
1. Il presidente tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri, nel quale
iscrive gli avvocati che hanno reso la dichiarazione di
disponibilita' di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto sulla base
delle aree individuate nella tabella A allegata al presente
regolamento.
2. L'avvocato che rende la dichiarazione di disponibilita' indica
l'area professionale di riferimento documentando le proprie
competenze professionali e la sussistenza dei requisiti di anzianita'
e di onorabilita' di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo del
decreto. La dichiarazione di disponibilita' e' revocabile. L'avvocato
e' tenuto a comunicare immediatamente al presidente il venir meno dei
requisiti di onorabilita'.
3. Il presidente, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al
comma 2, procede, secondo l'ordine temporale di presentazione delle
domande, all'iscrizione dell'avvocato in una delle aree di cui alla
tabella A. Quando vengono meno i requisiti di onorabilita'
dell'avvocato iscritto nell'elenco, il presidente procede alla
cancellazione. Il presidente procede allo stesso modo quando
l'avvocato revoca la dichiarazione di disponibilita'.
4. L'avvocato iscritto nell'elenco puo' chiedere di modificare la
propria disponibilita' quanto all'area professionale di riferimento.
Il presidente procede ai sensi del comma 3 e dell'articolo 5, comma
3.
Art. 5
Criteri per l'assegnazione degli arbitrati
1. Il presidente, ricevuti gli atti a norma dell'articolo 1, comma
2, del decreto, individuate le ragioni del contendere e la materia
oggetto della controversia, stabilisce l'area professionale di
riferimento di cui alla tabella A.
2. All'interno dell'area professionale di riferimento, la
designazione dell'arbitro, con rotazione nell'assegnazione degli
incarichi, e' operata in via automatica da sistemi informatizzati di
cui il Consiglio dell'ordine si dota previa validazione tecnica da
parte della Direzione generale per i sistemi informativi
automatizzati del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi del Ministero della giustizia.
3. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 4, l'avvocato che viene
iscritto nella diversa area di riferimento e' collocato, ai fini
della rotazione, subito prima dell'avvocato che per ultimo e' stato
designato a norma del comma 2.
4. Quando e' necessaria la sostituzione dell'arbitro, si procede
seguendo la rotazione automatica prevista dal comma 2.
5. La rotazione nell'assegnazione degli incarichi a norma del
presente articolo opera non tenendo conto dei casi nei quali gli
arbitri sono individuati concordemente dalle parti.
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 12 aprile 2016
Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia
e affari esteri, reg.ne - prev. n. 1083
Tabella A
Parte di provvedimento in formato grafico