Data: 2016-05-04 06:24:39

ARBITRATI - DECRETO 12 aprile 2016, n. 61 del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ARBITRATI - DECRETO 12 aprile 2016, n. 61 del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 12 aprile 2016, n. 61
[color=red][b]Regolamento recante  disposizioni  per  la  riduzione  dei  parametri
relativi ai compensi degli arbitri, nonche' disposizioni sui  criteri
per l'assegnazione degli arbitrati, a norma dell'articolo 1, commi  5
e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (16G00075) [/b][/color]
(GU n.102 del 3-5-2016)
  Vigente al: 2-7-2016 



                    IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto l'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10  novembre
2014, n. 162;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2016;
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400, con nota del 15 marzo 2016;

                              Adotta


                      il seguente regolamento:

                              Art. 1


                      Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina la  riduzione  dei  parametri
relativi  ai  compensi  degli  arbitri,  nonche'  i  criteri  per
l'assegnazione degli arbitrati nei casi di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  132,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
                              Art. 2


                            Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  a)  «decreto»,  il  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;
  b) «Consiglio dell'ordine», il Consiglio dell'ordine  circondariale
forense;
  c) «presidente», il presidente del Consiglio dell'ordine.
                              Art. 3


      Riduzione dei parametri relativi ai compensi arbitrali

  1. I parametri  relativi  ai  compensi  in  favore  degli  arbitri,
previsti dall'articolo 10, comma 1, del decreto  del  Ministro  della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
del 2 aprile 2014, sono ridotti del trenta per cento.
                              Art. 4


                        Elenco degli arbitri

  1. Il presidente tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri, nel quale
iscrive  gli  avvocati  che  hanno  reso  la  dichiarazione  di
disponibilita' di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto sulla base
delle  aree  individuate  nella  tabella  A  allegata  al  presente
regolamento.
  2. L'avvocato che rende la dichiarazione di  disponibilita'  indica
l'area  professionale  di  riferimento  documentando  le  proprie
competenze professionali e la sussistenza dei requisiti di anzianita'
e di onorabilita' di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo  del
decreto. La dichiarazione di disponibilita' e' revocabile. L'avvocato
e' tenuto a comunicare immediatamente al presidente il venir meno dei
requisiti di onorabilita'.
  3. Il presidente, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al
comma 2, procede, secondo l'ordine temporale di  presentazione  delle
domande, all'iscrizione dell'avvocato in una delle aree di  cui  alla
tabella  A.  Quando  vengono  meno  i  requisiti  di  onorabilita'
dell'avvocato  iscritto  nell'elenco,  il  presidente  procede  alla
cancellazione.  Il  presidente  procede  allo  stesso  modo  quando
l'avvocato revoca la dichiarazione di disponibilita'.
  4. L'avvocato iscritto nell'elenco puo' chiedere di  modificare  la
propria disponibilita' quanto all'area professionale di  riferimento.
Il presidente procede ai sensi del comma 3 e dell'articolo  5,  comma
3.
                              Art. 5


            Criteri per l'assegnazione degli arbitrati

  1. Il presidente, ricevuti gli atti a norma dell'articolo 1,  comma
2, del decreto, individuate le ragioni del contendere  e  la  materia
oggetto  della  controversia,  stabilisce  l'area  professionale  di
riferimento di cui alla tabella A.
  2.  All'interno  dell'area  professionale  di  riferimento,  la
designazione  dell'arbitro,  con  rotazione  nell'assegnazione  degli
incarichi, e' operata in via automatica da sistemi informatizzati  di
cui il Consiglio dell'ordine si dota previa  validazione  tecnica  da
parte  della  Direzione  generale  per  i  sistemi  informativi
automatizzati del Dipartimento dell'organizzazione  giudiziaria,  del
personale e dei servizi del Ministero della giustizia.
  3. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 4,  l'avvocato  che  viene
iscritto nella diversa area di  riferimento  e'  collocato,  ai  fini
della rotazione, subito prima dell'avvocato che per ultimo  e'  stato
designato a norma del comma 2.
  4. Quando e' necessaria la sostituzione  dell'arbitro,  si  procede
seguendo la rotazione automatica prevista dal comma 2.
  5. La rotazione  nell'assegnazione  degli  incarichi  a  norma  del
presente articolo opera non tenendo conto  dei  casi  nei  quali  gli
arbitri sono individuati concordemente dalle parti.
                              Art. 6


                Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dalle disposizioni del  presente  decreto  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                              Art. 7


                          Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta  giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 12 aprile 2016

                                                Il Ministro: Orlando


Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia
e affari esteri, reg.ne - prev. n. 1083
                                                            Tabella A

              Parte di provvedimento in formato grafico

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