Accesso ai documenti non è precluso dalla pendenza di un giudizio civile
[img]http://www.laleggepertutti.it/wp-content/uploads/2013/01/Accesso-agli-atti-e-documenti-si-puo-pretendere-da-Equitalia.jpg[/img]
[color=red][b]TAR SICILIA – CATANIA, SEZ. I – sentenza 28 aprile 2016 n. 1179
[/b][/color]
N. 01179/2016 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 257 del 2016, proposto da:
Technital S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Sablone, Guido Corso, con domicilio eletto presso Nicola Seminara in Catania, corso delle Province, 203;
contro
Consorzio per le Autostrade Siciliane, rappresentato e difeso dagli avv. Augusto Candia, Riccardo Rotigliano, con domicilio eletto presso Giovanni Figuera in Catania, Via XX Settembre 70;
per l’annullamento
del rigetto tacito formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 09.12.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Consorzio Per Le Autostrade Siciliane;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
[b]Con istanza di accesso del 9 dicembre 2015 la ricorrente ha chiesto di avere copia di alcuni “atti preparatori, istruttori e degli organi collegiali del CAS – se ed in quanto esistono – che hanno preceduto le note impugnate col ricorso”, pendente davanti a questo Tribunale, proposto per l’annullamento della determinazione con cui il Consorzio ha intimato alla ricorrente “la pronta cessazione di ogni attività ad oggi svolta” in forza del contratto in essere fino a quel momento.[/b]
In particolare, la ricorrente ha chiesto di avere copia dei seguenti documenti:
“1) deliberazione/i degli organi…che ha/hanno disposto l’invio della comunicazione del 14.7.2015 protocollo 552/P alla Technital S.p.A., i documenti rappresentativi della detta attività amministrativa, i loro allegati e anche tutti i documenti in essi richiamati;
2) gli atti propedeutici, istruttori e preparatori, le relazioni e gli eventuali pareri acquisiti per la deliberazione/i degli organi del Consorzio…che ha/hanno disposto l’invio della comunicazione del 14.7.2015 protocollo 552/P alla Technital S.p.A.,e tutti gli atti e i documenti citati nel procedimento amministrativo relativo;
3) l’atto di nomina del RUP relativo al procedimento di cui ai punti 1 e 2 che precedono, i documenti rappresentativi della detta attività amministrativa, i loro allegati e anche tutti i documenti in essi richiamati;
4) gli atti, anche propedeutici e preparatori, le relazioni e gli eventuali pareri acquisiti per la predisposizione della nota del 18.8.2015, prot. 16403 del Consorzio…, i documenti rappresentativi della detta attività amministrativa, i loro allegati e anche tutti i documenti in essi richiamati;
5) gli atti, anche propedeutici e preparatori, le relazioni e gli eventuali pareri acquisiti per la predisposizione della nota del 12.9.2015, prot. RUP 1041/2015 del Consorzio…, i documenti rappresentativi della detta attività amministrativa, i loro allegati e anche tutti i documenti in essi richiamati;
6) gli atti, anche propedeutici e preparatori, le deliberazioni, le relazioni e gli eventuali pareri acquisiti per la costituzione del Consorzio…nel procedimento r.g. n. 52984/2015 dinanzi al Tribunale di Roma, i documenti rappresentativi della detta attività amministrativa, i loro allegati e anche tutti i documenti in essi richiamati;
7) gli atti, anche propedeutici e preparatori, le deliberazioni, le relazioni e gli eventuali pareri acquisiti per la costituzione del Consorzio…nel procedimento r.g. n. 63401/2015 dinanzi al Tribunale di Roma, i documenti rappresentativi della detta attività amministrativa, i loro allegati e anche tutti i documenti in essi richiamati;
8) in relazione a tutti i lotti di cui all’elenco allegato al presente atto sotto la lettera F, avviati successivamente al 1997 per i lavori indicati in narrativa, (i) i pareri della Commissione di Collaudo sulle riserve presentate dalle imprese; (ii) le relazioni del RUP sulle riserve presentate dalle imprese; (iii) le determinazioni preventive e finali degli organi competenti in merito all’applicazione della procedure sugli “accordi bonari” (ora art. 240 D. Lgs. 163/2006), nonché i relativi atti propedeutici e preparatori; (iii) i pareri dell’ANAS su tali “accordi bonari” e degli altri soggetti competenti (Avvocatura dello Stato e Commissione Interna); (iv) gli adeguamenti delle relazioni del RUP in base ai pareri dell’ANAS; (v) le relative delibere del Consiglio Direttivo e/o degli altri organi consortili approvative degli accordi bonari; (vi) gli accordi bonari e le transazioni stipulate tra il CAS e i soggetti esecutori delle opere autostradali indicate in narrativa (sempre nel periodo 1997/2015); (vii) i documenti rappresentativi della detta attività amministrativa, i loro allegati e anche tutti i documenti in essi richiamati. In relazione alla richiesta di cui ai precedenti punti (i) e (ii) inerenti le relazioni del R.U.P. e dell’organo di collaudo, si evidenzia che le stesse risultano ammissibili in quanto connesse agli obblighi contrattuali tra il CAS e la Technital che, ricordiamo, è incaricata dalla Direzione dei Lavori. Per quest’ultima, dunque, non valgono le preclusioni previste per il soggetto esecutore dei lavori e per altri soggetti;
9) il parere espresso dal Responsabile Unico del Procedimento il 10.2.2010 sull’adeguamento dei compensi alle nuove tariffe professionali del 2001 per Progettazione e Direzione Lavori ivi compresa la nota del 10.2.2010, i relativi documenti rappresentativi della detta attività amministrativa, i loro allegati e anche a tutti i documenti in essi richiamati;
10) i bilanci, anche finanziari, del CAS dall’esercizio 1997 sino all’esercizio 2014, i relativi allegati e anche tutti i documenti in essi richiamati”.
[b]Poiché il Consorzio ha mantenuto il silenzio sulla richiesta di accesso, la ricorrente ha ritualmente proposto il ricorso in esame.[/b]
All’udienza camerale del 21.04.2016 la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati.
Con l’esistenza dei contenziosi civili e amministrativi pendenti, la ricorrente ha fornito prova del fatto di essere titolare di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, come richiesto dall’art. 22, comma 1, lett. b), L. 241/90, in quanto ha la necessità di conoscere gli atti relativi alla vicenda per la quale vi sono i citati contenziosi.
1) Il Consorzio afferma che alcuni degli atti richiesti non esistono, perché “preparatori” di atti che in realtà sono stati “adottati dagli organi burocratici del Consorzio (direttore generale e dirigente) nell’ambito delle rispettive sfere di competenza di amministrazione attiva”, senza alcun atto preparatorio.
[b]Ciò non toglie però il fatto che se tali atti preparatori esistessero, il Consorzio sarebbe tenuto a rilasciarne copia, visto che il citato art. 22, comma 1, alla lett. d) precisa che per “documento amministrativo” deve intendersi “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.[/b]
E pertanto, di tutte le altre note citate dallo stesso Consorzio nella memoria di costituzione, e definiti ”semplici atti”, il Consorzio ha certamente l’obbligo di fornirne copia.
[color=red][b]Infatti, non soltanto in via di principio il diritto di accesso deve ammettersi anche quando il richiedente non sia oggettivamente certo che l’istanza abbia come oggetto l’esibizione di un documento effettivamente esistente, dovendo in tal caso l’amministrazione rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti, appunto, l’inesistenza del documento medesimo (cfr., ex multis, T.A.R. Sardegna, sez. II, 24/11/2015 n. 1142).[/b][/color]
Ma nel caso di specie è proprio lo stesso Consorzio che ne ammette l’esistenza fornendo perfino (vedi pag. 2 memoria di costituzione) gli estremi degli atti, pur affermando poi, contraddittoriamente, che tali atti “non esistono”.
2) Ha ragione però il Consorzio ad affermare che l’istanza di accesso relativa agli atti indicati al n. 1 del ricorso (“deliberazione/i degli organi del Consorzio per le Autostrade Siciliane che ha/hanno disposto l’invio della comunicazione del 14.7.2015 protocollo 552/P alla Technital S.p.A….”) è inammissibile, perchè analoga istanza era stata proposta in data 08/08/15, ma il relativo silenzio rigetto non è stato gravato entro il termine di legge.
3) Ha ancora ragione il Consorzio ad affermare la sottrazione all’accesso dei documenti richiesti ai nn.rr. 6 e 7 del ricorso, in quanto si tratta di pareri acquisiti in vista della difesa in giudizio dell’Ente.
4) Contrariamente a quanto affermato dal Consorzio, invece, il documento di cui al n. 9 non può essere considerato un parere reso dal RUP “proprio in merito ad uno dei profili che vede le parti oggi in lite dinanzi l’autorità giudiziaria civile”, perché reso da quel soggetto ben prima che un contenzioso si profilasse.
Inoltre, per quanto già detto, la circostanza che si tratti di atto interno è del tutto irrilevante.
5) Per ciò che attiene ai documenti di cui si richiede l’accesso al punto n. 8, il Consorzio sostiene “la palese estraneità alla “situazione giuridicamente tutelata” in vista della quale la ricorrente ha agito”, e che poiché la finalità dell’istanza sarebbe quella di “fornire una piena prova dei suoi crediti e nello stesso tempo per verificare le ragioni dell’inadempimento del Consorzio”, “per entrambe le cose c’è il processo civile”.
[color=red][b]Infatti, è posizione pacificamente sostenuta, dalla quale questo Collegio non intende discostarsi, che l’accesso ai documenti non è precluso dalla pendenza di un giudizio civile, nella cui sede l’ostensione degli stessi documenti potrebbe essere disposta dal g.o., mediante ordine istruttorio ex art. 210 c.p.c. oppure mediante richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c., stante l’autonomia della posizione sostanziale tutelata con gli art. 22 e ss. l. n. 241/90 rispetto alla posizione che l’interessato intende difendere con altro giudizio e della relativa azione posta dall’ordinamento a tutela del diritto di accesso, perchè, diversamente opinando, ciò si tradurrebbe in una illegittima limitazione del diritto di difesa delle parti, con conseguente lesione del principio dell’effettività della tutela giurisdizionale (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 02/12/2010 n. 35020).[/b][/color]
Semmai, c’è da dire, la ricorrente non può avere i suddetti documenti per quanto previsto dall’art. 13, comma 5, D.Lgs. 163/2006, ai sensi del quale “…sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione”, tra l’altro, “alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto”.
La circostanza che della direzione lavori fosse incaricata la stessa ricorrente risulta irrilevante, sia perché le relazioni del direttore dovrebbero essere in proprio possesso, e sia perché comunque chiede anche documenti e atti redatti da altri soggetti, sottratti però all’accesso.
6) Il ricorso va invece ritenuto infondato nella parte in cui chiede di avere copia dei “bilanci, anche finanziari, del CAS dall’esercizio 1997 sino all’esercizio 2014”, perché istanza palesemente esplorativa.
In conclusione, il ricorso va accolto solo nella parte relativa ai documenti, laddove esistenti, chiesti ai nn.rr. 3), 4), 5), 9) del ricorso.
In considerazione del parziale accoglimento, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto dichiara l’obbligo del Consorzio resistente di consegnare alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, i documenti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
Dauno Trebastoni, Presidente FF, Estensore
Agnese Anna Barone, Consigliere
Eleonora Monica, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 28/04/2016.