Data: 2016-05-03 15:33:57

Rapporto Jobs act con l'associato in partecipazione

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 53, comma 2, del d. Lgs. 81/2015, come possiamo considerare i rapporti di associati in partecipazione stipulati precedentemente all'entrata in vigore della suddetta norma, che risultano "tacitamente rinnovabili" a tempo indeterminato?
Per meglio dire, il contratto s'intende scaduto senza che il tacito rinnovo intervenga con i suoi effetti giuridici oppure, è da considerarsi comunque valido, essendo nelle mere facoltà delle parti deciderne la data di scadenza, senza che gli effetti del "jobs act" intervengano per porne fine?
Grazie.

riferimento id:33913

Data: 2016-05-04 07:34:49

Re:Rapporto Jobs act con l'associato in partecipazione


Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 53, comma 2, del d. Lgs. 81/2015, come possiamo considerare i rapporti di associati in partecipazione stipulati precedentemente all'entrata in vigore della suddetta norma, che risultano "tacitamente rinnovabili" a tempo indeterminato?
Per meglio dire, il contratto s'intende scaduto senza che il tacito rinnovo intervenga con i suoi effetti giuridici oppure, è da considerarsi comunque valido, essendo nelle mere facoltà delle parti deciderne la data di scadenza, senza che gli effetti del "jobs act" intervengano per porne fine?
Grazie.
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Sul tema, come immaginerai, esistono 2 posizioni. Quelli che ritengono che alla scadenza NON SI RINNOVI (io sono di questa tesi) e quelli che ritengono che la clausola di rinnovo sia fatta salva.
Ecco la posizione che condivido:


L’art. 53 del Dlgs 81/2015 ha di fatto abrogato i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.  Dal 25 giugno 2015, quindi, non è più possibile stipulare nuovi contratti di associazione in partecipazione nei quali l’apporto dell’associato (persona fisica) sia di lavoro.

L’art. 53 del decreto prevede anche che i contratti in essere, in via transitoria, resteranno validamente costituiti sino alla loro cessazione.

Pertanto, se il contratto di associazione in partecipazione è a tempo indeterminato anche dopo l'entrata in vigore del D.lgs 81/2015, continua a produrre i suoi effetti fino a quando una delle due parti non recederà dal contratto o entrambe le parti  decideranno di risolverlo consensualmente.

[color=red][b]Mentre per i contratti di associazione in partecipazione con la clausola di tacito rinnovo, in attesa di indicazioni ministeriali, rimarranno in vigore fino alla naturale scadenza, ma non potranno essere tacitamente rinnovati.[/b][/color]

http://www.consulentidellavoro.it/index.php/gli-speciali/item/4089-associazione-in-partecipazione-non-piu-valida/4089-associazione-in-partecipazione-non-piu-valida
https://studioditeodoro.wordpress.com/2016/01/13/le-collaborazioni-dal-2016/
http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art//2016-02-23/associati-partecipazione-no-rinnovi-continui-120056.php?uuid=AC9imKaC

riferimento id:33913
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