Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 53, comma 2, del d. Lgs. 81/2015, come possiamo considerare i rapporti di associati in partecipazione stipulati precedentemente all'entrata in vigore della suddetta norma, che risultano "tacitamente rinnovabili" a tempo indeterminato?
Per meglio dire, il contratto s'intende scaduto senza che il tacito rinnovo intervenga con i suoi effetti giuridici oppure, è da considerarsi comunque valido, essendo nelle mere facoltà delle parti deciderne la data di scadenza, senza che gli effetti del "jobs act" intervengano per porne fine?
Grazie.
Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 53, comma 2, del d. Lgs. 81/2015, come possiamo considerare i rapporti di associati in partecipazione stipulati precedentemente all'entrata in vigore della suddetta norma, che risultano "tacitamente rinnovabili" a tempo indeterminato?
Per meglio dire, il contratto s'intende scaduto senza che il tacito rinnovo intervenga con i suoi effetti giuridici oppure, è da considerarsi comunque valido, essendo nelle mere facoltà delle parti deciderne la data di scadenza, senza che gli effetti del "jobs act" intervengano per porne fine?
Grazie.
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Sul tema, come immaginerai, esistono 2 posizioni. Quelli che ritengono che alla scadenza NON SI RINNOVI (io sono di questa tesi) e quelli che ritengono che la clausola di rinnovo sia fatta salva.
Ecco la posizione che condivido:
L’art. 53 del Dlgs 81/2015 ha di fatto abrogato i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro. Dal 25 giugno 2015, quindi, non è più possibile stipulare nuovi contratti di associazione in partecipazione nei quali l’apporto dell’associato (persona fisica) sia di lavoro.
L’art. 53 del decreto prevede anche che i contratti in essere, in via transitoria, resteranno validamente costituiti sino alla loro cessazione.
Pertanto, se il contratto di associazione in partecipazione è a tempo indeterminato anche dopo l'entrata in vigore del D.lgs 81/2015, continua a produrre i suoi effetti fino a quando una delle due parti non recederà dal contratto o entrambe le parti decideranno di risolverlo consensualmente.
[color=red][b]Mentre per i contratti di associazione in partecipazione con la clausola di tacito rinnovo, in attesa di indicazioni ministeriali, rimarranno in vigore fino alla naturale scadenza, ma non potranno essere tacitamente rinnovati.[/b][/color]
http://www.consulentidellavoro.it/index.php/gli-speciali/item/4089-associazione-in-partecipazione-non-piu-valida/4089-associazione-in-partecipazione-non-piu-valida
https://studioditeodoro.wordpress.com/2016/01/13/le-collaborazioni-dal-2016/
http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art//2016-02-23/associati-partecipazione-no-rinnovi-continui-120056.php?uuid=AC9imKaC