Data: 2016-05-03 15:07:00

Attività di tintolavanderia e valutazione titolo professionale

      Salve,
in un'attività di tintolavanderia a secco, il titolare, non essendo in possesso del requisito professionale, ha nominato  Responsabile tecnico un soggetto  avente come titolo un "attestato di qualifica professionale di estetista" della durata di anni TRE, asserendo che il titolo è a tutti gli effetti di legge valido in quanto ha frequentato materie attinenti all'attività di tintolavanderia (n. 30 ore di Nozioni di chimica) e assicurando il possesso di idonei requisiti professionali  come indicati alla lettera C, punto 6, art. 2 della Legge n. 84/2006.
      Il corso  di estetista può essere considerato sufficiente e valido per poter svolgere il ruolo di Responsabile tecnico nell'attività di cui sopra?
      Grazie mille, cordiali saluti.

  Angela Franco Resp. di Procedimento del "SUAP Associato della Piana"

riferimento id:33912

Data: 2016-05-04 07:39:45

Re:Attività di tintolavanderia e valutazione titolo professionale


      Salve,
in un'attività di tintolavanderia a secco, il titolare, non essendo in possesso del requisito professionale, ha nominato  Responsabile tecnico un soggetto  avente come titolo un "attestato di qualifica professionale di estetista" della durata di anni TRE, asserendo che il titolo è a tutti gli effetti di legge valido in quanto ha frequentato materie attinenti all'attività di tintolavanderia (n. 30 ore di Nozioni di chimica) e assicurando il possesso di idonei requisiti professionali  come indicati alla lettera C, punto 6, art. 2 della Legge n. 84/2006.
      Il corso  di estetista può essere considerato sufficiente e valido per poter svolgere il ruolo di Responsabile tecnico nell'attività di cui sopra?
      Grazie mille, cordiali saluti.

  Angela Franco Resp. di Procedimento del "SUAP Associato della Piana"
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La legge 84/2006 prevede quali requisiti:
a) svolgimento di [b]corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 1.200 ore complessive[/b] in un periodo di due anni, che prevedano l'effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore;

b) [b]attestato di qualifica in materia attinente[/b] l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, [b]integrato da un periodo di inserimento[/b] della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
c) [b]diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività[/b];
d) [b]periodo di inserimento presso imprese[/b] del settore non inferiore a:
1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

Il corso di formazione professionale di Responsabile tecnico di tinto lavanderia  ha lo scopo di formare il responsabile della tinto lavanderia affinchè sia in grado di sovrintendere l’attività, intesa come l’attività dell’impresa che esegue  ai sensi della Legge 22/02/2006 n.84 e s.m.i. – i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

A mio avviso non vi sono dubbi che la qualifica di ESTETISTA non è requisito equipollente ed abilitante all'attivitò di tintolavanderia.

riferimento id:33912

Data: 2017-10-12 09:40:28

Re:Attività di tintolavanderia e valutazione titolo professionale

ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI TINTO LAVANDERIA: NOMINA RESPONSABILE TECNICO

http://www.confartigianatoteramo.it/os/attivita-professionale-di-tinto-lavanderia-nomina-responsabile-tecnico/

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59

"Art. 79 (Attivita' di tintolavanderia) 1. L'esercizio dell'attivita' professionale di tintolavanderia di cui alla legge 22 febbraio 2006, n.  84,  e'  ((soggetto  a  segnalazione certificata di inizio di attivita'))  da  presentare  allo  sportello unico  per  le  attivita'  produttive  di  cui  all'articolo  38  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi dell'((articolo 19  della legge)) 7 agosto 1990, n. 241. ((1-bis. Le disposizioni della legge 22 febbraio 2006,  n.  84,  come integrate  e  modificate  dal  presente  articolo,  escluse  quelle concernenti l'obbligo di designazione del  responsabile  tecnico,  si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate  esclusivamente  di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati  ad  essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto  di  appositi gettoni.)) 2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 22  febbraio2006, n. 84, e' sostituita dalla seguente: "a) frequenza di corsi  di qualificazione tecnico- professionale della durata di almeno 450  ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno; ";3. All'articolo 2, comma 4, della legge 22 febbraio 2006, n.  84,  le parole: "previa  determinazione  dei  criteri  generali  in  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano " sono soppresse. 4. L'articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n.  84,  e'  sostituito dal seguente: "Art. 6 1. Le imprese del settore sono autorizzate a  continuare  a  svolgere l'attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, fino  all'adozione  delle disposizioni  regionali  di  attuazione  della  presente  legge  che prevedono termini e modalita' per la  designazione  del  responsabile tecnico di cui all'articolo 2, comma 2.". 5. L'articolo 3, comma 3, della legge 22 febbraio  2006,  n.  84,  e' abrogato.

vedi anche: https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=132

riferimento id:33912

Data: 2017-10-17 06:15:14

Re:Attività di tintolavanderia e valutazione titolo professionale

Una ditta individuale in cui il titolare è privo dei requisiti professionali per ricoprire il ruolo di responsabile  tecnico, dal momento che la regione non ha ancora istituito i corsi, intende nel frattempo avviare l'attività nominando a tal proposito il fratello in possesso della laurea in ingegneria civile, siccome la Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 febbraio 2011, prevede che "le nuove imprese che iniziano la loro attività in Regioni ove non sia stata ancora adottata la disciplina dei corsi per direttori tecnici, possono comunque individuare tale figura:
in modo provvisorio, preferibilmente sulla base del possesso di un titolo di studio cui fa riferimento la lettera c) dell’articolo 2 della legge n. 84/2006, vale a dire il diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività, fino a quando la normativa regionale non confermerà la sua idoneità o la sua inidoneità."
Può la laurea in ingegneria civile considerarsi valida?
Se si, lo stesso deve essere assunto o è sufficiente un contratto di collaborazione registrato all'ufficio delle Entrate? grazie

riferimento id:33912

Data: 2017-10-17 06:49:25

Re:Attività di tintolavanderia e valutazione titolo professionale


Una ditta individuale in cui il titolare è privo dei requisiti professionali per ricoprire il ruolo di responsabile  tecnico, dal momento che la regione non ha ancora istituito i corsi, intende nel frattempo avviare l'attività nominando a tal proposito il fratello in possesso della laurea in ingegneria civile, siccome la Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 febbraio 2011, prevede che "le nuove imprese che iniziano la loro attività in Regioni ove non sia stata ancora adottata la disciplina dei corsi per direttori tecnici, possono comunque individuare tale figura:
in modo provvisorio, preferibilmente sulla base del possesso di un titolo di studio cui fa riferimento la lettera c) dell’articolo 2 della legge n. 84/2006, vale a dire il diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività, fino a quando la normativa regionale non confermerà la sua idoneità o la sua inidoneità."
Può la laurea in ingegneria civile considerarsi valida?
Se si, lo stesso deve essere assunto o è sufficiente un contratto di collaborazione registrato all'ufficio delle Entrate? grazie
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A nostro avviso:
1) laurea è valida
2) non serve assunzione ma può essere stipulato un qualsiasi contratto di collaborazione

riferimento id:33912
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