Per l'opposizione è legittima la competenza del giudice del luogo in cui è stata accertata la violazione
[color=red][b]Corte Cost., Ord., 22 aprile 2016, n. 93[/b][/color]
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N. 93 ORDINANZA 6 - 22 aprile 2016
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Procedimento civile - Opposizione al verbale di accertamento di
violazione del codice della strada - Competenza per territorio
inderogabile del giudice di pace del luogo in cui e' stata commessa
la violazione.
- Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione
e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi
dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), art. 7, comma
2, in combinato disposto con gli artt. 28 e 38, commi 2 e 4 (recte:
secondo e terzo comma), del codice di procedura civile.
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(GU n.17 del 27-4-2016 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Paolo GROSSI;
Giudici :Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo
CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,
Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2,
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi
dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), in combinato
disposto con gli artt. 28 e 38, commi 2 e 4 (recte: secondo e terzo
comma), del codice di procedura civile promosso dal Giudice di pace
di Campana, nel procedimento vertente tra A.M.A. e il Comune di
Melissa, con ordinanza del 29 aprile 2015, iscritta al n. 209 del
registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2015.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2016 il Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera.
Ritenuto che il Giudice di pace di Campana, con ordinanza del 29
aprile 2015, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 102
della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in
materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n.
69), in combinato disposto con gli artt. 28 e 38, secondo e quarto
comma (recte: secondo e terzo comma), del codice di procedura civile,
nella parte in cui attribuiscono la cognizione dell'opposizione in
materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme del
codice della strada alla competenza per territorio inderogabile del
giudice del luogo in cui e' stata commessa, con conseguente
rilevabilita' di ufficio dell'incompetenza;
che, secondo il giudice a quo, A.M.A. ha proposto opposizione
avverso il verbale di contestazione della violazione di norme del
codice della strada, accertata dalla Polizia municipale del Comune di
Melissa nel territorio di quest'ultimo, e nel giudizio - precisa
l'ordinanza di rimessione - «si costituiva ritualmente» l'opposto,
eccependo «l'incompetenza territoriale del Giudice adito, per essere
competente il Giudice di pace di Crotone (Kr) quale foro del luogo di
commissione della violazione, in Torre Melissa (Kr)», e chiedendo
«pronunciarsi declaratoria di incompetenza territoriale del giudice
adito in favore del giudice di pace di Crotone»;
che, a suo avviso, dovendo decidere l'eccezione di incompetenza
per territorio proposta dal convenuto, sarebbero applicabili le
suindicate norme, in «combinato disposto», quindi, la sollevata
questione di legittimita' costituzionale sarebbe rilevante;
che, secondo il rimettente, l'eccezione del Comune di Melissa «si
fonda sull'assunto» che la regola di competenza in esame - in passato
dettata dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche
al sistema penale), ora stabilita dal citato art. 7, comma 2, per le
controversie aventi ad oggetto le opposizioni ex art. 204-bis del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada) - e' inderogabile;
che l'incompetenza per territorio e' rilevabile d'ufficio nei
casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., che rinvia, per
l'individuazione degli stessi, a quelli in cui «l'inderogabilita' sia
disposta "espressamente" dalla legge», mentre, sostiene il
rimettente, «nelle disposizioni in questione [...] non si rinviene
l'espressa comminatoria di inderogabilita'» della competenza per
territorio;
che, ad avviso del giudice a quo, «se interpretato nel senso
dell'inderogabilita' e della conseguente rilevabilita' d'ufficio
dell'incompetenza per territorio, il combinato disposto delle norme
impugnate privilegia ingiustificatamente la Pubblica Amministrazione
in quanto verrebbe fortemente limitato e [reso] particolarmente
difficoltoso il diritto alla difesa costituzionalmente garantito ai
cittadini dall'art. 24 e si determinerebbe una disparita' di
trattamento ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, in relazione
alle ipotesi di derogabilita' rilevabile su rituale eccezione di
parte»;
che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
contestando l'ammissibilita' della questione, in quanto il Comune di
Melissa ha tempestivamente eccepito l'incompetenza per territorio e,
quindi, il rimettente non puo', ne' deve rilevarla di ufficio,
sicche' non sarebbe applicabile il censurato «combinato disposto» e,
inoltre, non sono indicate le ragioni della denunciata violazione
dell'art. 102 Cost.;
che, a suo avviso, la questione non e' comunque meritevole di
accoglimento, poiche' questa Corte ha dichiarato manifestamente
infondate censure sostanzialmente identiche a quelle proposte dal
rimettente (sono richiamate le ordinanze n. 74 del 2011; n. 114 del
2005; n. 130 del 2004 e n. 459 del 2002).
Considerato che il Giudice di pace di Campana ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al
codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione
dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54
della legge 18 giugno 2009, n. 69), in combinato disposto con gli
artt. 28 e 38, secondo e quarto comma (recte: secondo e terzo comma),
del codice di procedura civile, nella parte in cui attribuiscono la
cognizione dell'opposizione in materia di sanzioni amministrative per
la violazione di norme del codice della strada alla competenza per
territorio inderogabile del giudice del luogo in cui e' stata
commessa, con conseguente rilevabilita' di ufficio dell'incompetenza;
che la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 28 e
38, secondo comma, cod. proc. civ. e' manifestamente inammissibile,
in quanto investe due disposizioni inconferenti (tra le piu' recenti,
ordinanze n. 269 e n. 128 del 2015): la prima stabilisce, infatti,
l'inderogabilita' della competenza per territorio nei casi in cui
essa e' «disposta espressamente dalla legge» e, dunque, la norma che
la prevede in relazione al processo principale e' esclusivamente il
citato art. 7, comma 2; la seconda disciplina un profilo che non
viene in rilievo nel processo principale;
che l'indicazione del comma quarto dell'art. 38 cod. proc. civ.
e' invece frutto di mero errore, irrilevante ai fini della corretta
identificazione della norma censurata (sentenza n. 216 del 2015),
precisamente individuata dall'ordinanza di rimessione nel terzo
comma, mediante la riproduzione del contenuto precettivo dello
stesso, applicabile, secondo un orientamento, nei giudizi che (quale
quello principale) devono essere trattati nell'osservanza del rito
del lavoro, ma non hanno ad oggetto controversie riconducibili a
quelle oggetto dell'art. 409 cod. proc. civ.;
che la questione avente ad oggetto i citati artt. 7, comma 2, e
38, terzo comma, e' manifestamente inammissibile;
che tali norme sono state, infatti, impugnate in quanto
prevedrebbero l'inderogabilita' della regola di competenza per
territorio in esame e, quindi, la rilevabilita' d'ufficio da parte
del giudice della violazione della medesima, ma l'ordinanza di
rimessione - cui deve aversi riguardo, in ragione del principio di
autosufficienza (tra le molte, ordinanze n. 55 del 2016, n. 270 del
2015) - indica che nel giudizio «si costituiva ritualmente l'opposto
Comune di Melissa» e, «nella comparsa di risposta tempestivamente
depositata, entro il termine di 10 giorni prima dell'udienza di prima
comparizione, fissato dall'art. 416 c.p.c.», eccepiva «l'incompetenza
territoriale del Giudice adito, per essere competente il Giudice di
pace di Crotone»;
che dunque, come esattamente eccepito dall'Avvocatura generale
dello Stato, essendo stata ritualmente e tempestivamente proposta dal
convenuto eccezione di incompetenza per territorio, non viene in
rilievo la denunciata rilevabilita' d'ufficio della stessa e, appunto
per questo, il rimettente non deve fare uso del relativo, censurato,
potere, con conseguente difetto di rilevanza della questione;
che ulteriore motivo di inammissibilita' va ravvisato nella
totale carenza di indicazione delle ragioni della non manifesta
infondatezza della questione riferita all'art. 102 Cost. (parametro,
peraltro, palesemente inconferente) e nel difetto di adeguata
motivazione in ordine alla ravvisata lesione degli altri parametri
evocati (artt. 3 e 24 Cost.), soltanto assertivamente denunciata (ex
plurimis, ordinanze n. 91 e n. 52 del 2015), non avendo il rimettente
neppure considerato le ordinanze di questa Corte, che hanno
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981 (il cui
contenuto precettivo, in parte qua, e' stato riprodotto dal citato
art. 7, comma 2), in quanto la scelta del legislatore «si risolve
nell'applicazione del tradizionale criterio del locus commissi
delicti, ancorato ad un riferimento oggettivo desunto dalla vicenda
oggetto di giudizio e (almeno di norma) di facile applicazione» e
costituisce «espressione di corretto esercizio della discrezionalita'
spettante al legislatore in tema di regolazione della competenza in
generale ed in particolare di quella territoriale [...] essendo del
tutto ragionevole che nel luogo in cui si e' tenuto il comportamento
sanzionato [...] si discuta della legittimita' della pretesa punitiva
esercitata» (ordinanza n. 459 del 2002; si vedano anche le ordinanze
n. 74 del 2011; n. 114 del 2005; n. 130 e n. 61 del 2004; n. 259, n.
193 e n. 75 del 2003).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi avanti alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al
codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione
dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54
della legge 18 giugno 2009, n. 69), in combinato disposto con gli
artt. 28 e 38, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione,
dal Giudice di pace di Campana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA