Data: 2016-05-03 05:19:42

Praticanti AVVOCATI negli uffici giudiziari - DECRETO 17 marzo 2016, n. 58

Praticanti AVVOCATI negli uffici giudiziari - DECRETO 17 marzo 2016, n. 58

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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 17 marzo 2016, n. 58
[color=red][b]Regolamento recante disciplina  dell'attivita'  di  praticantato  del
praticante avvocato presso gli uffici giudiziari. (16G00068) [/b][/color]
(GU n.101 del 2-5-2016)
  Vigente al: 17-5-2016 



                    IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto l'articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
  Visti gli  articoli  6  e  10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Acquisiti i pareri del Consiglio superiore della magistratura e del
Consiglio nazionale forense;
  Udito il parere interlocutorio del  Consiglio  di  Stato,  espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  del  4
giugno 2015, nonche' il parere finale espresso nell'adunanza  del  22
ottobre 2015;
  Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota del  18  dicembre  2015  ai  sensi  del  predetto
articolo;

                            A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                              Art. 1


                              Oggetto

  1. Il presente regolamento disciplina l'attivita'  di  praticantato
svolta dal praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, anche  a
seguito della stipulazione delle convenzioni di cui  all'articolo  37
del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  2. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  ai  tirocini
presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, iniziati
dopo l'entrata in vigore dello stesso.

                              Art. 2


            Requisiti per lo svolgimento del tirocinio
                    presso un ufficio giudiziario

  1. Per l'ammissione al tirocinio presso un ufficio  giudiziario  il
praticante deve, al momento della presentazione della domanda:
[b]    a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, previsto
dall'articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
    b) essere in  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'  di  cui
all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto  30
gennaio 1941, n. 12;
    c) aver gia' svolto il periodo di tirocinio di  cui  all'articolo
41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. [/b]
  2. Il tirocinio di cui  al  presente  decreto  puo'  essere  svolto
presso uno degli uffici giudiziari di cui all'articolo  4,  comma  1,
compresi nel circondario del tribunale ove e' costituito il consiglio
dell'ordine al quale e' iscritto il praticante avvocato.

                              Art. 3


                        Progetto formativo

  1. I capi degli uffici di cui all'articolo 4,  comma  1,  elaborano
d'intesa con il Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati  un  progetto
formativo al quale si deve conformare l'attivita' di  formazione  del
praticante avvocato.
  2.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura  e  il  Consiglio
nazionale forense possono predisporre, d'intesa tra loro, linee guida
per l'elaborazione dei progetti formativi  di  cui  al  comma  1.  La
disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli altri
organi di autogoverno delle magistrature.

                              Art. 4

Domanda di svolgimento del tirocinio professionale presso un  ufficio
  giudiziario. Comunicazione al consiglio dell'ordine

  1. L'attivita' di praticantato puo' essere svolta presso  la  Corte
di cassazione, la procura generale presso la Corte di cassazione,  le
Corti di appello, le procure generali presso le Corti di  appello,  i
tribunali ordinari, gli uffici  e  i  tribunali  di  sorveglianza,  i
tribunali per i minorenni,  le  procure  della  Repubblica  presso  i
tribunali ordinari e presso il tribunale per i  minorenni,  la  Corte
dei conti, la procura generale presso la Corte dei conti, le  sezioni
giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le procure regionali
della Corte dei conti, le Commissioni tributarie nonche' il Consiglio
di Stato e i tribunali amministrativi regionali.
  2. La  domanda,  redatta  su  supporto  analogico  o  digitale,  e'
indirizzata  al  capo  dell'ufficio  e  consegnata  alla  segreteria
dell'ufficio  giudiziario  o  trasmessa  a  mezzo  posta  elettronica
certificata,  nel  rispetto  della  normativa,  anche  regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti  informatici.  Nella  domanda  puo'  essere  espressa  una
preferenza in ordine ad una o piu' materie ai fini dello  svolgimento
dell'attivita' di praticantato.
  3. Nella domanda devono essere attestati, a norma degli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente  della  Repubblica  del  28  dicembre
2000, n. 445:
    a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
    b) il punteggio di laurea;
    c) la media riportata  negli  esami  di  diritto  costituzionale,
diritto privato, diritto  processuale  civile,  diritto  commerciale,
diritto penale, diritto processuale  penale,  diritto  del  lavoro  e
diritto amministrativo;
    d) i dati relativi all'avvocato presso il quale il praticante  ha
gia' svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma  7,
della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e quelli  relativi  allo  studio
legale di cui l'avvocato fa parte;
    e) ogni altro requisito di professionalita' ritenuto rilevante.
  4. Quando la domanda di cui al presente  articolo  e'  accolta,  il
capo dell'ufficio comunica al consiglio  dell'ordine  degli  avvocati
presso il quale il praticante avvocato e' iscritto la data in cui  il
tirocinio deve avere inizio.

                              Art. 5


                Durata dell'attivita' di praticantato

[b]  1. L'attivita' di praticantato presso gli  uffici  giudiziari  puo'
essere svolta per non piu' di dodici mesi. [/b]
  2.  Il  praticante  avvocato  puo'  proseguire  l'attivita'  di
praticantato anche presso  uffici  diversi  da  quelli  in  cui  l'ha
iniziata, purche' presso ciascun ufficio essa  abbia  una  durata  di
almeno sei mesi. Si applica l'articolo 4. Quando l'ufficio presso  il
quale l'attivita'  di  praticantato  e'  proseguita  ha  sede  in  un
circondario diverso da quello di provenienza, il praticante  avvocato
deve trasferire la propria iscrizione a norma dell'articolo 41, comma
14, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
  3. Il praticante avvocato che  abbia  svolto  l'intero  periodo  di
tirocinio presso uno o piu' degli  uffici  di  cui  all'articolo  73,
comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98,  e  che  sia  in
possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma,  al  termine  dei
dodici mesi puo' presentare domanda a norma del comma 3 del  predetto
articolo per svolgere lo [b]stage formativo per ulteriori sei mesi. [/b]

                              Art. 6


                Numero massimo di praticanti avvocati
                        per ogni magistrato

  1. I praticanti avvocati sono  affidati  ai  magistrati  che  hanno
espresso la loro disponibilita'.
  2. Ogni magistrato non puo' rendersi affidatario  di  piu'  di  due
praticanti. Ai fini del  periodo  precedente  si  computano  anche  i
laureati affidati al medesimo magistrato a norma  degli  articoli  73
del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e 37, commi  4  e  5,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  del  2011,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  3. Al fine di agevolare  l'attivita'  formativa,  nel  corso  degli
ultimi sei mesi dell'attivita' di  praticantato  il  magistrato  puo'
chiedere, in deroga ai limiti di cui al comma 2, l'assegnazione di un
ulteriore praticante avvocato.

                              Art. 7


          Criteri per la selezione dei praticanti avvocati

  1. Quando non e' possibile ammettere al tirocinio presso  l'ufficio
giudiziario tutti i praticanti avvocati che hanno  proposto  domanda,
si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati
all'articolo 4, comma 3, lettera c), al punteggio di  laurea  e  alla
minore eta' anagrafica. A parita' dei requisiti  previsti  dal  primo
periodo si attribuisce preferenza  ai  corsi  di  perfezionamento  in
materie giuridiche successivi alla laurea.

                              Art. 8


                  Attivita' del praticante avvocato

[b]  1.  Il  praticante  avvocato  assiste  e  coadiuva  il  magistrato
affidatario; sotto la sua guida e controllo  provvede  con  diligenza
allo studio dei fascicoli,  all'approfondimento  giurisprudenziale  e
dottrinale ed alla predisposizione delle  minute  dei  provvedimenti;
assiste  all'udienza  e  alle  camere  di  consiglio,  salvo  che  il
magistrato ritenga di non ammetterlo. Il magistrato affidatario  cura
che il praticante avvocato possa apprendere  anche  le  modalita'  di
svolgimento dei servizi amministrativi  da  parte  del  personale  di
cancelleria,  al  fine  di  garantire  la  completezza  del  percorso
formativo.
  2. Il tirocinio puo' essere svolto contestualmente ad attivita'  di
lavoro subordinato pubblico e privato, purche' con modalita' e  orari
idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in  assenza
di  specifiche  ragioni  di  conflitto  di  interesse.  Fermo  quanto
previsto dall'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012,  n.
247, durante lo svolgimento del tirocinio di cui al presente decreto,
il praticante  avvocato  puo'  continuare  a  frequentare  lo  studio
professionale di un avvocato iscritto all'ordine o l'Avvocatura dello
Stato o l'ufficio legale di un ente pubblico. Resta  fermo  l'obbligo
di frequenza dei corsi di formazione di  cui  all'articolo  43  della
legge 31 dicembre 2012, n. 247.
  3. Lo svolgimento del tirocinio di cui al presente decreto non  da'
diritto ad alcun  compenso  e  non  determina  il  sorgere  di  alcun
rapporto  di  lavoro  subordinato  o  autonomo  ne'  di  obblighi
previdenziali e assicurativi. Il consiglio dell'ordine  circondariale
o  il  Consiglio  nazionale  forense  possono  stipulare  polizze
assicurative a copertura degli  infortuni  a  favore  dei  praticanti
avvocati.
  4. Per espletare le attivita' di cui  al  comma  1,  il  praticante
avvocato ha accesso ai fascicoli,  nei  limiti  e  con  le  modalita'
stabilite dal magistrato affidatario.
  5. Il praticante avvocato  non  puo'  avere  accesso  ai  fascicoli
relativi ai procedimenti rispetto ai  quali  versa  in  conflitto  di
interessi per conto proprio o di terzi o di cui sia parte un soggetto
che negli ultimi tre anni e'  stato  assistito  da  un  avvocato  che
compone lo studio  legale  che  il  praticante  avvocato  continua  a
frequentare o presso il quale ha  svolto  il  tirocinio.  Durante  lo
svolgimento  del  tirocinio  il  praticante  avvocato  non  puo'
rappresentare o difendere, anche nelle fasi o  nei  gradi  successivi
della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi  al
magistrato affidatario ne' assumere dalle medesime parti un qualsiasi
incarico professionale.
  6. L'amministrazione competente pone il praticante  avvocato  nelle
condizioni di accedere ai propri sistemi informatici.
  7. L'attivita' del praticante avvocato si svolge nel rispetto degli
obblighi  di  riservatezza  e  di  riserbo  riguardo  ai  dati,  alle
informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di  pratica,
con obbligo di mantenere il segreto  su  quanto  appreso  in  ragione
della sua attivita'.
  8. L'attivita'  di  praticantato  non  puo'  essere  svolta  presso
l'ufficio  giudiziario  innanzi  al  quale  il  praticante  avvocato
esercita attivita' professionale.
  9. Il praticante che svolge il tirocinio forense presso  uno  degli
uffici giudiziari giudicanti di cui all'articolo 4, comma 1, non puo'
avere  accesso  ai  fascicoli  esaminati  durante  lo  svolgimento
dell'attivita' di praticantato presso la relativa procura.
  10. Quando sono organizzati i  corsi  di  formazione  decentrata  a
norma dell'articolo 73, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
il praticante e' ammesso a frequentarli.
  11. Il tirocinio puo' essere interrotto in ogni  momento  dal  capo
dell'ufficio, anche  su  proposta  del  magistrato  affidatario,  per
sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno  del  rapporto
fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza
e l'imparzialita'  dell'ufficio  o  la  credibilita'  della  funzione
giudiziaria,  nonche'  per  l'immagine  e  il  prestigio  dell'ordine
giudiziario.
  12. Quando termina il periodo di  tirocinio  presso  un  magistrato
affidatario, il praticante avvocato redige una  relazione  contenente
l'analitica  indicazione  delle  attivita'  svolte,  con  particolare
riguardo alle udienze  a  cui  ha  assistito,  ai  fascicoli  che  ha
esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute
dei provvedimenti che ha predisposto, alle attivita'  di  cancelleria
cui ha assistito e  ad  ogni  altra  informazione  ritenuta  utile  e
rilevante.
  13. Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione  di  cui  al
comma 12, attestando la veridicita' dei dati in essa contenuti  e  la
conformita'  del  tirocinio  svolto  al  progetto  formativo  di  cui
all'articolo 3. La relazione corredata con la  predetta  attestazione
e' trasmessa a  cura  dell'ufficio  al  consiglio  dell'ordine  degli
avvocati presso il quale e' iscritto il praticante avvocato.
  14. Il consiglio dell'ordine, al termine del periodo di  tirocinio,
rilascia sulla base della documentazione di cui ai commi 12 e 13,  il
certificato di compiuto tirocinio,  che  contiene  l'indicazione  che
l'attivita' di  praticantato  si  e'  svolta  a  norma  del  presente
regolamento e dell'ufficio o degli uffici giudiziari  presso  cui  ha
avuto luogo. [/b]

                              Art. 9


                      Clausola di invarianza

  1. Dalle  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 17 marzo 2016

                                                Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 926

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