[b]Cass. Sez. III n. 15466 del 14 aprile 2016 (Ud 10 feb 2016)[/b]
Pres. Fiale Est. Di Nicola Ric. Bullegas
Urbanistica.Rapporti tra autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire
[i]L'autorizzazione paesistica, essendo finalizzata alla salvaguardia del paesaggio quale bene costituzionalmente protetto tanto sotto l'aspetto estetico e culturale quanto sotto il profilo di risorsa economica - è un provvedimento distinto ed autonomo rispetto ai provvedimenti autorizzatori in materia urbanistica, i quali sono invece volti ad assicurare la corretta gestione del territorio, sotto il profilo dell'uso e della trasformazione programmata di esso in una visione unitaria e complessiva, con la conseguenza che, stante la reciproca autonomia dei due provvedimenti ad ogni effetto, ivi compreso quello sanzionatorio, il reato paesaggistico è integrato tutte le volte in cui manchi la relativa autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela dell'interesse paesaggistico, a nulla rilevando che la stessa autorità, se preposta anche alla tutela degli interessi urbanistici, abbia compiuto, in ragione della pluralità degli interessi presidiati dalle rispettive norme, una autonoma valutazione in quest'ultimo senso e non anche, come necessario, anche ai fini paesaggistici[/i]
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