[b]Intercettazioni con virus informatici: via libera delle Sezioni Unite all'agente intrusore[/b]
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Nessun limite nella privata dimora in caso di procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica e associazione per delinquere.
Avevamo dato notizia nel redazionale del 10.4.2016 dell'ordinanza della [b]Corte di Cassazione Penale, Sez. VI, Ordinanza, 6 aprile 2016, n. 13884 [/b](Presidente Carcano) che ha rimesso alle Sezioni Unite un tema delicato quello del ricorso a strumenti di sofisticata tecnica informatica ovvero l'utilizzazione delle tecniche di intercettazione con il c.d. agente intrusore, di così formidabile invadenza nella sfera della privacy e nello stesso tempo di applicazione tendenzialmente semplice che, può determinare, da un lato, la compromissione di diritti costituzionali, dall'altro, assicurare una maggiore capacità investigativa finalizzata alla repressione di gravi reati.
[b]In particolare il problema dell'utilizzazione del cd agente intrusore nasce dalla difficoltà di indicare con precisione ed in anticipo i luoghi dove avverrà l'attività captativa in quanto per ragioni tecniche in tal caso si prescinde dal riferimento al luogo, essendo l'intercettazione dinamica perché collegata al dispositivo elettronico, sia esso smartphone o tablet ovvero computer portatile, sicché l'attività di captazione segue tutti gli spostamenti nello spazio dell'utilizzatore. [/b]
Sul punto la Suprema Corte ha ritenuto di chiedere alle Sezioni Unite se anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 cod. pen., pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l’attività criminosa, sia consentita l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti, mediante l’installazione di un “captatore informatico” in dispositivi elettronici portatili (ad es., personal computer, tablet, smartphone ecc.).
Sul sito della Suprema Corte è stata pubblicata la soluzione affermativa al quesito, ma limitatamente a procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica (a norma dell’art. 13 d.l. n. 152 del 1991), intendendosi per tali quelli elencati nell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., nonché quelli comunque facenti capo a un’associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.
Fonte: Corte di Cassazione
Ordinanza di rimessione n. 13844/2016
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/maggio/1462085397048.html