Data: 2016-05-01 08:11:50

Dipendente part time e "scavalco"

Buongiorno,
considerato che anche i dipendenti part time possono lavorare "a scavalco" i sensi dell'articolo 1, comma 557 della legge 311/2004, si veda questa risoluzione:

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiK0_3rtbjMAhWD7xQKHb97CZsQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.provincia.torino.gov.it%2Fdecentramento%2Ffile-storage%2Fdownload%2Fnewsletter%2F2010-12-14_169%2FAmm-00295.doc&usg=AFQjCNGtSXJb-yElS8WphpQTk1_hHQBgEA&bvm=bv.121070826,d.d24&cad=rja

CHIEDO:

Un dipendente part time a 18 ore nel Comune A può lavorare a scavalco in più Comuni fino a raggiungere le 48 ore settimanali?
Comunque in ciascun Comune può lavorare al massimo 12 ore?
Pertanto può lavorare ad esempio:
- 12 ore nel Comune B
- 12 ore nel Comune C
- 6 ore nel Comune D
?

Grazie!

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[color=green]Risoluzione n. 70/2010  Regione Piemonte - Settore Autonomie Locali 
Possibilità di instaurare un rapporto di servizio a scavalco con dipendente part time a tempo indeterminato di altro Comune avente in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato in altro Comune


Il Comune di (omissis) chiede se sia legittimo instaurare un rapporto di servizio a scavalco ai sensi art 1, comma 557 della legge 311/2004 con un dipendente part time a tempo indeterminato di altro Comune (18 ore settimanali) il quale ha, sempre in attuazione della legge 311 /04 sopra richiamata, in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato fino alla fine del 2010 per complessive h. 7,12 (pari al 20% dell’orario complessivo) con un altro Comune. L’ulteriore servizio presso l’Ente richiedente verrebbe stabilito per un orario settimanale di h 10,48 (pari al 30% dell’orario complessivo) ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 557 della Legge 30.12.2004 n. 311, per un totale di servizio complessivo nei tre Enti di 36 ore settimanali. L’Ente precisa, altresì, che l’istituzione del rapporto avrebbe carattere temporaneo, dato che sta già percorrendo la soluzione del convenzionamento fra Enti in modo da legittimare l’attività lavorativa ordinaria del dipendente, con l’attivazione di un unico rapporto di lavoro per il dipendente interessato.


In merito si evidenzia quanto segue:
Il servizio part time è regolato dalla legge 662 del 1996 la quale all’articolo 58 stabilisce che:
“La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze”.

Il successivo articolo 58 bis consente, ai soli dipendenti degli Enti locali, di esercitare due o più rapporti di lavoro a tempo parziale: “Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. I dipendenti degli Enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri Enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza”.

Tale possibilità è altresì confermata dall’art 92, comma 1, del decreto legislativo 267/2000
secondo il quale: “1. Gli Enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli Enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti”.

L’art 1 comma 557 della legge 311/2004 stabilisce, altresì, che: “I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”.

Sulla vigenza dell’articolo 1 ,comma 557 della legge 311/2004 abbiamo largamente argomentato nel parere 40/2008, già pubblicato sul sito, e al quale rimandiamo. In merito alla vigenza della medesima norma si è anche espressa favorevolmente la Corte dei Conti del Veneto (vedi delibera 17 del 8 maggio 2008).

In merito al quesito, sulla base della legislazione e dei parere sopra richiamati, si evidenzia che nulla osta allo svolgimento di più servizi a scavalco per il personale part time, dato che tale possibilità di servizio a scavalco è autorizzabile per i dipendenti a tempo pieno dei Comuni, a maggior ragione è autorizzabile per il personale part time, il quale addirittura può svolgere due rapporti di lavoro part time contrattualizzati con due Enti.

Il tutto potrà avvenire alle seguenti condizioni:
1) l’utilizzo è consentito per esigenze temporanee ed eccezionali;
2) autorizzazione del Comune presso il quale il dipendente presta servizio a tempo indeterminato parziale;
3) le modalità operative dovranno essere regolate in atto convenzionale fra l’Ente di appartenenza ed Ente utilizzatore;
4) l’Ente di appartenenza, con il consenso del dipendente, potrà richiedere prestazioni di lavoro aggiuntivo, nella misura massima del dieci per cento della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro aggiuntivo sarà ammesso, solo nell’Ente di appartenenza, per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.

In merito, infine, alla volontà dell’Ente di ripercorrere il convenzionamento per stabilizzare l’attività lavorativa ordinaria del dipendente, segnaliamo che tale soluzione è percorribile attraverso l’espansione del rapporto di lavoro del dipendente nell’Ente di appartenenza, in seguito all’attivazione delle procedure formali previste dalla normativa vigente o attraverso procedure concorsuali pubbliche.[/color]

riferimento id:33850

Data: 2016-06-30 05:31:31

Re:Dipendente part time e "scavalco"

PERSONALE utilizzato presso altri Enti - chiarimenti Corte dei Conti 20/6/2016

[img width=300 height=144]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13532968_10210426518248529_9024460924279986951_n.jpg?oh=2556139f13fc6ea7892e6f94e1395f24&oe=58364E9F[/img]

[color=red][b]CORTE DEI CONTI, SEZ. AUTONOMIE – deliberazione 20 giugno 2016, n. 23.[/b][/color]

Per le esposte considerazioni, si ritiene che la questione interpretativa posta dalla Sezione di controllo per la Regione Piemonte con la deliberazione n. 33/2016/SRCPIE/QMIG vada risolta nel senso che i limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, non trovano applicazione nei casi in cui, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, gli Enti utilizzano l’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, sostituendosi, in tutto o in parte, all’Ente titolare del rapporto di lavoro sul piano economico, organizzativo e funzionale.

Tali condizioni si verificano allorché gli Enti di cui al richiamato comma 557 utilizzano le prestazioni del dipendente in modo contestuale e reciproco ovvero in posizione di comando, secondo tempi, modi, condizioni e limiti definiti nell’atto autorizzativo o in apposita convenzione nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore nonché degli obblighi di riduzione della spesa per il personale previsti dall’art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006, a garanzia dell’invarianza della spesa complessivamente considerata.

A tal fine, l’Ente che autorizza l’utilizzo a tempo parziale o in posizione di comando del proprio dipendente a tempo pieno dovrà verificare in concreto che i conseguenti risparmi di spesa non alimentino spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni, computando figurativamente nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 l’importo delle economie realizzate nell’ambito del lavoro flessibile.

[size=18pt][b]TESTO COMPLETO SU: http://buff.ly/294osh3[/b][/size]

riferimento id:33850
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