Nel ns. mercato settimanale c'è un operatore che non paga la tosap da un bel pò di tempo. L'ufficio Tributi ha già mandata il tutto a ruolo, tuttavia chiede che venga revocata la concessione del posteggio all'opertaore. Verificando i casi di revoca o decadenza previsti dalla L.R. 6/2010 non mi sembra fattibile.
L'Ufficio Tributi ci invia, però, un regolamento del '96 relativo a "Occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa ", nel quale si dice che le concessioni di area pubblica sono effettuate dall'Ufficio Patrimonio e che può essere pronunciata la decadenza dell'autorizzazione per mancato pagamento della tassa al Comune.
Io continuo a pensare che la licenza/titolo abilitativo per il commercio su area pubblica su posteggio non può esser dichiarata decaduta alla luce della disposizione sopra indicata. E secondo me non spetta nemmeno a noi applicare tale regolamento.
A mio parere si deve distinguere tra autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica ai sensi della l.r. 6/2010 e concessione di suolo pubblico ( e relativo pagamento della tassa ai sensi del D.lgs 507 del 15/11/1993 e smi).
Le sanzioni e le motivazioni di revoca per il commercio sono previste dall'art 27 della l.r. 6/2010: tale articolo nulla dice sulla questione del mancato pagamento della tassa di concessione.
Ciò premesso ritengo che comunque ci sia una forte correlazione tra autorizzazione al commercio su posteggio e concessione del suolo pubblico: la concessione all’uso del posteggio costituisce a mio parere presupposto fondamentale per il rilascio dell'autorizzazione stessa per il posteggio specifico.
La D.G.R. 3-12-2008 n. 8/8570 all'Art. 7 commando 2 lettera j) prevede che sia nel regolamento del mercato che siano individuate "le ipotesi di decadenza e di revoca delle concessioni di posteggio". Qui (nel regolamento del mercato) andava indicata quale condizione di revoca il mancato pagamento della tassa.
Quindi, a mio parere, il primo passo deve essere la revoca della concessione, come previsto dal regolamento comunale, da parte dell'ufficio che l'ha rilasciata.
Quindi si potrà ragionare se la mancanza della concessione per l'occupazione del suolo pubblico sia condizione sufficiente per la revoca dell'autorizzazione al commercio.
Allora facciamo un riepilogo:
bando per l'assegnazione dei posteggi del mercato -> graduatoria stilata secondo i criteri dell'art. 23 co 5 della L.R. 6/2010 -> rilascio da parte del Suap dell'autorizzazione per il commercio sul posteggio.
Da quanto capisco dalla tua risposta anche l'Ufficio Tributi, piuttosto che quello di Gestione del territorio, dovrebbe rilasciare all'operatore un'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, giusto? a questo punto però la concessione del suolo pubblico seguirebbe l'autorizzazione commerciale rilasciata a seguito del bando e non viceversa... voglio dire: se viene meno l'autorizzazione commerciale, allora viene meno la concessione del suolo... e il dettato normativo (il regolamento comunale riprende quello della L.R.) non prevede la revoca dell'autorizzazione commerciale per il mancato pagamento Tosap, la quale può essere coattivamente riscossa tramite l'invio a ruolo delle somme non pagate...
Cosa ne pensi?
Grazie mille :)
A mio parere il mancato pagamento della tassa, salvo specifica previsione nel regolamento comunale, non comporta direttamente la revoca dell'autorizzazione commerciale, ma solo della concessione di occupazione del suolo pubblico.
Qui non si tratta di chi ha emesso per primo l'atto (la concessione o l'autorizzazione), ma quale delle due decade per prima.
Alcuni comuni inseriscono nel regolamento comunale del mercato quale causa di revoca il mancato pagamento della tassa, e questo giustifica la revoca dell'autorizzazione diretta.
In caso contrario, per me, si deve seguire il seguente iter:
- revoca della concessione (in base al regolamento vigente) da parte dell'ufficio competente;
- revoca dell'autorizzazione commerciale in quanto viene a mancare la concessione.
Poi c'è chi fa i due passaggi insieme (ti invito a vedere questo atto [url=http://www.comune.tolve.pz.it/tolve/mc/mc_attachment.php?x=e61590ffe9434071eaafba90ff1962e3&mc=774]http://www.comune.tolve.pz.it/tolve/mc/mc_attachment.php?x=e61590ffe9434071eaafba90ff1962e3&mc=774[/url]). Come vedi però prima revoca la concessione e di conseguenza l'autorizzazione, ma in questo caso presumo che sia concessione che autorizzazione siano state rilasciate dal medesimo ufficio.
Buon lavoro
Scusa.. siamo in Lombardia e il tipo dovrebbe avere la carta di esercizio, no?
Come ha fatto a dichiarare di aver assolto a tutti gli obblighi "amministrativi" (tra i quali io ritengo ci sia anche l'obbligo di corrispondere i canoni comunali dovuti)??
[i]Art. 27 c. 4 della L.R. 6/2010:
Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l’attività di vendita. [b]Non è consentito iniziare l’attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali [/b] previsti dalle disposizioni vigenti. [b]Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 27, comma 4.[/b][/i]
Il pagamento di una tassa (TOSAP), a mio parere, è più un obbligo tributario che amministrativo.
A maggior ragione nel caso di un canone (COSAP).
Pertanto il mancato pagamento non è causa ostativa, fermo restando che vige l'obbligo di pagare!
Scusa.. siamo in Lombardia e il tipo dovrebbe avere la carta di esercizio, no?
Come ha fatto a dichiarare di aver assolto a tutti gli obblighi "amministrativi" (tra i quali io ritengo ci sia anche l'obbligo di corrispondere i canoni comunali dovuti)??
[i]Art. 27 c. 4 della L.R. 6/2010:
Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l’attività di vendita. [b]Non è consentito iniziare l’attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali [/b] previsti dalle disposizioni vigenti. [b]Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 27, comma 4.[/b][/i]
[/quote]
Concordo con Alberto, pur nella specificità della normativa regionale l'omesso pagamento del tributo (oggi canone) determina conseguenze tributarie, applicazione di sanzioni ed interessi ma non conseguenze amministrative.
Paradosso: è come se volessi revocare la licenza perchè tizio non ha pagato il canone Rai.
Ovviamente il tributo va pagato ... ma la sanzione è altrove
SUOLO PUBBLICO posteggio di mercato - mancato pagamento NO RUOLO
In un quesito sottoposto al Servizio Anci risponde un comune chiede di sapere, al fine di effettuare una corretta procedura amministrativa, come comportarsi nei confronti degli operatori che non pagano il canone di concessione del posteggio relativo ai banchi di mercato.
http://buff.ly/1JZCMia