L'accertamento dell'abbandono di una piccola quantità di materiale di risulta, ovvero calcinacci e cemento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal testo unico ambiente relativamente all'abbandono di rifiuti? La fattispecie implica una diversa procedura?
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L'accertamento dell'abbandono di una piccola quantità di materiale di risulta, ovvero calcinacci e cemento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal testo unico ambiente relativamente all'abbandono di rifiuti? La fattispecie implica una diversa procedura?
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L'abbandono di rifiuti è disciplinato dal Dlgs 152/2006 all'art. 192 che prevede un DIVIETO GENERALE di abbandono di qualsiasi rifiuto, a prescindere dall'entità dell'abbandono stesso.
Quindi l'operatore che accerta la commissione dell'illecito deve procedere a prescindere dall'entità che, tuttavia, potrebbe rilevare ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28 "Disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67"
Ma spetta al Pubblico Ministero la valutazione del caso.
Approfondimenti:
http://www.laurus.tv/pdf/N6%20XIV%20Addenda%20Giugno%202014%20DEF.pdf
http://www.dirittoambiente.net/file/rifiuti_domande_280.pdf
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[b]Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale
Art. 192. Divieto di abbandono[/b]
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.