Buongiorno, spero che qualcuno mi possa aiutare, devo installlare un palco per cui mi serve, come da nuova normativa la certificazione ed il collaudo redatto da un ingegnere abilitato.
Ora il mio quesito, quali sono gli ingegneri abilitati?
Grazie in anticipo!
Il D.P.R. 328/2001 ha modificato la struttura dell'Albo degli Ingegneri dividendolo in sezioni e settori:
sezione A: cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica (laurea quinquennale o laurea del vecchio ordinamento);
sezione B: cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea (laurea triennale).
Ogni sezione è divisa nei seguenti settori:
- settore a: civile e ambientale;
- settore b: industriale;
- settore c: dell'informazione.
Solitamente il collaudo lo sottoscrive un ingegnere iscritto alla sezione A (settore civile e ambiente) da almeno 10 anni.
La norma parla di TECNICI ABILITATi senza indicare necessariamente negli ingegneri tali tecnici.
Anzi, l'art. 141 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 prevede:
[color=red][b]Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli [b]ingegneri [/b]o, nell'albo degli [b]architetti [/b]o, nell'albo dei [b]periti industriali [/b]o, nell'albo dei [b]geometri[/b] che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.
[/b][/color]
l'elenco di questi tecnici lo trovi sia sul web alle pagine dei vari ordini e collegi, che qui:
http://www.inipec.gov.it/
Una precisazione sul mio intervento: quando si parla di collaudo, io intendo il collaudo statico, ovvero quello previsto ai sensi della L.n.1086 del 1971 “Norme per la Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”
All'art. 1 "Disposizioni generali" terzo periodo dice che "Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli".
All'art. 7 "Collaudo statico" secondo periodo, dice che "[u]Il collaudo deve essere eseguito da un [b]ingegnere o[/b] da un [b]architetto[/b][/u], iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera".
La norma si riferisce ad opere realizzate in modalità definitiva, non ad opere temporanee.
Quindi se il palco è fisso vale l'art. 7.
Se è temporaneo (palco per uno spettacolo temporaneo all'aperto) allora serve il certificato di idoneità statica (tipologia strutturale, valore dei carichi variabili agenti in regime di sicurezza della struttura) per il quale non è richiesto l’iscrizione da almeno 10 anni.
Per la scelta tra gli ingegneri vale quanto scritto sopra.
Diversa è la relazione tecnica ai sensi dell'art. 141 del regolamento TULPS, che, come dice giustamente Simone, può essere fatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, perito, geometra).