Buongiorno,
è possibile avere un chiarimento riguardo alla tempistica riguardante la presentazione della comunicazione di cessazione della attività agrituristica e delle variazioni.
La L. 30/2003 all’art. 11 comma 1 let. c) prevede la comunicazione preventiva della cessazione, cioè la comunicazione al SUAP deve essere fatta in data antecedente rispetto alla data di chiusura dell’attività? Se invece la comunicazione viene fatta successivamente è passibile di sanzione a sensi dell’art. 24 comma 5 let. d)?
Inoltre, l’art. 8 comma 6 prevede che qualsiasi variazione intervenuta ……………è comunicata ad ARTEA entro trenta giorni dal suo verificarsi……………… con eventuale successiva variazione della SCIA. Ma poi la SCIA va presentata al SUAP? E se la presentano dopo 30 giorni dal verificarsi del fatto c’è sanzione?
La richiesta è motivata dal fatto che mi è stata presentata oggi una comunicazione di cessazione attività dalla data del 12.12.2013??? sono due anni e 4 mesi, a me sembrano un po’ troppi, eventualmente li chiamerò per sapere se si sono sbagliati.
Ringraziando per la risposta saluto cordialmente.
[color=red]Buongiorno,
è possibile avere un chiarimento riguardo alla tempistica riguardante la presentazione della comunicazione di cessazione della attività agrituristica e delle variazioni.
La L. 30/2003 all’art. 11 comma 1 let. c) prevede la comunicazione preventiva della cessazione, cioè la comunicazione al SUAP deve essere fatta in data antecedente rispetto alla data di chiusura dell’attività?[/color]
Sì, la ratio è quella: comunicare preventivamente.
[i]Art. 11
- Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici
1. I soggetti che esercitano attività agrituristica hanno, in particolare, i seguenti obblighi:
[...]
) comunicare al SUAP preventivamente la data di inizio dell’attività, la data di cessazione e, nel caso di chiusura temporanea dell’esercizio, la durata della chiusura, nonché, per le aziende con titolo abilitativo non annuale, le variazioni di apertura nel rispetto dei giorni complessivi;[/i]
[color=red]Se invece la comunicazione viene fatta successivamente è passibile di sanzione a sensi dell’art. 24 comma 5 let. d)?[/color]
Sì, la sanzione che dici pare proprio applicarsi al caso che descrivi.
[color=red]Inoltre, l’art. 8 comma 6 prevede che qualsiasi variazione intervenuta ……………è comunicata ad ARTEA entro trenta giorni dal suo verificarsi……………… con eventuale successiva variazione della SCIA. Ma poi la SCIA va presentata al SUAP? E se la presentano dopo 30 giorni dal verificarsi del fatto c’è sanzione? [/color]
Riporto la disposizione ad uso di quelli che leggono:
[i]Qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l’attività è stata avviata è comunicata all’ARTEA entro trenta giorni dal suo verificarsi tramite l’aggiornamento del proprio fascicolo aziendale, con eventuale successiva variazione della SCIA.[/i]
Qua occorre chiarire. Ad ARTEA devono essere comunicate (quindi da questo nasce una verifica automatica della complementarietà/principalità) tutte le variazioni in merito alle caratteristiche agricole e sulle quali è stata verificata la possibilità dell’avvio attività agrituristica. Fin qui il SUAP non è chiamato in causa. Se l’imprenditore agricolo effettua variazioni alle caratteristiche aziendali per le quali si determina anche una variazione dell’attività agrituristica (magari aumentano o disuniscono i posti letto), allora, prima di variare l’attività agrituristica, sarà presentata al SUAP una SCIA di variazione, ma questo può avvenire anche in un secondo momento rispetto alla prima comunicazione su ARTEA o non avvenire affatto se le se alle mutate caratteristiche dell’azienda agricola non segue una variazione dell’attività agrituristica (da qui l’aggettivo “eventuale”).
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La richiesta è motivata dal fatto che mi è stata presentata oggi una comunicazione di cessazione attività dalla data del 12.12.2013???
sono due anni e 4 mesi, a me sembrano un po’ troppi, eventualmente li chiamerò per sapere se si sono sbagliati. [/color]
in effetti sembrano un po' troppi.
onfronta anche l'art. 25 della LR
...E’ altresì disposta la cessazione dell’attività di agriturismo nei seguenti casi:
[...]
b) qualora l’interessato abbia sospeso l’attività senza darne comunicazione al comune.
quindi, se te ne fossi accorta/o avresti dovuto sanzionare e dichiarare la cessazione