Si richiede di conoscere se esistono delle dotazioni minime di sicurezza per le strade extraurbane ( provinciale per esempio) quali guardia Raul etc. Ove ci siano muretti a secco a ridosso della carreggiata . ciò a causa di accertare eventuali corresponsabilità dell ente proprietario in caso di sinistro stradale . grazie
riferimento id:33805
Si richiede di conoscere se esistono delle dotazioni minime di sicurezza per le strade extraurbane ( provinciale per esempio) quali guardia Raul etc. Ove ci siano muretti a secco a ridosso della carreggiata . ciò a causa di accertare eventuali corresponsabilità dell ente proprietario in caso di sinistro stradale . grazie
[/quote]
La giurisprudenza anche di Cassazione, di cui ti riporto le massime principali, riconoscono che NON ESISTE un obbligo generalizzato di adottare misure specifiche di protezione. L'analisi va fatta CASO PER CASO in relazione alla tipologia di strada e di insidie che essa presenta.
Spetta comunque al danneggiato la prova di questo dovere.
[b]Cass. civ. Sez. III, 13-03-2013, n. 6306 (rv. 625465)
[/b]La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sè idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora per contro si tratti di cosa di per sè statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.). (Nel caso di specie, il danneggiato non aveva dimostrato che la situazione dei luoghi era tale da giustificare l'invasione con l'autovettura della corsia di marcia opposta). (Rigetta, App. Roma, 05/01/2009)
[b]Cass. civ. Sez. III, 18-07-2011, n. 15723 (rv. 619511)
[/b][color=red][b]Le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore, in base al rapporto di custodia, o comunque al principio del "neminem laedere", l'apposizione di una recinzione dell'intera rete viaria, mediante guard-rail, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti.[/b][/color] (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso ogni responsabilità dell'ANAS, in relazione ad un sinistro stradale mortale occorso ad un soggetto il quale, mentre era alla guida della sua auto, era uscito di strada, rovinando nella sottostante scarpata, sul presupposto che l'incidente fosse stato determinato non dalla mancata apposizione del guard-rail sul tratto di strada rettilineo, ma dalla condotta anomala ed imprevedibile del conducente). (Rigetta, App. Torino, 27/03/2008)
[b]Cass. civ. Sez. III, 02-02-2010, n. 2360 (rv. 611411)
[/b]In tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, cod. pen. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, non potendo esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale. (Nella specie, concernente un decesso derivato da incidente stradale occorso su un'autostrada e concretizzatosi nell'uscita di un autoveicolo da carreggiata priva di guard-rail e nel successivo ribaltamento del veicolo medesimo con arresto della sua corsa in un raccoglitore di acqua piovana posto a soli otto metri dalla carreggiata stessa e privo di protezione, la S.C. ha cassato la sentenza di merito - che aveva escluso la responsabilità della società concessionaria dell'autostrada, sul presupposto che il conducente avesse comunque mancato di tenere una velocità adeguata - affermando che la marcia in autostrada giustifica una velocità necessariamente sostenuta e che [b]il raccoglitore dell'acqua piovana, soprattutto se posto vicino alla carreggiata, deve essere munito di idonea protezione[/b]). (Cassa con rinvio, App. Roma, 19/05/2004)
[b]Trib. Nocera Inferiore Sez. II, 06/09/2013
[/b]Nel caso di responsabilità da cose in custodia avente ad oggetto una cosa di per sé inerte, la cui dannosità può esplicarsi solo congiuntamente all'azione altrui, in occasione dell'uso o del contatto con il comportamento umano, quale una strada, è necessaria la dimostrazione che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati).
[b]Trib. Milano Sez. X, 10/07/2013[/b]
La responsabilità per il danno da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare ìl danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora per contro si tratti di cosa di per sé inerte, la cui dannosità può esplicarsi solo congiuntamente all'azione altrui, in occasione dell'uso o del contatto con il comportamento umano, quale una strada, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. richiede la dimostrazione di qualche cosa di più. Richiede cioè che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.).