Data: 2012-01-27 19:31:48

MASSAGGI BENESSERE

Salve avrei alcuni chiarimenti da chiedere.
In agriturismo, alla reception, mi hanno appena portato alcuni depliants di operatori che effettuano massaggi esclusivamente per attività del benessere (Shiatsu). Infatti, soprattutto in fase di prenotazione, alcuni clienti chiedono se è possibile avere tali trattamenti. Per cercare di soddisfare queste richieste (anche se limitate e saltuarie), rispettando però la normativa, avrei pensato che, i clienti ospitati, se interessati, potrebbero provvedere a contattare direttamente l’operatore, accordandosi per gli orari e per la prestazione; la struttura consentirebbe l'accesso dell'operatore professionale all’interno dell' appartamento affittato all’ospite, dove avverrebbe la prestazione.
Il mio problema è quello di stabilire le eventuali conseguenze che  potrebbero derivare alla struttura con la procedura sopra indicata.
Ho dato un'occhiata al forum ed alla normativa.
Il riferimento è la LR Toscana 2/2005.
Le domande sono qs:
1) dal momento che la LR 2/2005 prevede un percorso formativo triennale, l’operatore per essere “regolare”, dovrà esibire/dichiarare tale conseguimento?
2)dalle risposte sul forum mi sembra di aver capito che non sono necessarie comunicazioni/autorizzazioni amministrative, nè particolari caratteristiche urbanistiche dei locali (?! i miei sono però rurali ?!), perchè non è nè attività estetica nè terapeutica, quindi mi sembrerebbe di capire che il massaggio all'interno dell'appartamento dell'ospite possa essere consentito: questo vale anche se l’operatore effettuasse la prestazione (sempre esclusivamente al cliente che lo ha chiamato) anzichè all’interno dell’appartamento, in una zona comune della struttura (es bordo piscina)?
3) per essere tutelato come struttura, sarebbe mia intenzione farmi rilasciare un’attestazione dall’operatore circa il conseguimento dell’”abilitazione regionale” ai sensi LR 2/2005, con relativi documenti allegati, sottoscrivendo un documento (con data certa), dove si dichiara che la sua (eventuale) presenza all’interno della struttura è legata esclusivamente ad un suo diretto contatto con il ns  cliente, al quale rilascerà regolare certificazione fiscale; all’arrivo dell’operatore, ne registrerei la temporanea presenza, indicandone la motivazione, annotandola in un apposito "registro dei visitatori"; tale procedura mi era stata suggerita dalla questura per evincere, in caso di controllo, eventuali contestazioni di mancata comunicazione di persone rilevate all'interno della struttura (es. amici temporaneamente in visita agli ospiti) non risultanti dalle schede presenza.
4)nel link a cui si rimanda in una risposta (12 07 2011) (Ass.It.Shiatsu), mi pare sia ribadito che la loro attività (massaggi shiatsu) non sia soggetta ad alcuna normativa nazionale; fanno riferimento alla LR 2/2005, ma poi sostengono che la loro attività è esente da qualsiasi “diploma, attestazione,certificazione” regionale.Non mi è chiara qs loro affermazione in quanto, almeno in Toscana, mi pare esista un percorso formativo triennale che dovrebbe essere riconosciuto a livello regionale: l’unica spiegazione che mi sono dato è che il percorso triennale che viene richiesto ai loro associati, SIA STATO RICONOSCIUTO valido anche dalla Regione Toscana, ma su qs non ho trovato alcun riferimento.
5)nel caso in cui l’operatore shiatsu non abbia conseguito alcun percorso formativo regionale riconosciuto è opportuno che non lo faccia operare (anche se contattato direttamente dal cliente) nella mia struttura?
6)Nel caso l’operatore effettuasse massaggi californiani (non individuati dalla LR 2/2005), la sua attività sarebbe totalmente esclusa da qualsiasi “abilitazione”? In qs caso, per tutelare la struttura, potrebbe essere sufficiente  l'iscrizione alla CCIAA per "garantire"la sua capacità professionale?

Grazie per la risposta

Saluti
Giuseppe

riferimento id:3379

Data: 2012-01-28 09:08:12

Re:MASSAGGI BENESSERE

1) dal momento che la LR 2/2005 prevede un percorso formativo triennale, l’operatore per essere “regolare”, dovrà esibire/dichiarare tale conseguimento?
[color=red]La L.R. 2/2005 non è completamente operativa e non trova riscontro in norme nazionali e di altre regioni per cui si pongono forti problemi circa la sua validità per operatori comunitari e di altre regioni.
A parte questo la verifica dell'eventuale regolarità del titolo a mio avviso NON SPETTA A TE quale titolare della struttura.
Ovviamente, per deontologia, assicurati che l'operatore si informi e sia in regola, ma ciò non implica il possesso della qualifica professionale triennale.
[/color]

2)dalle risposte sul forum mi sembra di aver capito che non sono necessarie comunicazioni/autorizzazioni amministrative, nè particolari caratteristiche urbanistiche dei locali (?! i miei sono però rurali ?!), perchè non è nè attività estetica nè terapeutica, quindi mi sembrerebbe di capire che il massaggio all'interno dell'appartamento dell'ospite possa essere consentito: questo vale anche se l’operatore effettuasse la prestazione (sempre esclusivamente al cliente che lo ha chiamato) anzichè all’interno dell’appartamento, in una zona comune della struttura (es bordo piscina)?
[color=red]Dalla descrizione fatta NON sussistono problemi relativi ai requisiti. L'operatore lavorerebbe in modo autonomo, libero-professionale, senza un rapporto diretto con la struttura e quindi questa non deve avere requisiti specifici [/color]

3) per essere tutelato come struttura, sarebbe mia intenzione farmi rilasciare un’attestazione dall’operatore circa il conseguimento dell’”abilitazione regionale” ai sensi LR 2/2005, con relativi documenti allegati, sottoscrivendo un documento (con data certa), dove si dichiara che la sua (eventuale) presenza all’interno della struttura è legata esclusivamente ad un suo diretto contatto con il ns  cliente, al quale rilascerà regolare certificazione fiscale; all’arrivo dell’operatore, ne registrerei la temporanea presenza, indicandone la motivazione, annotandola in un apposito "registro dei visitatori"; tale procedura mi era stata suggerita dalla questura per evincere, in caso di controllo, eventuali contestazioni di mancata comunicazione di persone rilevate all'interno della struttura (es. amici temporaneamente in visita agli ospiti) non risultanti dalle schede presenza.
4)nel link a cui si rimanda in una risposta (12 07 2011) (Ass.It.Shiatsu), mi pare sia ribadito che la loro attività (massaggi shiatsu) non sia soggetta ad alcuna normativa nazionale; fanno riferimento alla LR 2/2005, ma poi sostengono che la loro attività è esente da qualsiasi “diploma, attestazione,certificazione” regionale.Non mi è chiara qs loro affermazione in quanto, almeno in Toscana, mi pare esista un percorso formativo triennale che dovrebbe essere riconosciuto a livello regionale: l’unica spiegazione che mi sono dato è che il percorso triennale che viene richiesto ai loro associati, SIA STATO RICONOSCIUTO valido anche dalla Regione Toscana, ma su qs non ho trovato alcun riferimento.
[color=red]Confermo. Utile farsi firmare una "liberatoria"[/color]

5)nel caso in cui l’operatore shiatsu non abbia conseguito alcun percorso formativo regionale riconosciuto è opportuno che non lo faccia operare (anche se contattato direttamente dal cliente) nella mia struttura?
[color=red]Secondo me sì, anche per una questione di "qualità del servizio" io chiederei un minimo di professionalità documentata[/color]

6)Nel caso l’operatore effettuasse massaggi californiani (non individuati dalla LR 2/2005), la sua attività sarebbe totalmente esclusa da qualsiasi “abilitazione”?
[color=red]
Sì, ma tu potrsti comunque pretendere un requisito minimo[/color]

In qs caso, per tutelare la struttura, potrebbe essere sufficiente  l'iscrizione alla CCIAA per "garantire"la sua capacità professionale?
[color=red]L'iscrizione in CCIAA non garantisce niente. Meglio chiedergli degli attestati e diplomi e la solita liberatoria[/color]

*********************

L.R. 3 gennaio 2005, n. 2 (1).

Discipline del benessere e bio-naturali.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 12 gennaio 2005, n. 3, parte prima.



Art. 1
Finalità.

1. La Regione Toscana, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita, e allo scopo di assicurare ai cittadini, che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere un esercizio corretto e professionale delle stesse, individua con la presente legge le attività, di seguito denominate discipline del benessere e bio-naturali (2).

(2) Il presente articolo era stato in un primo momento sostituito dall'art. 1, L.R. 28 marzo 2008, n. 16 con il testo che segue: «Art. 1. Finalità. 1. La Regione Toscana, nell’ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità di vita, allo scopo di tutelare i cittadini, che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere, promuove la qualità della formazione degli operatori delle stesse. A tal fine, la Regione Toscana individua con la presente legge le attività di seguito denominate discipline del benessere e bio-naturali.».

Successivamente detta legge è stata abrogata dall’art. 1, L.R. 28 maggio 2008, n. 32. È opportuno segnalare, in mancanza di una indicazione espressa, che non era ben chiaro se, con la citata abrogazione l’intenzione del legislatore fosse stata quella di ripristinare la vigenza del presente articolo, antecedente alla sua sostituzione. Allo scioglimento di tale dubbio soccorre il testo coordinato della presente legge, riportato in calce alla suddetta L.R. n. 32/2008, nel quale è indicato espressamente il ripristino della sua vigenza, nella formulazione originaria (sopra riportata).



Art. 2
Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per discipline del benessere e bio-naturali: le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing); le discipline del benessere e bio-naturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi-guida, in particolare sui seguenti:

1) approccio globale alla persona e alla sua condizione;

2) avere come scopo il miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona;

3) importanza dell'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente;

4) non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali;

b) per operatore in discipline del benessere e bio-naturali: la figura che, in possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita, e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile. L'operatore in discipline del benessere e bio-naturali non prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei propri comportamenti.



Art. 3
Formazione.

1. All'esercizio delle discipline del benessere e bio-naturali si accede mediante un percorso di formazione, di durata almeno triennale, predisposto nell'ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) - modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 65, degli atti attuativi della stessa e di quanto disposto dall'articolo 4 (3).

(3) Il presente comma era stato in un primo momento sostituito dall’art. 2, L.R. 28 marzo 2008, n. 16 con il testo che segue: «1. L’attestato di cui all’articolo 5, comma 3, è rilasciato nell’ambito di percorsi formativi di durata almeno triennale predisposti in conformità della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), degli atti attuativi della stessa e di quanto disposto dall’articolo 4.».

Successivamente detta legge è stata abrogata dall’art. 1, L.R. 28 maggio 2008, n. 32. È opportuno segnalare, in mancanza di una indicazione espressa, che non era ben chiaro se, con la citata abrogazione l’intenzione del legislatore fosse stata quella di ripristinare la vigenza del presente comma, antecedente alla sua sostituzione. Allo scioglimento di tale dubbio soccorre il testo coordinato della presente legge, riportato in calce alla suddetta L.R. n. 32/2008, nel quale è indicato espressamente il ripristino della sua vigenza, nella formulazione originaria (sopra riportata).



Art. 4
Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali.

1. È istituito presso la direzione generale "Diritto alla salute e politiche di solidarietà", di concerto con la direzione generale "Politiche formative, beni e attività culturali" della Regione Toscana, il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è organismo di consulenza della Giunta regionale.

2. Il Comitato è nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al diritto alla salute, di concerto con l'Assessore regionale all'istruzione, formazione e lavoro e con l'Assessore all'artigianato, piccola e media impresa, industria ed innovazione ed è composto da:

a) il direttore generale della direzione generale "Diritto alla salute ed alle politiche di solidarietà", o suo delegato;

b) il direttore generale della direzione generale "Sviluppo economico", o suo delegato;

c) il direttore generale della direzione generale "Politiche formative e beni culturali", o suo delegato;

d) il direttore generale della direzione generale "Organizzazione e sistema informativo", o suo delegato;

e) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;

f) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi degli artigiani;

g) tre esperti nelle discipline del benessere e bio-naturali;

h) tre esperti designati di comune accordo dalle associazioni e scuole operanti nel settore, maggiormente rappresentative, a livello nazionale e regionale.

3. Nella prima applicazione della presente legge, e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale nomina il Comitato nella composizione di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g).

4. Il Comitato di cui al comma 3, entro centottanta giorni dal suo insediamento, propone all'approvazione della Giunta regionale:

a) la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;

b) l'elenco delle scuole a livello nazionale e regionale operanti nel settore;

c) i requisiti di qualità di ciascuna disciplina;

d) i criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali, di cui all'articolo 5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni di cui all'articolo 5 (4).

5. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato istituito ai sensi del comma 3, presenta al Consiglio regionale una proposta di deliberazione con i contenuti di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) (5).

6. Il Comitato, integrato con gli esperti di cui al comma 2, lettera h), propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bio-naturali già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell'ambito delle proprie competenze.

7. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento del Comitato.

(4) Il presente comma era stato in un primo momento sostituito dall’art. 3, comma 1, L.R. 28 marzo 2008, n. 16 con il testo che segue: «4. La Giunta regionale, acquisito il parere tecnico del Comitato di cui al comma 1, procede:

a) alla definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;

b) a compilare un elenco delle scuole, operanti nel settore, con sede in Regione Toscana;

c) ad indicare gli indici di qualità di ciascuna disciplina;

d) alla definizione dei criteri di organizzazione dell’elenco regionale delle discipline del benessere e bionaturali, di cui all’articolo 5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni.».

Successivamente detta legge è stata abrogata dall’art. 1, L.R. 28 maggio 2008, n. 32. È opportuno segnalare, in mancanza di una indicazione espressa, che non era ben chiaro se, con la citata abrogazione l’intenzione del legislatore fosse stata quella di ripristinare la vigenza del presente comma, antecedente alla sua sostituzione. Allo scioglimento di tale dubbio soccorre il testo coordinato della presente legge, riportato in calce alla suddetta L.R. n. 32/2008, nel quale è indicato espressamente il ripristino della sua vigenza, nella formulazione originaria (sopra riportata).

(5) Il presente comma era stato in un primo momento abrogato dall’art. 3, comma 2, L.R. 28 marzo 2008, n. 16. Successivamente detta legge è stata abrogata dall’art. 1, L.R. 28 maggio 2008, n. 32. È opportuno segnalare, in mancanza di una indicazione espressa, che non era ben chiaro se, con la citata abrogazione l’intenzione del legislatore fosse stata quella di ripristinare la vigenza del presente comma, antecedente alla sua abrogazione. Allo scioglimento di tale dubbio soccorre il testo coordinato della presente legge, riportato in calce alla suddetta L.R. n. 32/2008, nel quale è indicato espressamente il ripristino della sua vigenza, nella formulazione originaria (sopra riportata).



Art. 5
Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali.

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 4, comma 5, è istituito l'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali. L'elenco è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni (6):

a) sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale per operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali;

b) sezione degli operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali; la sezione è suddivisa in sottosezioni relative a ogni specializzazione.

2. Per l'iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1, lettera a), le scuole devono dimostrare di aver svolto attività documentabile ed iniziative di formazione da almeno tre anni.

3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli operatori in possesso dell'attestato di qualifica (7).

4. In fase di prima applicazione della presente legge e comunque per tre anni dalla data della sua entrata in vigore, alla sezione di cui al comma 1, lettera b), dell'elenco regionale, possono essere iscritti gli operatori che autocertifichino alla Giunta regionale adeguata preparazione e dimostrino di aver svolto attività da almeno due anni sulla base di una formazione finalizzata.

(6)  Il presente periodo era stato in un primo momento sostituito dall’art. 4, comma 1, L.R. 28 marzo 2008, n. 16 con il testo che segue: «1. L’elenco delle discipline del benessere e bio-naturali, istituito ai sensi dell’articolo 4, è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:».

Successivamente detta legge è stata abrogata dall’art. 1, L.R. 28 maggio 2008, n. 32. È opportuno segnalare, in mancanza di una indicazione espressa, che non era ben chiaro se, con la citata abrogazione l’intenzione del legislatore fosse stata quella di ripristinare la vigenza del presente periodo, antecedente alla sua sostituzione. Allo scioglimento di tale dubbio soccorre il testo coordinato della presente legge, riportato in calce alla suddetta L.R. n. 32/2008, nel quale è indicato espressamente il ripristino della sua vigenza, nella formulazione originaria (sopra riportata).

(7) Il presente comma era stato in un primo momento modificato dall’art. 4, comma 2, L.R. 28 marzo 2008, n. 16, mediante sostituzione delle parole: "attestato di qualifica" con le parole "attestato di frequenza". Successivamente detta legge è stata abrogata dall’art. 1, L.R. 28 maggio 2008, n. 32. È opportuno segnalare, in mancanza di una indicazione espressa, che non era ben chiaro se, con la citata abrogazione l’intenzione del legislatore fosse stata quella di ripristinare la vigenza del presente comma, antecedente alla sua modifica. Allo scioglimento di tale dubbio soccorre il testo coordinato della presente legge, riportato in calce alla suddetta L.R. n. 32/2008, nel quale è indicato espressamente il ripristino della sua vigenza, nella formulazione originaria (sopra riportata).



Art. 6
Rete del benessere.

1. La Regione Toscana, allo scopo di incrementare il benessere dei cittadini e di assicurare loro uno standard di qualità delle attività esercitate per la ricerca ed il mantenimento del benessere, promuove l'istituzione della Rete del benessere intesa come l'insieme delle discipline del benessere e bio-naturali.

2. Fanno parte della Rete del benessere gli operatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

riferimento id:3379

Data: 2012-01-28 13:55:00

Re:MASSAGGI BENESSERE

Simone grazie per la risposta.
Giuseppe

riferimento id:3379

Data: 2013-01-05 16:50:19

Re:MASSAGGI BENESSERE

Buonasera.
Avrei bisogno di un chiarimento sulle persone abilitate a svolgere attività di massaggi fnalizzati al benessere.
Secondo la legge regionale ci dovrebbero essere scuole professionali di preparazione.
Soggetti provenienti da altre regioni o stati comunitari e non quali requisiti devono avere.
Al SUAP mi hanno data indicazione in merito ai locali che per analogia dovranno avere gli stesi requisiti dei locali dei centri estetica, ma l'attività no risulta soggetta a nessun adenmpimento particolare se non la semplice comunicazione di inizio attività, senza nomina del direttore tecnico qualificato come per i centri estetici.
Per gli operatori non mi è stato detto niente di preciso....
Grazie in anticipo

riferimento id:3379

Data: 2013-01-06 06:42:04

Re:MASSAGGI BENESSERE


Buonasera.
Avrei bisogno di un chiarimento sulle persone abilitate a svolgere attività di massaggi fnalizzati al benessere.
Secondo la legge regionale ci dovrebbero essere scuole professionali di preparazione.
Soggetti provenienti da altre regioni o stati comunitari e non quali requisiti devono avere.
Al SUAP mi hanno data indicazione in merito ai locali che per analogia dovranno avere gli stesi requisiti dei locali dei centri estetica, ma l'attività no risulta soggetta a nessun adenmpimento particolare se non la semplice comunicazione di inizio attività, senza nomina del direttore tecnico qualificato come per i centri estetici.
Per gli operatori non mi è stato detto niente di preciso....
Grazie in anticipo
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Ciao,
il punto è questo. Se al di là del nome (centri benessere) l'attività ha una finalità estetica allora si ricade a pieno titolo nella disciplina sulle estetiste sia per quanto attiene ai requisiti OGGETTIVI (locali) che a quelli SOGGETTIVI (requisiti professionali).
Se il centro benessere invece non ha questa finalità estetica ma ha una finalità di allietamento e, appunto, benessere generale del fisico, allora siamo in ATTIVITA' LIBERA e come tale non occorre alcun requisito professionale del titolare e degli operatori mentre rimangono fermi i REQUISITI GENERALI OGGETTIVI dei locali previsti dallo strumento urbanistico per gli immobili direzionali.

riferimento id:3379

Data: 2016-04-19 18:53:14

Re:MASSAGGI BENESSERE

Risoluzione n. 80994 del 22 marzo 2016 - Attività di massaggi Thuina o Thai Massage ovvero massaggi rivolti al benessere della persona.

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=33670.0

riferimento id:3379

Data: 2016-09-01 12:28:44

Re:MASSAGGI BENESSERE

Attività di massaggi Thuina o Thai Massage - Risoluzione n. 138831 del 18/5/2016

[img width=300 height=93]http://www.associazionevedanta.it/images/tuina.jpg[/img]

[b]Illegittimo sequestro e sanzione[/b]

Stante quanto sopra esplicitato, la scrivente Direzione non può che ribadire quanto già espresso, ossia che l’attività di massaggiatore, quando non rientra in quanto previsto dalla legge n. 1 del 1990 (dunque non è di tipo estetico) e quando non può essere considerata alla stregua di una attività sanitaria (pertanto priva di carattere terapeutico-riabilitativo), è da considerarsi libera e
suscettibile di ricadere nell’ambito della legge n. 4 del 2013.

http://buff.ly/2bVU8ac

riferimento id:3379
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