Regione Veneto. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.lgs 32/1998, la ditta X è stata autorizzata diversi anni fa a proseguire l'attività del suo impianto stradale incompatibile, in quanto unico impianto esistente nel territorio comunale e comunque fino all'installazione di un impianto a norma. Ora un'altra ditta, la Y, ha chiesto e ottenuto il permesso di costruire per realizzarne uno nuovo (i lavori non sono ancora iniziati). La ditta X chiede se il suo impianto debba cessare il giorno dopo l'apertura dell'impianto della ditta Y. Leggendo la norma e a buon senso mi verrebbe da rispondere positivamente, nel senso che l'impianto di Y deve effettivamente aprire, non essendo sufficiente il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte del Comune.
Regione Veneto. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.lgs 32/1998, la ditta X è stata autorizzata diversi anni fa a proseguire l'attività del suo impianto stradale incompatibile, in quanto unico impianto esistente nel territorio comunale e comunque fino all'installazione di un impianto a norma. Ora un'altra ditta, la Y, ha chiesto e ottenuto il permesso di costruire per realizzarne uno nuovo (i lavori non sono ancora iniziati). La ditta X chiede se il suo impianto debba cessare il giorno dopo l'apertura dell'impianto della ditta Y. Leggendo la norma e a buon senso mi verrebbe da rispondere positivamente, nel senso che l'impianto di Y deve effettivamente aprire, non essendo sufficiente il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte del Comune.
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La risposta arriva dall'analisi della RATIO LEGIS (finalità della norma).
La disposizione in commento vuole EVITARE che la chiusura dell'ultimo punto in servizio in un Comune crei disagio per la collettività.
Per questo si sacrificano gli interessi della viabilità a favore di quelli del servizio.
Se così è allora l'obbligo di chiusura decorre dalla data di EFFETTIVO ESERCIZIO del nuovo impianto e non dalla data di mero rilascio del titolo abilitativo.
Grazie per la rapida e esaustiva risposta.
Ora tuttavia la ditta X mi chiede, al fine di consentire a chi lavora nell'impianto di cercarsi un altro lavoro, se possiamo dar loro un paio di mesi per chiudere definitivamente dopo l'apertura dell'impianto della ditta Y. Io sarei favorevole perchè altrimenti il Comune rischia di trovarsi senza impianto in quanto mi pare ovvio che chi ci lavora si dia da fare fin da subito a cercarsi un'altra occupazione.... e chissà se inizieranno mai i lavori dell'altro...
Grazie per la rapida e esaustiva risposta.
Ora tuttavia la ditta X mi chiede, al fine di consentire a chi lavora nell'impianto di cercarsi un altro lavoro, se possiamo dar loro un paio di mesi per chiudere definitivamente dopo l'apertura dell'impianto della ditta Y. Io sarei favorevole perchè altrimenti il Comune rischia di trovarsi senza impianto in quanto mi pare ovvio che chi ci lavora si dia da fare fin da subito a cercarsi un'altra occupazione.... e chissà se inizieranno mai i lavori dell'altro...
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A mio avviso NON è possibile concedere deroghe. Con l'apertura del nuovo impianto si ha il raggiungimento dell'interesse pubblico sotteso alla norma derogatoria e quindi deve essere ripristinata la disciplina sulle incompatibilità.
L'interessato ha lavorato mesi in situazione di incompatibilità ... ed ha altri mesi nei quali sa che dovrà chiudere.
OVVIAMENTE se X si accorda con Y perchè questo ritardi la sua apertura .... beh ... sono rapporti fra privati.
Altrimenti appena inaugura Y il soggetto X deve chiudere
Ok! Grazie.
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