Data: 2016-04-25 16:24:01

Distributori di carburante - limiti anche nelle more della classificazione

Distributori di carburante - limiti anche nelle more della classificazione

[color=red][b]Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza 1602 del 21 aprile 106[/b][/color]

N. 01602/2016REG.PROV.COLL.

N. 00860/2011 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 860 del 2011, proposto da:
Oilfin s.r.l., in nome del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Chierroni, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lessona in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Comune di Siena;
Anas s.p.a., in nome del legale rappresentante, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello stato domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Antonio Casini Srl, Eni Spa;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE III n. 02254/2010, resa tra le parti, concernente rigetto istanza di apertura nuovo impianto di distribuzione di carburanti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2016 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Vittorio Chierroni e Amedeo Elefante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
[b]Oilifin s.p.a ha impugnato il diniego opposto dal comune di Siena sulla domanda d’autorizzazione per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti al Km.67 + 300 della strada statale n. 223 Siena-Grosseto.[/b]
A fondamento del gravame ha dedotto che l’arteria stradale del progettato intervento, in contrario da quanto ritenuto dal Comune, non era classificata come strada extraurbana principale con la conseguenza che la realizzazione dell’impianto non era subordinata al rispetto del parametro di distanza di 15 km. dagli impianti esistenti sulla stessa direttrice di marcia.
Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato il diniego di nulla osta che, in pendenza di causa, l’Anas ha adottato sul rilievo che, a prescindere dalla classificazione dell’arteria, richiamata la circolare n. 3 del 5 marzo 2008, l’impianto come progettato contrastava con le norme tecniche applicabili alle nuove strade o agli adeguamenti delle sedi di vecchi tracciati che posseggono le caratteristiche geometriche previste dalla vigenti norme per l’identificazione quali strade extraurbane principali.
Si costituivano in giudizio il comune di Siena e Anas s.p.a. che instavano per la reiezione del ricorso.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. III, accoglieva il ricorso principale e respingeva i motivi aggiunti, negando la sussistenza delle condizioni richieste dalla circolare dell’Anas per la realizzazione della stazione di distribuzione carburanti come progettata dalla società ricorrente.
DIRITTO
Appella la sentenza Oilifin s.p.a. e resiste Anas s.p.a..
La società appellante deduce che, nonostante l’arteria in questione sia classificata come stradaextraurbanasecondaria e quindi – come ritenuto dallo stesso Tribunale amministrativo che ha accolto il ricorso principale – non trovi applicazione la distanza fra impianti di 15 Km ritenuta ostativa alla sua realizzazione, contraddittoriamente la sentenza appellata estende le norme tecniche previste per le strade extraurbane principali, fra le quali (per l’appunto) la prescrizione sulla distanza minima di 15 Km dalle stazioni di servizio esistenti.
Il motivo è infondato.
L’asse statale viario in questione è aperto al traffico in quattro corsie ed è regolamentato come sulle strade a due carreggiate separate con due corsie di marcia e sorpasso per ogni senso di marcia, con i divieti di transito viario di cui all’art. 175 del Codice della strada.
L’ordinanza n. 93 del 24 luglio 2006 del Compartimento ANAS, prescrivendo le misure descritte, configura il tratto statale come strada extraurbana principale di tipo B di cui all’art. 2 del Codice della strada. Sul tratto viario in questione è consentita la realizzazione in fregio di impianti di distribuzione dei carburanti secondo le norme tecniche previste per le strade extraurbane principali.
A tanto rimanda la locuzione, contenuta nella circolare n. 27740/2009 dell’Anas, laddove fa riferimento alle nuove strade o di adeguamenti in sede di vecchi tracciati che “posseggono le caratteristiche geometriche previste dalle vigenti norme sull’identificazione quali strade extraurbane principali”.
Una tale assimilazione fra categorie di strade è operata – anziché sul piano amministrativo della formale (e statica) classificazione disposta ex ante – sotto il profilo della funzionalità (dinamica e) tecnica, esperito ex post, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice della strada per ragioni di effettiva sicurezza stradale.
[color=red][b]Le norme tecniche sulla progettazione delle aree di servizio sono preordinate a garantire la sicurezza delle strade: anche di quelle che, pur non formalmente classificate come strade extraurbane principali, presentino in concreto, nelle more del procedimento di eventuale classificazione, analoghe esigenze di sicurezza della circolazione. E questo appare essere il caso in questione.[/b][/color]
Conclusivamente l’appello va respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio individuabili nella controvertibilità tecnica delle questioni dedotte in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, confermando la sentenza appellata, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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