STRAORDINARIO - OK ad autorizzazione implicita (CdS 21/4/2016)
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[color=red][b]CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 21 aprile 2016 n. 1586[/b][/color]
N. 01586/2016REG.PROV.COLL.
N. 00525/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 525 del 2007, proposto da: Comune di Brindisi, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Sandro Stefanelli, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
contro
XXXXXXXXXXX, YYYYYYYYYYYYY, ZZZZZZZZZ , KKKKKKKKK, non costituitisi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 01919/2006, resa tra le parti, concernente corresponsione somme
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2015 il Cons. Sabato Guadagno e udito l’avv. Stefanelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
[b]1. Il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. II, con la sentenza n. 1919/2006, ha accolto il ricorso proposto dai signori XXXXXXXXXXX, YYYYYYYYYYYYY, ZZZZZZZZZ e KKKKKKKKK, i primi tre agenti della Polizia Municipale ed il quarto autista, riconoscendo fondata la richiesta di pagamento del lavoro straordinario svolto nel periodo 1/1 – 31/12/1995, in quanto prestato in adempimento degli obblighi di lavoro previsti da appositi ordini di servizio ed autorizzazioni al fine di tutelare la sicurezza personale del sindaco per le reiterate minacce anonime che questi aveva subito.[/b]
2. Il Comune di Brindisi ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, deducendone l’erroneità, in quanto i primi giudici non avevano tenuto in alcun conto le deduzioni difensive svolte in primo grado ed in particolare del fatto che non solo i predetti dipendenti non erano stati obbligati a prestare quell’attività, giacché essi, una volta designati dal Comandante della Polizia Municipale, avrebbero potuto rinunziare all’incarico, per quanto essi sarebbero stati consapevoli che non avrebbero potuto pretendere somme aggiuntive rispetto a quelle stanziate per tale specifica finalità di tutela del sindaco.
3. Gli appellati non si sono costituiti in giudizio.
4. All’udienza pubblica del 15 dicembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello è infondato.
5.1. Occorre innanzitutto precisare che la controversia attiene alla corresponsione delle ore di lavoro straordinario prestate dai ricorrenti in primo grado a tutela della sicurezza del Sindaco del Comune di Brindisi per il periodo 1/1 – 31/12/1995, nella parte eccedente quelle già retribuite col fondo del progetto obiettivo appositamente istituito a tal fine, secondo quanto ammesso dalla stessa amministrazione comunale.
5.2. Ciò chiarito, la Sezione rileva che non vi è contestazione sul fatto che per l’attività di protezione del sindaco i ricorrenti abbiano effettivamente prestato ore di lavoro straordinario eccedenti il limite consentito, né è contestato che tale attività è stata espletata in adempimento degli obblighi di lavoro previsti da appositi ordini di servizio ed autorizzazioni: del resto ciò trova conferma nella documentazione prodotta in giudizio ed, in particolare, dalla nota del 30.3.1995 prot. 24033, da cui risulta l’assegnazione dei suddetti dipendenti allo svolgimento del suindicato servizio di scorta del Sindaco; il Comune appellante non ha neppure contestato la quantificazione oraria indicata dai ricorrenti.
[color=red][b]Deve aggiungersi, quanto all’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di lavoro straordinario, autorizzazione che la giurisprudenza ritiene indispensabile per la liquidazione del relativo compenso, che tale autorizzazione, secondo un altrettanto condivisibile indirizzo giurisprudenziale, deve ritenersi implicitamente data ogni qual volta si versi in ipotesi di lavori organizzati sulla base di turnazioni tra il personale disponibile nell’ambito di attività, cui il dipendente deve obbligatoriamente partecipare o nell’ambito di un servizio che l’Amministrazione ha assunto l’impegno di assolvere, proprio come risulta essersi verificato ne caso di specie.[/b][/color]
5.3. Ciò posto deve ritenersi irrilevante, ai fini della dedotta infondatezza della pretesa azionata dai ricorrenti, la circostanza suggestivamente addotta dall’amministrazione appellante secondo cui quei dipendenti avrebbero potuto rinunziare all’incarico ovvero che gli stessi erano consapevoli dell’impossibilità di procedere alla integrale liquidazione delle somme spettanti: al riguardo è sufficiente osservare, per un verso, che l’amministrazione ha sempre riconosciuto l’utilitas della prestazione resa ed anzi l’impossibilitù di rinunciarvi e, per altro verso, che sarebbe spettato proprio ed esclusivamente all’amministrazione, responsabilmente consapevole dei limiti alle prestazioni di lavoro straordinario, anche sotto il profilo finanziario, di individuare altri dipendenti idonei per l’attività di tutela dell’incolumità del Sindaco per evitare il superamento del tetto delle ore di lavoro straordinario liquidabili.
La stessa previsione di un apposito progetto di lavoro per la retribuzione di tale attività, lungi dall’atteggiarsi ad elemento ostativo al riconoscimento ed alla liquidazione delle prestazioni rese da parte dei ricorrenti, costituisce, per un verso, elemento di indubbio affidamento ingenerato in questi ultimi non solo del riconoscimento della utilità dell’attività svolta, ma anche dell’impegno dell’amministrazione di corrispondere quanto dovuto.
6.- L’appello va pertanto respinto.
Non vi è infine luogo a provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio degli appellati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Sabato Guadagno, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 21/04/2016.