Data: 2016-04-23 08:03:51

... ancora anagrafe tributaria ...

L’art. 7 del DPR 2 novembre 1976, n. 784 dispone gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti di cui alla lettera g) dell'art. 6.
Tale obbligo permane ancora, soprattutto per i SUAP?
La sanzione prevista dall’art. 13 del DPR 2 novembre 1976, n. 784 (In caso di omissione delle comunicazioni previste dall'art. 7 e dal terzo comma dell'art. 16 si applica, a carico del soggetto o dei soggetti tenuti a sottoscriverle, la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire dieci milioni. Se le comunicazioni sono incomplete o inesatte, si applica la pena pecuniaria da lire cinquemila a lire centomila per ciascuna omissione o inesattezza) è ancora applicabile?
Eventualmente, le SCIA (SUAP – Attività produttive) rientrano nell’elenco dell’art. 6, Lett. e, del citato DPR 2 novembre 1976, n. 784?
NOTA DI BUON SENSO: i dati richiesti dall’Anagrafe tributaria sono disponibili e pubblici presso il Registro Imprese. Quindi, perché mai il SUAP dovrebbe produrre e comunicare un dato già di libero accesso?

riferimento id:33752

Data: 2016-04-23 09:41:57

Re:... ancora anagrafe tributaria ...


L’art. 7 del DPR 2 novembre 1976, n. 784 dispone gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti di cui alla lettera g) dell'art. 6.
Tale obbligo permane ancora, soprattutto per i SUAP?
La sanzione prevista dall’art. 13 del DPR 2 novembre 1976, n. 784 (In caso di omissione delle comunicazioni previste dall'art. 7 e dal terzo comma dell'art. 16 si applica, a carico del soggetto o dei soggetti tenuti a sottoscriverle, la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire dieci milioni. Se le comunicazioni sono incomplete o inesatte, si applica la pena pecuniaria da lire cinquemila a lire centomila per ciascuna omissione o inesattezza) è ancora applicabile?
Eventualmente, le SCIA (SUAP – Attività produttive) rientrano nell’elenco dell’art. 6, Lett. e, del citato DPR 2 novembre 1976, n. 784?
NOTA DI BUON SENSO: i dati richiesti dall’Anagrafe tributaria sono disponibili e pubblici presso il Registro Imprese. Quindi, perché mai il SUAP dovrebbe produrre e comunicare un dato già di libero accesso?
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RISPOSTA UFFICIALE: l'obbligo, pur formalmente previsto per gli ATTI RILASCIATI potrebbe intendersi riferito alle scia (che sostituiscono le autorizzazioni). Questa sembra l'interpretazione più in linea con la volontà del legislatore.

RISPOSTA UFFICIOSA, già fornita nel 2011 che confermiamo: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=2454.0

Vero è che l'art. 43 bis obbliga i SUAP a trasmettere ogni pratica alla CCIAA per implementare il REA al fine di realizzare un fascicolo informatico di impresa e pertanto potrebbe ritenersi che l'eventuale obbligo comunicativo, o di acquisizione diretta, gravi sulla CCIAA.


**********************
[b]D.P.R. 28/12/2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)[/b]
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
Art. 43-bis Certificazione e documentazione d'impresa (141)
1. Lo sportello unico per le attività produttive:
a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;
b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).
2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.
3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).
4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(141) Articolo inserito dall'art. 6, comma 2, lett. f-quinquies), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

**************************

[b]D.P.R. 29/09/1973, n. 605
Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.[/b]

[color=red][b]Art. 6 Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale (14)[/b][/color]
Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti:
a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, relativamente all'emittente;
b) richieste di registrazione, di cui all'ultimo comma del presente articolo, degli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, nonché, per gli atti degli organi giurisdizionali, anche relativamente ai difensori, esclusi gli atti elencati nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro per le finanze ha facoltà, con proprio decreto, di aggiungere all'elenco atti dai quali non risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva o escludere atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione degli atti pubblici formati e delle scritture private autenticate prima del 1° gennaio 1978, nelle scritture private non autenticate presentate per la registrazione prima di tale data, nonché nelle note di trascrizione da prodursi al pubblico registro automobilistico per gli atti stipulati fino al 28 febbraio 1978 relativamente ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico; (15)
c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, relativamente alla società emittente, ai soggetti da cui provengono se diversi dalla società emittente, agli intestatari o cointestatari del titolo, nonché agli altri soggetti per cui tale indicazione è richiesta nel modello di comunicazione approvato con decreto del Ministro per le finanze (30). Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari che concernono pagamenti di dividendi o altre operazioni effettuati anteriormente al 1° gennaio 1978; (16)
d) dichiarazioni dei redditi previste dalle norme concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi, comprese le dichiarazioni dei sostituti d'imposta ed i certificati attestanti le ritenute alla fonte operate dagli stessi, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati o indicati in elenchi nominativi la cui allegazione è prescritta da leggi tributarie. Per i soggetti indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e nei relativi certificati, l'indicazione del numero di codice fiscale è limitata ai soggetti per i quali è stata operata la ritenuta alla fonte. Per le persone a carico, l'indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è limitata alle persone che hanno redditi propri; richieste di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti e relative certificazioni degli uffici finanziari, limitatamente alle persone che hanno redditi propri. Nelle dichiarazioni, nelle richieste di certificazione, nei certificati e negli elenchi non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti per i quali il rapporto con i soggetti da cui provengono è cessato anteriormente al 1° gennaio 1978; non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nei certificati rilasciati per i fini di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dalle amministrazioni dello Stato e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per le somme corrisposte e le ritenute operate per il periodo precedente il 1° gennaio 1978; distinte e bollettini di conto corrente postale per i versamenti diretti alle esattorie delle ritenute alla fonte e delle imposte sui redditi, relativamente ai soggetti da cui provengono i versamenti; bollettini di conto corrente postale per il pagamento delle imposte dirette iscritte a ruolo, relativamente ai soggetti tenuti al pagamento; atti di delega alle aziende di credito previsti dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 e conseguenti attestazioni di pagamento rilasciate dalle aziende delegate, relativamente ai soggetti deleganti; atti e comunicazioni da inviare agli uffici distrettuali delle imposte dirette a norma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai soggetti in essi indicati; domande e note di voltura catastale, relativamente ai soggetti interessati. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle domande e note di voltura relative ad atti pubblici formati ed a scritture private autenticate anteriormente al 1° gennaio 1978; dichiarazioni e relativi allegati, da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in essi indicati. Non e' obbligatoria, negli elenchi nominativi da allegare alle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'indicazione del numero di codice fiscale dei contraenti per le operazioni effettuate, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anteriormente al 1 gennaio 1978; distinte e dichiarazioni di incasso da presentare ad enti delegati dal Ministero delle finanze all'accertamento e alla riscossione dei tributi, relativamente ai soggetti tenuti alla compilazione dei documenti; denunce di successione, relativamente al dante causa ed agli aventi causa. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale del dante causa se il decesso è avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1978; dichiarazioni decennali da presentare ai sensi dell'art. 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, relativamente ai soggetti interessati; note di trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari, con esclusione di quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali, con le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può escludere dall'obbligo le note relative ad atti non indicativi di capacità contributiva; (17) (31)
e) domande per autorizzazioni a produrre e mettere in commercio specialità medicinali, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici; domande per autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche; domande per l'autorizzazione all'esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche o fisiche; domande per autorizzazioni o licenze per l'esercizio del commercio; domande per licenze di importazione delle armi non da guerra e loro parti; domande per licenze di pubblico esercizio; domande per licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche; domande per licenze di esercizio delle investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni per conto di privati; domande per licenze di esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di produzione, commercio o mediazione di oggetti e metalli preziosi (29); domande per concessioni di aree pubbliche; domande per concessione del permesso di ricerca mineraria; domande per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee; domande per licenze, autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto di merci, per servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli; domande per concessioni all'apertura ed al funzionamento di scuole non statali; domande ad amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni; domande per altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro per le finanze ha facoltà di indicare con proprio decreto entro il 31 ottobre di ciascun anno con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; (18)
e-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera; (19)
f) domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano l'attività; domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituti per l'esercizio di attività professionali e di altre attività di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti che esercitano l'attività; domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizione di aeromobili nel Registro aeronautico nazionale, note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, soggetti ad iscrizione nel Registro aeronautico nazionale, nonché dichiarazioni di esercente di aeromobili soggette a trascrizione nei registri tenuti dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente; (20)
[color=red][b]g) atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze di cui alla precedente lettera e), relativamente ai soggetti beneficiari. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale negli atti emessi in dipendenza di domande presentate prima del 1° gennaio 1978;
[/b][/color]g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle concernenti le borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Non è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale per la riscossione dei titoli di pagamento aventi ad oggetto gli indennizzi di cui allalegge 5 aprile 1985, n. 135; (21)
g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, di servizi idrici e del gas, relativamente agli utenti; (22)
g-quater) ricorsi alle commissioni tributarie di ogni grado relativamente ai ricorrenti ed ai rappresentanti in giudizio, con le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze; (23)
g-quinquies) atti o negozi delle società e degli enti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti, riguardanti l'apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo. (28)
Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'art. 4, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'art. 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero, salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies). Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'art. 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'art. 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria. (24)
[Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso deve essere indicato, nella richiesta di registrazione, il numero di codice fiscale del soggetto o dei soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto. (25) ]
La registrazione degli atti, diversi da quelli degli organi giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente per ogni singolo atto. La richiesta deve essere redatta in conformità ai modelli approvati con decreti del Ministro per le finanze e deve contenere le indicazioni prescritte nei modelli stessi. (26) (32)
Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può individuare altre tipologie di atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale; tale decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno novanta giorni prima della sua entrata in vigore. (27)
(14) Articolo sostituito dall'art. 1, D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784, che ha sostituito integralmente il presente decreto.
(15) Lettera sostituita dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955 e, successivamente, così modificata dall'art. 23, comma 48, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.
(16) Lettera così modificata dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955.
(17) Lettera così modificata dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955, dall'art. 1, D.P.R. 22 giugno 1978, n. 485 e, successivamente, dall'art. 5, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53.
(18) Lettera così modificata dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955, dall'art. 31, comma 1, lett. a), D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 e, successivamente, dall'art. 2, comma 14, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.
(19) Lettera inserita dall'art. 1, comma 332, lett. a), n. 1), L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.
(20) Lettera sostituita dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955 e, successivamente, così modificata dall'art. 31, comma 1, lett. b), D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, dall'art. 10, comma 4, lett. a), D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 e dall'art. 20, comma 2, lett. a), L. 30 dicembre 1991, n. 413.
(21) Lettera aggiunta dall'art. 31, comma 1, lett. c), D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, modificata dall'art. 21, L. 29 dicembre 1990, n. 408 e, successivamente, così sostituita dall'art. 10, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.
(22) Lettera aggiunta dall'art. 31, comma 1, lett. c), D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, sostituita dall'art. 3, comma 5, D.Lgs. 26 novembre 1991, n. 393, a sua volta abrogato dall'art. 354, comma 1, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, modificata dall'art. 1, comma 332, lett. a), n. 2), L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e, successivamente, dall'art. 1, comma 222, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.
(23) Lettera aggiunta dall'art. 31, comma 1, L. 30 dicembre 1991, n. 413.
(24) Comma sostituito dall'art. 64, comma 1, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 e, successivamente, così modificato dall'art. 34, comma 1, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
(25) Comma soppresso dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955.
(26) Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955.
(27) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 7, lett. a), D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 marzo 1993, n. 63.
(28) Lettera aggiunta dall'art. 34, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
(29) Per l' indicazione del numero di Codice fiscale nelle domande di autorizzazione all' importazione di oro greggio, vedi il D.M. 29 ottobre 1982.
(30) Con D.M. 23 gennaio 1978, sono stati approvati i modelli di comunicazione allo schedario generale dei titoli azionari (mod. RAD).
(31) Vedi, anche, il D.M. 7 giugno 1986.
(32) Con D.M. 24 giugno 1986 è stato approvato, da ultimo, il nuovo modello per la richiesta di registrazione degli atti e le nuove modalità per l'esecuzione della registrazione negli uffici del registro dotati di sistemi elettrocontabili.

[color=yellow][b]Art. 7 Comunicazioni all'anagrafe tributaria (33)
[/b][/color]Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell'articolo 6. (34)
A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche se relative a singole unità locali. Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno emesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte. (35)
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni. (46)
Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente. (36)
Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'art. 6. Al fine dell'emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti. (37) (44)
Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale. (38) (47)
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attività professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa.
I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione. (48)
Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni. Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l'autorità giudiziaria si avvale per l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. (39)
Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento.
Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le evidenziazioni, nonché le comunicazioni sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, nonché dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione. (40)
Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni. (41) (49)
Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attività di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. (42)
Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonché le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. (43) (45)
(33) Articolo sostituito dall'art. 1, D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784, che ha sostituito integralmente il presente decreto e, successivamente, dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955.
(34) Comma così modificato dall'art. 1, comma 332, lett. b ), n. 1), L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.
(35) Comma così modificato dall'art. 4, comma 5-ter, lett. a), D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144.
(36) Comma così modificato dall'art. 4, comma 5-ter, lett. b), D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144.
(37) Comma aggiunto dall'art. 31, comma 1, lett. d), D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 332, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e dall'art. 2, comma 14, lett. b), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.
(38) Comma inserito dall'art. 20, comma 2, lett. b), L. 30 dicembre 1991, n. 413, sostituito dall'art. 1, comma 332, lett. b), n. 3), L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 14, lett. c), nn. 1) e 2), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 37, comma 4, lett. a), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e dall'art. 63, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
(39) Comma inserito dall'art. 21, comma 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e, successivamente, così modificato dall'art. 19, comma 5, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.
(40) Comma sostituito dall'art. 31, comma 1, lett. e), D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, dall'art. 1, comma 332, lett. b), n. 4), L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 2, comma 14, lett. c-bis), nn. 1) e 2), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 e, successivamente, così modificato dall'art. 37, comma 4, lett. b), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e dall'art. 63, comma 2, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
(41) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 7, lett. b), D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 marzo 1993, n. 63 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 332, lett. b), n. 5), L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.
(42) Comma aggiunto dall'art. 35, comma 27, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
(43) Comma aggiunto dall'art. 35, comma 27, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 13, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.
(44) Per le modalità di comunicazione dei dati catastali, di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 333, L. 30 dicembre 2004, n. 311, il Provvedimento 16 marzo 2005 ed il Provvedimento 26 gennaio 2012.
(45) Per le modalità e i termini di comunicazione dei dati relativi alle somme di denaro erogate, a qualsiasi titolo, da imprese, intermediari e ogni altro operatore del settore delle assicurazioni vedi il Provvedimento 19 gennaio 2007. Per le modalità e termini di comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, vedi il Provvedimento 5 agosto 2011 e il Provvedimento 21 novembre 2011.
(46) Vedi il D.M. 29 dicembre 1977, il D.M. 27 gennaio 1978, il D.M. 15 novembre 1989, n. 400, il D.M. 18 giugno 1993, come modificato con D.M. 25 settembre 1993, e il D.M. 29 dicembre 1993, n. 598. Con D.M. 6 maggio 1978 e con D.M. 22 giugno 1978 sono state approvate, rispettivamente, modalità di comunicazione all'anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani tenuti dalle camere di commercio e degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze elencate nella lettera e) dell'art. 6 del presente decreto. Il citato D.M. 22 giugno 1978 è stato successivamente modificato dal D.M. 30 giugno 1979, come sostituito dall'art. 1, D.M. 27 maggio 1988, n. 273. Ulteriori norme in materia sono state dettate con D.M. 17 settembre 1999, modificato dal D.M. 23 marzo 2000, che - tra l'altro - ha abrogato il citato D.M. 22 giugno 1978, con D.M. 21 ottobre 1999, con altro D.M. 21 ottobre 1999, con D.M. 27 giugno 2000, con altro D.M. 27 giugno 2000, con Provv. 5 marzo 2002, con Provv. 2 ottobre 2006, modificato dal Comunicato 2 gennaio 2007, con Provv. 2 ottobre 2006, modificato dal Provv. 14 febbraio 2008, con Provv. 2 ottobre 2006, con Provv. 30 novembre 2010 e con Provv. 20 dicembre 2010. Vedi, anche, il comma 10 dell'art. 10, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
(47) Con Provv. 19 gennaio 2007, integrato dal Provv. 29 febbraio 2008, sono stati definiti le modalità e i termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari di cui al presente comma. Vedi, anche, il comma 10 dell'art. 10, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, il comma 1-ter dell'art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e il comma 4 dell'art. 11, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
(48) Vedi, anche, il Provvedimento 21 dicembre 2009.
(49) Vedi, anche, l'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

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