Risoluzione n. 90653 del 31 marzo 2016 - Decreto del Presidente della Repubblica 159/2010. Istanza di accreditamento definitivo dell'Agenzia per le imprese Confartigianato S. R. L. per l'esercizio dell'attività di Agenzia per le imprese di cui al punto 4, lettera a) dell'allegato al Decreto. Richiesta dì chiarimenti.
Lunedì, 18 Aprile 2016
La risoluzione n. 90653 de 31 marzo 2016 reca chiarimenti in merito ai limiti e alle modalità di esercizio dell’attività degli organismi denominati Agenzie per le imprese ai sensi della disciplina vigente e in particolare del D.P.R. n. 150 del 2010.
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Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese
[color=red][b]Risoluzione n. 90653 del 31 marzo 2016[/b][/color]
[b]Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica 159/2010. Istanza di accreditamento
definitivo dell'Agenzia per le imprese Confartigianato S. R. L.
per l'esercizio dell'attività di Agenzia per le imprese di cui al punto 4, lettera a)
dell'allegato al Decreto. Richiesta dì chiarimenti.[/b]
Si fa riferimento alla nota 16 febbraio 2016, n. 48134, con la quale codesta Regione, avendo
ricevuto dalla scrivente l’istanza in oggetto, ha ritenuto di chiedere alcuni chiarimenti in merito ai
limiti e alle modalità di esercizio dell’attività degli organismi denominati Agenzie per le imprese ai
sensi della disciplina vigente e in particolare del D.P.R. n. 150 del 2010.
Al riguardo e con specifico riferimento ai quesiti formulati da codesta Regione nella predetta nota,
si fa presente quanto segue.
1. Sulla base dì quanto previsto dal D. P. R. n. 159 del 2010 e dell'Intesa sancita in sede
di Conferenza Unificata in data 11 aprile 2013, le Agenzie per le imprese, in possesso di
accreditamento per l'esercizio dall'attività, di cui al punto 4, lettera a) dell'allegato al citato
decreto, erogano i propri servizi esclusivamente nel caso del procedimento automatizzato di cui
agli articoli 5 e 6 del D. P. R. n.160 del 2010, accertando ed attestando la sussistenza dei requisiti e
dei presupposti previsti dalla normativa per l’avvio e l'esercizio dell'attività d'impresa e
rilasciando, in caso di verifica positiva, la dichiarazione di conformità.
In conseguenza di quanto sancito dalle disposizioni vigenti, la dichiarazione di conformità
assume valore di titolo abilitativo non dal momento dell’emissione da parte dell'Agenzia per le
imprese, ma dal momento della presentazione della dichiarazione medesima al SUAP
competente per territorio.
In tal senso la scrivente concorda con quanto sostenuto da codesta Regione, ossia che dalla
lettura combinata di quanto disposto dall'articolo 38, comma 3, lettera c) della legge n.133 del 2008
e dall’articolo 4, comma 1, del citato decreto 159, la dichiarazione assume l’efficacia di titolo
abilitativo solo successivamente alla trasmissione al SUAP.
Quanto sopra, peraltro, è confermato sia dal disposto di cui all'articolo 19, comma 1, della
legge n. 241 del 1990, che prevede espressamente che la segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA), nel caso di intervento dell’Agenzia per le imprese, è "corredata" anche dalla
dichiarazione di conformità rilasciata dall'Agenzia medesima, sia dal disposto del comma 2 del
medesimo articolo 19 che prevede espressamente che l’attività può essere iniziata
dalla data della presentazione della segnalazione all’ amministrazione competente e quindi al
SUAP.
2. A seguito della presentazione al SUAP della dichiarazione di conformità da parte
dell’Agenzia per le imprese, la medesima, ad avviso della scrivente, continua ad essere
interlocutore del SUAP, nel caso in cui si verifichi la necessità di richiedere integrazioni o
conformazioni o di assumere provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, salvo
ovviamente la necessità di informare direttamente anche l’impresa per i provvedimenti
urgenti e ad effetto immediato.
In tal senso, si concorda con codesta Regione nel ritenere che la predetta funzione di raccordo
e di interlocuzione debba essere svolta dall'Agenzia anche nel prosieguo del
procedimento, per consentire un corretto flusso informativo tra le amministrazioni coinvolte nel
procedimento e l’azienda.
3. L’Agenzia per le imprese, ai sensi della disciplina vigente, è tenuta ad attestare la presenza dei
requisiti e dei presupposti richiesti per l’avvio di una attività. Ciò significa che, oltre che alle verifiche
formali, deve accertare che i medesimi requisiti e presupposti rispondano a quanto
espressamente previsto dalle normative, anche locali, in relazione alla specifica tipologia di
attività che l’impresa intende esercitare, anche nel caso di quelli riferibili ai locali nei quali
intende operare.
4. Si concorda con codesta Regione nel ritenere che, sulla scorta di quanto previsto
dall'art, 19, commi 3 e 4, della citata legge n. 241, nel caso di segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA) corredata dalla dichiarazione di conformità dell'Agenzia per le imprese, il
SUAP dell’amministrazione competente è tenuto a trasmettere in via telematica la
segnalazione
alle altre amministrazioni ed agli altri uffici competenti, in conformità all'articolo 12,
commi 5 e 6, del citato decreto n.160.
5. Con riferimento alla circostanza, introdotta successivamente alla normativa
sull'accreditamento delle Agenzie per le Imprese (sia di tipo A che di tipo
B) inerente la possibilità da parte dell'impresa dichiarante, di presentare la SCIA
con "richiesta contestuale di atti presupposti" (al momento possibile per le scia edilizie di
cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 2001), e alla precisazione se
tale eventualità debba essere esclusa per le Agenzie che richiedono l’accreditamento
limitatamente all'attività di attestazione nell'ambito dei procedimenti automatizzati
di cui all'art. 5 del citato decreto n. 160 del 2010 , salvo diverso avviso dell’Amministrazione
alla quale la presente è inviata per conoscenza, si ritiene che tale possibilità non sia
consentita alle Agenzie, essendo riferita esclusivamente ad interventi conformi alle
previsioni agli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico -
edilizia vigente (ivi comprese le varianti a permessi di costruire che non incidono sui
parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la
categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non violano le eventuali prescrizioni
contenute nel permesso di costruire). La realizzazione dell’intervento quindi, pur se
assoggettabile a SCIA, non può essere in ogni caso considerato sufficiente di per sé a
consentire l’avvio dell’attività di impresa, rappresentando semmai un atto presupposto e
quindi un endoprocedimento.
6. Ai fini della formulazione della proposta prevista dall’articolo 3, comma 2 del citato
decreto n. 159, si evidenzia che in tutti i casi di accreditamento finora trattati dalla scrivente, la
proposta è stata formulata mediante l'adozione di una Delibera di Giunta. Comunque si ritiene
che rientri nella potestà di codesta Regione decidere di utilizzare un decreto dirigenziale,
considerato che né il citato decreto n.159, né l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in
data 11.04.2013, individuano una specifica tipologia dell' atto preposto.
La presente nota e il quesito di codesta Regione sono trasmessi all’Ufficio per la
semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il quale è pregato di far conoscere eventuali determinazioni contrarie o
integrative.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)