L'art. 13 del d.l. n. 52 del 6 luglio 2012 convertito dalla L. 94 del 6 luglio 2012 ha previsto la disapplicazione del pagamento dei diritti di segreteria purchè limitata "ai soli contratti per acquisto di beni e servizi conclusi mediante strumenti informatici e non si estenda anche ai contratti per l'affidamento di lavori pubblici".
Ma cosa si intende per contratti conclusi con strumenti informatici?
Vale anche per le aggiudicazioni operate mediante la piattaforma telematica SINTEL? Quest'ultima domanda è stata posta alla Corte dei Conti e la risposta che è stata data non fa menzione del sistema SINTEL; si dice solamente: è necessario mettere in luce che l'esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria è stata prevista dal legislatore quale conseguenza della modalità seguita per addivenire all'acquisto mediante l'utilizzo di strumenti informatici e senza ricorso alle formalità stabilite dalla legge di contabilità, ivi compresa la stipula di contratto in forma pubblica. Risulta, quindi, ragionevole ritenere che si possa ricorrere alla deroga introdotta dall'articolo 13 del d.l. 52 del 2012 nei soli casi nei quali l'intera procedura, dall'ordine al contratto avvenga e si concluda in forma elettronica.
Quindi nel caso concreto se, tramite SINTEL, ho aggiudicato un appalto di servizi per circa due milioni di euro devo applicare o meno i diritti di segreteria e quindi concludere il contratto d'appalto nella forma pubblica amministrativa?
Salve,
i riferimenti normativi e la delibera della Corte dei Conti sono a nostro avviso chiare:
1) nell'escludere i LAVORI dalla disciplina agevolativa (derogatoria) prevista per l'esonero dei diritti di segreteria (come norma eccezionale essa va interpretata in senso restrittivo)
2) nel prevedere per acquisto di beni e servizi l'esonero in caso di utilizzo della piattaforma SINTEL che possiede i requisiti prescritti.
Dalla lettura dei lavori parlamentari non emergono specifici approfondimenti (http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00737437.pdf pag. 81, http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=5273&stralcio=&navette=&cerca=cerca). Si legge ad esempio nei documenti della Camera:
[i][b]
ARTICOLO 13
Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi
La norma prevede che, per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della legge 604/1962, che disciplina i proventi e la ripartizione dei diritti di segreteria.
In particolare, l'articolo 40 rende obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di apposite marche segnatasse. Le province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria appositamente stabiliti. Per effetto dell’articolo 13 in esame, pertanto, sui contratti in questione non sussiste più l’obbligo di riscossione dei diritti di segreteria da parte dei comuni e delle province.
La relazione tecnica afferma che la norma è finalizzata a semplificare le procedure di acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria. Infatti, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D. Lgs. 163/2006, ciascun contratto per lavori, forniture di beni e di servizi è stipulato mediante atto pubblico notarile o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante. L'articolo 40 della legge 604/1962 individua l'entità dei diritti di segreteria dovuti in caso di stipula del contratto in forma pubblica amministrativa. Ove sia possibile effettuare un acquisto in forma elettronica, quest'ultima modalità - per sua natura assistita da caratteristiche di trasparenza, affidabilità e garanzia dell'identità – consente all'amministrazione comunale e provinciale di stipulare il relativo contratto senza la forma pubblica amministrativa, pur mantenendo le garanzie sopra indicate.
Nella nota del Dipartimento di Ragioneria generale dello Stato si afferma che la diminuzione di entrate per gli enti locali derivante dalla disposizione sia marginale e poco significativa, tenuto conto che soltanto una ristretta parte dei contratti di acquisto di beni e servizi degli enti locali è stipulata in tale forma e che, comunque, una quota rilevante dei diritti di segreteria in questione (pari al 75%) è attribuita al segretario comunale. Si afferma, inoltre, che gli enti locali - a fronte dei suddetti minori introiti - potranno beneficiare di risparmi di spesa connessi all'utilizzo degli acquisti in forma elettronica.
Al riguardo non si hanno rilievi da formulare, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire la conferma del Governo - che il minore incasso conseguito dai comuni per diritti di segreteria sia compensato dal venire meno degli oneri amministrativi che l’ente locale avrebbe dovuto sostenere per la stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa.
Riportiamo in fondo un parere fornito su quesito analogo su cui concordiamo.
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/NV5273.htm
[/b][/i]
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D.L. 07/05/2012, n. 52
Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.
Art. 13 Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi
In vigore dal 9 maggio 2012
1. Per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604.
L. 08/06/1962, n. 604
Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali.
40. Provento e ripartizione dei diritti di segreteria.
È obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a Mezzo di marche segnatasse in conformità alla tabella D.
Le Province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella D indicata nel precedente comma.
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[color=red][b]Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 275 dell’11 settembre 2015[/b][/color]
Un Sindaco chiede se la disapplicazione dal pagamento dei Diritti di segreteria prevista dall’art. 13 del Dl. n. 52/12, convertito dalla
Legge n. 94/12, “sia limitata ai soli contratti per acquisto di beni e servizi conclusi mediante strumenti informatici e non si estenda
anche ai contratti per l’affidamento di lavori pubblici” e se la citata disapplicazione “riguardi solo gli acquisti di beni e servizi effettuati
grazie al ricorso a piattaforme che consentono di concludere il procedimento con la stipula del negozio in forma digitale/elettronica
(vedi Mepa o adesione a convenzione Consip) oppure si estenda anche agli acquisti di beni e servizi effettuati grazie al ricorso a piattaforme
che non consentono di concludere il procedimento con la stipula del negozio in forma digitale/elettronica (vedi Sistema ‘Sintel’
predisposto da Arca in Lombardia)”.
La Sezione, in relazione al primo quesito, afferma che è chiara la volontà del Legislatore di prevedere l’esenzione in relazione ai
soli contratti relativi a beni e servizi e, di conseguenza, l’interpretazione della norma non consente di estendere il beneficio agli
acquisti di lavori che hanno natura diversa e presentano peculiarità particolari che rendono difficoltoso, se non in relazione a
situazioni particolari, il ricorso al mercato elettronico.
Quanto al secondo quesito, per la Sezione è necessario mettere in luce che l’esenzione dal pagamento dei Diritti di segreteria è
stata prevista dal Legislatore quale conseguenza della modalità seguita per addivenire all’acquisto mediante l’utilizzo di strumenti
informatici e senza il ricorso alle formalità stabilite dalla legge di contabilità, ivi compresa la stipula di contratto in forma pubblica.
Risulta quindi ragionevole ritenere che si possa ricorrere alla deroga introdotta dall’art. 13 del Dl. n. 52/12 nei soli casi nei quali
l’intera procedura, dall’ordine al contratto, avvenga e si concluda in forma elettronica.
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Servizio Quesiti
28/09/2015 - STIPULA CONTTRATTI D’APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA/RDO O ORDINE DIRETTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA (SINTEL E MEPA)
Quesito
Siamo un comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. Il nostro “regolamento comunale dei contratti” prevede la stipula in forma di atto pubblico amministrativo di tutti gli affidamenti di servizi/lavori/forniture superiori a €. 20.000,00, IVA esclusa.
Quasi la totalità delle procedure di acquisizione di servizi, beni e lavori avviene attraverso l’utilizzo della piattaforma Sintel di Arca Lombardia, mediante RDO, procedure aperte e cottimi fiduciari.
Il restante delle acquisizioni viene effettuato tramite ordine diretto su Mepa o adesione a convenzioni Consip.
Si chiede conferma che ai sensi dell’art. 13 della Legge 6 luglio 2012, n. 94 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52”, in caso di affidamento di servizi e forniture effettuate tramite Sintel/MEPA, anche se superiori a €. 20.000,00 e quindi soggetti a stipula di contratto in forma di atto pubblico, non si debba procedere alla richiesta dei diritti di segreteria che restano invece confermati, per le acquisizioni di lavori.
Si chiede inoltre, se è corretto continuare a stipulare in forma di atto pubblico amministrativo (come previsto dal nostro regolamento interno) i contratti relativi a procedure di gara o RDO su Sintel e/o Mepa, e procedere quindi alla loro registrazione con il versamento dell’Imposta di registro e dell’imposta di bollo, oppure, diversamente, se tali procedure si configurano come scritture private e quindi non soggette ad obbligo di registrazione (pertanto risulterebbe da modificare il regolamento interno).
RISPOSTA
L’art. 13, comma 1 del d.l. n. 52/(2012 conv. in l. n. 94/2012 stabilisce che “per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall‘articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604.”.
Rispetto alla possibilità di utilizzo di tale esenzione dai diritti di segreteria anche per gli appalti di lavori gestiti mediante piattaforma elettronica (es. SINTEL), la Corte dei Conti, sez. reg. controllo Lombardia, con la Deliberazione n. 275/PAR/2015 dell’11 settembre 2015 ha fornito chiara interpretazione in merito.
Nel parere, infatti, viene ad essere precisato che il testo dell’articolo 13 limita il beneficio dell’esenzione ai soli contratti di acquisto di beni e servizi, come specificato in due punti della medesima disposizione e, peraltro, la stessa rubrica delimita l’oggetto della norma specificando “semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi”.
La chiara volontà del legislatore di prevedere l’esenzione in relazione ai soli contratti relativi a beni e servizi non consente di estendere il beneficio agli acquisti di lavori che hanno natura diversa e presentano peculiarità particolari che rendono difficoltoso, se non in relazione a situazioni particolari, il ricorso al mercato elettronico.
Inoltre la Corte dei Conti rileva che l’esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria è stata prevista dal legislatore quale conseguenza della modalità seguita per addivenire all’acquisto mediante l’utilizzo di strumenti informatici e senza il ricorso alle formalità stabilite dalla legge di contabilità, ivi compresa la stipula di contratto in forma pubblica. Risulta, quindi, ragionevole ritenere che si possa ricorrere alla deroga introdotta dall’art. 13 del d.l. n. 52 del 2012 nei soli casi nei quali l’intera procedura, dall’ordine al contratto avvenga e si concluda in forma elettronica.
E’ necessario considerare che le regole per l’e-procurement definite da Consip e applicabili agli acquisti effettuati mediante il MEPA si rifanno all’art. 328 del d.P.R. n. 207/2010, il quale prevede espressamente (comma 5) che i contratti conseguenti ad affidamenti con il mercato elettronico (utilizzabili entro la soglia comunitaria, attualmente fissata in 207.000 euro iva esclusa) siano stipulati mediante scrittura privata.
Nel caso segnalato si viene quindi a determinare una confliggenza tra la norma del regolamento comunale e quella del regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici: spetta quindi all’Amministrazione definire una soluzione che consenta la corretta interazione tra le due fonti normative. Tale soluzione deve essere elaborata considerando che previsioni di stipula dei contratti derivanti dagli affidamenti mediante il Mepa in forma pubblica amministrativa potrebbero determinare maggiori oneri per gli operatori economici, quindi confliggendo con la stessa ratio della norma esentativa contenuta nell’art. 13 della legge n. 94/2012.
Tale considerazione deve essere svolta anche per le procedure di acquisto di beni e servizi gestite mediante la piattaforma telematica SINTEL (annoverabile tra gli “strumenti informatici”), per le acquisizioni mediante procedure (es. Rdo) assimilabili al percorso Mepa e, comunque, riferibili al “modello” dell’art. 328 del d.P.R. n. 207/2010.
Qualora invece l’Amministrazione sviluppi una procedura mediante la piattaforma telematica SINTEL come gara aperta o ristretta, in base alla combinazione tra l’art. 13, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006 e l’art. 16 del r.d. n. 2240/1923, come attestato dall’allora AVCP (oggi Anac) nella determinazione n. 1/2013, il contratto conseguente alle due tipologie di procedure a massima evidenza pubblica deve essere stipulato in forma pubblica (mediante atto pubblico notarile informatico) o forma pubblica amministrativa (con modalità elettroniche secondo le regole stabilite dall’Ente).
La piattaforma SINTEL permette peraltro di gestire autonomamente la fase della stipulazione del contratto, il quale, comunque, deve essere formalizzato con modalità informatiche: anche in tal caso, quindi, vale l’esenzione dai diritti di segreteria ex art. 13 della legge n. 94/2012, a condizione che sia la procedura di affidamento sia la procedura di stipulazione siano interamente gestite mediante strumenti elettronici.
Tale esenzione (e in questo si deve fare riferimento all’interpretazione rigorosa fornita dalal Corte dei Conti – Lombardia) non può comunque valere per gli appalti di lavori gestiti mediante la piattaforma SINTEL, proprio in quanto l’art. 13 della legge n. 94/2012 vede il suo ambito applicativo limitato alle acquisizioni di beni e servizi.
http://www.ufficioappaltiecontratti.it/a23923_stipula-conttratti-dappalto-a-seguito-di-procedura-di-garardo-o-ordine-diretto-su-piattaforma-telematica-sintel-e-mepa