Data: 2016-04-22 06:09:08

Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio - DM 30/3/2016

Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio - DM 30/3/2016

[img]http://www.regione.calabria.it/dipartimentobilancio/images/stories/arconet.jpg[/img]

[color=red][b]MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE[/b][/color]
DECRETO 30 marzo 2016
Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23  giugno  2011,
n. 118, recante:  «Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  Regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42.». (16A03085)
(GU n.93 del 21-4-2016)



                IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
            del Ministero dell'economia e delle finanze


                          di concerto con


                        IL CAPO DIPARTIMENTO
                PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
                    del Ministero dell'interno


                                  e


          IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI,
                      LE AUTONOMIE E LO SPORT
            della Presidenza del Consiglio dei ministri


  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo  n.  126  del  10  agosto  2014,
recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42;
  Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato  decreto  legislativo
n.  118  del  2011,  il  quale  prevede  che  la  Commissione  per
l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere
l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio
degli enti territoriali e dei  loro  organismi  e  enti  strumentali,
esclusi gli enti  coinvolti  nella  gestione  della  spesa  sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario  nazionale,
e di aggiornare gli allegati al titolo  I  del  presente  decreto  in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che  concorrono
a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio  e  del
consolidamento dei conti pubblici, nonche'  del  miglioramento  della
raccordabilita' dei conti  delle  amministrazioni  pubbliche  con  il
Sistema europeo dei conti nazionali»;
  Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato  decreto  legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede che  i  principi  contabili  applicati
«sono aggiornati con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  di
concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli  affari
interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della  Commissione
per  l'armonizzazione  contabile  degli  enti  territoriali  di  cui
all'art. 3-bis»;
  Visto il comma 7-ter dell'art. 4 del citato decreto legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede che a seguito degli aggiornamenti  del
piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 31  maggio  2011,  n.  91,  il  piano  dei  conti
integrato  puo'  essere  modificato  con  decreto  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali  e  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli  affari  regionali,
su proposta della Commissione per  l'armonizzazione  contabile  degli
enti territoriali;
  Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede  che  gli  schemi  di  bilancio  «sono
modificati e integrati con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
di concerto con il Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  gli
affari interi e  territoriali  e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su  proposta  della
Commissione per l'armonizzazione contabile degli  enti  territoriali,
di cui all'art. 3-bis»;
  Visto l'art. 1, comma 712, della legge  28  dicembre  2015  n.  208
(legge di  stabilita'  2016),  il  quale  prevede  che,  a  decorrere
dall'anno 2016, al bilancio di previsione degli enti territoriali  e'
allegato  un  prospetto  obbligatorio  contenente  le  previsioni  di
competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto  ai  fini  della
verifica del rispetto del pareggio  di  bilancio  come  declinato  al
comma 711 della citata legge n. 208 del 2015, che non  considera  gli
stanziamenti del fondo crediti di dubbia  esigibilita'  e  dei  fondi
spese  e  rischi  futuri  concernenti  accantonamenti  destinati  a
confluire nel risultato di amministrazione, ed e' definito secondo le
modalita' previste dall'art. 11, comma 11, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118;
  Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata  nelle  riunioni  del  20  gennaio  e  del  17
febbraio 2016;

                              Decreta:

                              Art. 1


          Allegato 1 - Principio contabile generale n. 16
                    della competenza finanziaria

  1. Al Principio contabile generale della competenza finanziaria  di
cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,
dopo le parole «delle entrate  non  ricorrenti  che  non  hanno  dato
copertura a impegni, o pagamenti.» sono  inserite  le  seguenti:  «Le
regioni a statuto ordinario fanno riferimento al  medesimo  saldo  di
parte  corrente  determinato  al  netto  delle  poste  contabili
riconducibili alle gestioni vincolate e  alle  risorse  destinate  al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale».
                              Art. 2


            Allegato 4/2 - Principio contabile applicato
              concernente la contabilita' finanziaria

  1. Al Principio contabile  applicato  concernente  la  contabilita'
finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23  giugno
2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al paragrafo 3.7.5:
      1)  le  parole  «di  cui  all'art.  77-quater,  comma  6,  del
decreto-legge n. 112/2008» sono sostituite dalle seguenti  «ai  sensi
dell'art. 77-quater, comma 6, ultimo  periodo  del  decreto-legge  n.
112/2008, considerando anche  l'eventuale  aggiornamento  infrannuale
della stima  effettuata  ai  sensi  del  citato  art.  77-quater  del
decreto-legge n. 112/2008, fornito dal  Dipartimento  delle  finanze.
Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un
importo  pari  a  quello  accertato  nell'esercizio  finanziario  del
secondo  anno  precedente  quello  di  riferimento  e  comunque  non
superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in  c/residui
e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti  all'anno  di
imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per  l'addizionale  comunale
irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti  del  2014
per addizionale irpef,  incassati  in  c/competenza  nel  2014  e  in
c/residui nel 2015). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da
accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state  introdotte
le  variazioni  delle  aliquote  e  in  quello  successivo,  e'
riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di
modifica  della  fascia  di  esenzione,  l'importo  da  accertare
nell'esercizio di riferimento e  in  quello  successivo,  e'  stimato
sulla base di una valutazione prudenziale. In caso di istituzione del
tributo, per il primo anno, l'accertamento e' effettuato  sulla  base
di una stima prudenziale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del
simulatore fiscale disponibile sul portale del  federalismo  fiscale.
In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche  delle
aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del  tributo,
non puo' essere  superiore  a  quello  risultante  dall'utilizzo  del
simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale;
      2) le seguenti parole «accertati sulla base di tale stima» sono
sostituite dalle seguenti «accertati sulla base di stime»;
    b) al paragrafo 5.3.3, dopo le parole «compresi nel  bilancio  di
previsione.» inserire le seguenti «Per le Regioni a statuto ordinario
si fa riferimento al medesimo saldo corrente risultante dal prospetto
degli equilibri, al netto delle poste contabili  riguardanti  risorse
vincolate a destinazioni specifiche  e  delle  risorse  destinate  al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale.»;
    c) al paragrafo 5.3.5:
  1) dopo le parole «se risultano rispettate le seguenti  condizioni»
inserire le seguenti «(per le  regioni  a  statuto  ordinario  si  fa
riferimento alla medesima quota del margine corrente al  netto  delle
poste  contabili  riguardanti  risorse  vincolate  a  destinazioni
specifiche e di quelle riguardanti risorse destinate al finanziamento
del Servizio sanitario nazionale)»;
  2) dopo le parole «corrente  previsto  in  bilancio»,  inserire  le
seguenti «(per le regioni a statuto ordinario, il limite consente  di
identificare la quota consolidata del margine corrente al netto delle
poste  contabili  riguardanti  risorse  vincolate  a  destinazioni
specifiche e di quelle riguardanti risorse destinate al finanziamento
del Servizio sanitario nazionale);
    d) al paragrafo 5.3.6:
  1) dopo le parole «copertura a pagamenti» aggiungere le seguenti «.
Le regioni a statuto ordinario conteggiano  le  medie  triennali  dei
saldi correnti di  competenza  e  di  cassa  al  netto  dell'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione/Fondo di cassa e dell'accertamento  di
entrate  non  ricorrenti  che  non  hanno  dato  copertura  a
impegni/pagamenti, escludendo le poste contabili  riconducibili  alle
risorse vincolate a destinazioni specifiche e alle risorse  destinate
al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.»;
  2) le parole «Con riferimento agli  esercizi  non  considerati  nel
bilancio di previsione, non oltre il limite di 5 esercizi a decorrere
dall'esercizio in corso» sono sostituite dalle seguenti «A  decorrere
dal primo esercizio del bilancio e per i quattro esercizi successivi,
anche per quelli non compresi nel bilancio di previsione,».
                              Art. 3


              Allegato 6 - Piano dei conti integrato

  1. Al piano dei conti economico  di  cui  all'allegato  n.  6/2  al
decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  sono  apportate  le
seguenti modifiche:
    a) e' sostituito come segue il codice delle seguenti voci:
  1.1.1.03.50 - Imposta  sostitutiva  dell'IRPEF  e  dell'imposta  di
registro e  di  bollo  sulle  locazioni  di  immobili  per  finalita'
abitative (cedolare secca)
  1.1.1.03.50.001 - Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta  di
registro e  di  bollo  sulle  locazioni  di  immobili  per  finalita'
abitative  (cedolare  secca)  riscossa  a  seguito  dell'attivita'
ordinaria di gestione
  1.1.1.03.50.002 - Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta  di
registro e  di  bollo  sulle  locazioni  di  immobili  per  finalita'
abitative  (cedolare  secca)  riscossa  a  seguito  di  attivita'  di
verifica e controllo
    b) Sono ripristinate le seguenti voci:
      1.1.1.03.01 - Imposta sul valore aggiunto  (IVA)  sugli  scambi
interni
  1.1.1.03.01.001 - Imposta sul valore aggiunto  (IVA)  sugli  scambi
interni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
  1.1.1.03.01.002 - Imposta sul valore aggiunto  (IVA)  sugli  scambi
interni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo
      1.1.1.03.02  -  Imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA)  sulle
importazioni
  1.1.1.03.02.001  -  Imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA)  sulle
importazioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
  1.1.1.03.02.002  -  Imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA)  sulle
importazioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo
      1.1.1.03.03 - Accisa sull'energia elettrica
  1.1.1.03.03.001 - Accisa sull'energia elettrica riscossa a  seguito
dell'attivita' ordinaria di gestione
  1.1.1.03.03.002 - Accisa sull'energia elettrica riscossa a  seguito
di attivita' di verifica e controllo
      1.1.1.03.04 - Accisa sui prodotti energetici
  1.1.1.03.04.001 - Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito
dell'attivita' ordinaria di gestione
  1.1.1.03.04.002 - Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito
di attivita' di verifica e controllo
      1.1.1.03.05 - Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche
  1.1.1.03.05.001  -  Accisa  sull'alcool  e  le  bevande  alcoliche
riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
  1.1.1.03.05.002  -  Accisa  sull'alcool  e  le  bevande  alcoliche
riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo
      1.1.1.03.11 - Accisa sui tabacchi
  1.1.1.03.11.001  -  Accisa  sui  tabacchi  riscossa  a  seguito
dell'attivita' ordinaria di gestione
  1.1.1.03.11.002  -  Accisa  sui  tabacchi  riscossa  a  seguito  di
attivita' di verifica e controllo
      1.1.1.03.21 - Ritenute sugli interessi e su  altri  redditi  da
capitale
  1.1.1.03.21.001 - Ritenute sugli interessi e su  altri  redditi  da
capitale riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
  1.1.1.03.21.002 - Ritenute sugli interessi e su  altri  redditi  da
capitale riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo
      1.1.1.03.22  -  Ritenute  e  imposte  sostitutive  sugli  utili
distribuiti dalle societa' di capitali
  1.1.1.03.22.001  -  Ritenute  e  imposte  sostitutive  sugli  utili
distribuiti  dalle  societa'  di  capitali  riscosse  a  seguito
dell'attivita' ordinaria di gestione
  1.1.1.03.22.002  -  Ritenute  e  imposte  sostitutive  sugli  utili
distribuiti  dalle  societa'  di  capitali  riscosse  a  seguito  di
attivita' di verifica e controllo
  2. Al piano dei conti patrimoniale di cui all'allegato  n.  6/3  al
decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  sono  ripristinate  le
seguenti voci:
  1.3.2.01.01.02.018  -  Crediti  da  riscossione  Ritenute  sugli
interessi e su altri redditi da capitale
  1.3.2.01.01.02.019 - Crediti  da  riscossione  Ritenute  e  imposte
sostitutive sugli utili distribuiti dalle societa' di capitali
  1.3.2.01.01.02.021 - Crediti  da  riscossione  Imposta  sul  valore
aggiunto (IVA) sugli scambi interni
  1.3.2.01.01.02.022 - Crediti  da  riscossione  Imposta  sul  valore
aggiunto (IVA) sulle importazioni
  1.3.2.01.01.02.023  -  Crediti  da  riscossione  Imposta  sulle
assicurazioni
  1.3.2.01.01.02.024 - Crediti da riscossione Accisa sui tabacchi
  1.3.2.01.01.02.025 - Crediti da riscossione Accisa sull'alcool e le
bevande alcoliche
  1.3.2.01.01.02.026 - Crediti  da  riscossione  Accisa  sull'energia
elettrica
  1.3.2.01.01.02.027 - Crediti da  riscossione  Accisa  sui  prodotti
energetici
  3. Al piano dei conti patrimoniale di cui all'allegato  n.  6/3  al
decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  sono  modificate  le
denominazioni delle seguenti voci:
  1.3.2.01.01.02.003 - Crediti  da  riscossione  Imposta  sostitutiva
dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle  locazioni  di
immobili per finalita' abitative (cedolare secca)
  1.3.2.01.01.02.004 - Crediti da riscossione Imposte sostitutive  su
risparmio gestito
  1.3.2.01.01.02.005 - Crediti da riscossione Imposta sostitutiva  in
materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni
  1.3.2.01.01.02.007 -  Crediti  da  riscossione  Imposta  municipale
propria riservata all'erario
  1.3.2.01.01.02.009 - Crediti da  riscossione  Imposta  patrimoniale
sul valore degli immobili situati all'estero
  1.3.2.01.01.02.010 - Crediti da riscossione Imposta  sulle  riserve
matematiche delle imprese di assicurazione
  1.3.2.01.01.02.011 - Crediti  da  riscossione  Imposta  sul  valore
delle attivita' finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche
residenti nel territorio dello stato
  1.3.2.01.01.02.012  -  Crediti  da  riscossione  Imposta  sulle
plusvalenze da cessione di attivita' finanziarie
  1.3.2.01.01.02.013 - Crediti  da  riscossione  Imposta  sostitutiva
delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso
di azioni e di altri rapporti partecipativi
  1.3.2.01.01.02.014  -  Crediti  da  riscossione  Imposte    su
assicurazione vita
  1.3.2.01.01.02.015 - Crediti da riscossione Imposta erariale  sugli
aeromobili privati
  1.3.2.01.01.02.028 - Crediti da riscossione  Accisa  sulla  benzina
per autotrazione - non sanita'
  1.3.2.01.01.02.029 - Crediti da riscossione Accisa sul gasolio
  1.3.2.01.01.02.030  -  Crediti  da  riscossione  Imposta  sul  gas
naturale
  1.3.2.01.01.02.038  -  Crediti  da  riscossione  Imposta  sugli
intrattenimenti
  1.3.2.01.01.02.045 - Crediti da riscossione Tassa sulle concessioni
governative
  1.3.2.01.01.02.050 - Crediti da riscossione Tassa  di  circolazione
dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
  1.3.2.01.01.02.056 - Crediti da riscossione Tassa  sulle  emissioni
di anidride solforosa
  1.3.2.01.01.02.058 - Crediti da riscossione Canone radiotelevisivo
  1.3.2.01.01.02.062 - Crediti da riscossione Diritti catastali
  1.3.2.01.01.02.071 - Crediti da riscossione Proventi della  vendita
di denaturanti e contrassegni di Stato
  1.3.2.01.01.02.072 -  Crediti  da  riscossione  Proventi  vari  dei
Monopoli di Stato
  1.3.2.01.01.02.074  -  Crediti  da  riscossione  Imposte  sulle
successioni e donazioni
  1.3.2.01.01.02.095 - Crediti da riscossione Altre accise n. a.c.
  1.3.2.01.01.02.096 - Crediti da riscossione Altre entrate su lotto,
lotterie e altre attivita' di gioco n. a.c.
                              Art. 4


                  Allegato 9 - Schema di bilancio

  1. Allo schema del bilancio di previsione di cui all'allegato n.  9
al decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  sono  apportate  le
seguente modificazioni:
  a)  il  prospetto  degli  equilibri  delle  regioni  e'  sostituito
dall'allegato A al presente decreto;
  b) il prospetto degli equilibri degli  enti  locali  e'  sostituito
dall'allegato B al presente decreto;
  c) dopo il prospetto degli equilibri degli enti locali e'  inserito
l'allegato C al presente decreto.
  2. L'allegato C al presente decreto  e'  aggiornato  dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato - a seguito di successivi  interventi  normativi
volti  a  modificare  le  regole  vigenti  di  riferimento,  dandone
comunicazione  alla  Commissione  per  l'armonizzazione  degli  enti
territoriali.
  3. L'aggiornamento di cui al comma 1, lettera  b)  si  applica  con
riferimento al bilancio di previsione 2017 - 2019.
                              Art. 5


              Allegato 10 - Rendiconto della gestione

  1. Allo schema del rendiconto della gestione di cui all'allegato n.
10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il prospetto  degli
equilibri delle regioni e il prospetto  degli  equilibri  degli  enti
locali  sono  sostituiti,  rispettivamente  dall'allegato  D  e
dall'allegato E al presente decreto.
  2. Allo schema di rendiconto sono applicate le modifiche  apportate
dall'art. 7 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118.
  3. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano con riferimento
al rendiconto 2016.
                              Art. 6


                            Allegato 12

  1. All'allegato n. 12 al  decreto  legislativo  n.  118  del  2011,
concernente «Allegato al documento tecnico di  accompagnamento  delle
regioni e Allegato al  PEG  degli  enti  locali»  sono  applicate  le
modifiche  apportate  dall'art.  7  all'allegato  n.  13  al  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
                              Art. 7


            Allegato 13 - Elenco dei titoli, tipologie
                      e categorie di entrata

  1. Nell'elenco dei titoli, tipologie e categorie di entrata di  cui
all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,
sono inserite le seguenti voci:
    a) all'allegato 13/1 e' inserita la seguente voce:
      5040800 - Entrate da derivati di ammortamento
    b) all'allegato 13/2 e' inserita la seguente voce:
      5040800 - Entrate da derivati di ammortamento 
  2. Agli allegati n. 13/1 e n. 13/2, per le seguenti voci la  parola
«crediti» e' sostituita dalla parola «debiti», come segue:
  a)  4030400  «Trasferimenti  in  conto  capitale  da  parte  di
amministrazioni    pubbliche    per    cancellazione    di    debiti
dell'amministrazione»;
  b) 4030500 «Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per
cancellazione di debiti dell'amministrazione»;
  c) 4030600 «Trasferimenti in conto capitale  da  parte  dell'Unione
europea  e  Resto  del  Mondo  per  cancellazione  di  debiti
dell'amministrazione».
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 30 marzo 2016

                Il Ragioniere generale dello Stato
            del Ministero dell'economia e delle finanze
                              Franco


    Il capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali
                    del Ministero dell'interno
                              Belgiorno


          Il capo Dipartimento per gli affari regionali,
                      le autonomie e lo sport
            della Presidenza del Consiglio dei ministri
                              Naddeo

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