Processo telematico? NO GRAZIE - si ordina di portare cartaceo per sottolineare
[img width=300 height=148]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-0/s480x480/13000286_10209848916848855_6583228168863752635_n.jpg?oh=d48ebda8d7b104f59afff1c2ada2cc00&oe=57A7EC45[/img] [img width=300 height=183]http://3.bp.blogspot.com/-yqqQ4Q3ukMY/VYvQaNp0O_I/AAAAAAAAAGU/G44JIZG31WI/s1600/cancellina%2Bcomputer.jpg[/img]
[b]"Rilevato che il giudice non può sottolineare lo schermo (...) o porre orecchiette allo schermo del computer..."
Trib. Busto Arsizio, ord. dell’8.04.2016.[/b]
Fonte:
http://www.laleggepertutti.it/118455_pct-gli-allegati-vanno-depositati-in-forma-cartacea
http://ricorsi.net/le-notizie/notizie/ordinanza-giudice-orecchiette-al-monitor.html
http://www.diritto.it/docs/5090878-pct-deposito-inammissibile-non-si-pu-sottolineare-lo-schermo-del-computer?source=1&tipo=news
[color=red][b]Riferimenti normativi.
[b]D.L. 83/2015 - L. 132/2015[/b]
Art. 16-bis - Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali.[/b][/color]
comma 9. [b]Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per
ragioni specifiche[/b]. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non
avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative
per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche
nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette
modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il
medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la
conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8,
nonché ai sensi del periodo precedente.
**********************
[color=red][b]Ministero della Giustizia
Circolare 23 ottobre 2015 - Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico[/b][/color]
Inoltre, il deposito dell’originale cartaceo di documenti già depositati mediante invio telematico potrà, comunque, rendersi necessario in diverse ipotesi.
Ci si riferisce, in particolare, all’ipotesi di cui all’art. 16-bis, comma 9, d.l. n. 179/2012, a mente del quale il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Va sottolineato, comunque, che, trattandosi, secondo la dizione di legge, di deposito di “copia cartacea di singoli atti e documenti”, esso presuppone il previo deposito mediante invio telematico.
Tale atto sarà oggetto di formale attestazione di deposito da parte della cancelleria e sarà inserito nel fascicolo cartaceo del processo.
Si può portare, poi, a titolo di esempio, la necessità di produrre l’originale cartaceo del documento la cui sottoscrizione autografa sia stata oggetto di disconoscimento. In tal caso, fermo restando, per la parte già costituita a mezzo di un difensore, l’obbligo di invio telematico, il disconoscimento operato dalla controparte onererebbe colui che avesse interesse ad avvalersi di tale documento al deposito dell’originale cartaceo, al fine di dare corso al subprocedimento di verificazione (come del resto avveniva anche in passato, essendo prassi che le parti depositassero i documenti in copia e non in originale). Tale originale cartaceo, depositato in cancelleria, andrebbe necessariamente custodito nel fascicolo precedentemente formato. Simili ipotesi si verificherebbero nell’ipotesi di disconoscimento della conformità all’originale della copia di un documento, ovvero di proposizione di querela di falso sullo stesso. Si vedrà, nel prosieguo, anche l’ipotesi del verbale di conciliazione.
L’elencazione appena fatta non è, ovviamente, esaustiva degli atti e documenti che potrebbero necessitare di deposito cartaceo.
**********************
[b]In passato Consiglio dell'Ordine e Tribunale avevano sottoscritto questo protocollo:[/b]
http://www.avvocatibustoarsizio.it/public/PROTOCOLLO%20PCT_1.pdf
[color=red][b]APPROFONDIMENTI:[/b][/color]
http://www.eclegal.it/it/pct-modalit%C3%A0-deposito-documenti
https://avvocatotelematico.wordpress.com/2015/10/13/le-copie-di-cortesia-non-regolamentate-e-le-asimmetrie-di-lettura-delle-norme/
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25921.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=24765.0
Al di là dell'ilarità, sdegno o altra reazione ... propongo un [b]TEMA GIURIDICO[/b].
L'art. 16 bis comma 9 della L. 132/2015 [color=red][b]"Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per
ragioni specifiche"[/b][/color] consente questo tipo di atti?
Siamo in presenza di RAGIONI SPECIFICHE o RAGIONI GENERICHE (la motivazione addotta sembra valida per ogni deposito telematico)?
Ricordo quanto detto dal[b] Ministero della Giustizia
Circolare 23 ottobre 2015 - Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico
[/b]
Inoltre, il deposito dell’originale cartaceo di documenti già depositati mediante invio telematico potrà, comunque, rendersi necessario in diverse ipotesi.
Ci si riferisce, in particolare, all’ipotesi di cui all’art. 16-bis, comma 9, d.l. n. 179/2012, a mente del quale il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Va sottolineato, comunque, che, trattandosi, secondo la dizione di legge, di deposito di “copia cartacea di singoli atti e documenti”, esso presuppone il previo deposito mediante invio telematico.
Tale atto sarà oggetto di formale attestazione di deposito da parte della cancelleria e sarà inserito nel fascicolo cartaceo del processo.
Si può portare, poi, a titolo di esempio, la necessità di produrre l’originale cartaceo del documento la cui sottoscrizione autografa sia stata oggetto di disconoscimento. In tal caso, fermo restando, per la parte già costituita a mezzo di un difensore, l’obbligo di invio telematico, il disconoscimento operato dalla controparte onererebbe colui che avesse interesse ad avvalersi di tale documento al deposito dell’originale cartaceo, al fine di dare corso al subprocedimento di verificazione (come del resto avveniva anche in passato, essendo prassi che le parti depositassero i documenti in copia e non in originale). Tale originale cartaceo, depositato in cancelleria, andrebbe necessariamente custodito nel fascicolo precedentemente formato. Simili ipotesi si verificherebbero nell’ipotesi di disconoscimento della conformità all’originale della copia di un documento, ovvero di proposizione di querela di falso sullo stesso. Si vedrà, nel prosieguo, anche l’ipotesi del verbale di conciliazione.
L’elencazione appena fatta non è, ovviamente, esaustiva degli atti e documenti che potrebbero necessitare di deposito cartaceo.
Tribunali, giudice bocciò istanza telematica perché "il pc non si sottolinea": Orlando avvia azione disciplinare
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/04/28/news/milano_tribunale_digitale-138654262/?rss