Data: 2016-04-20 08:56:35

Commercio itinerante

Gent.mi, a Pistoia abbiamo un regolamento relativo al commercio sulle aree pubbliche ormai obsoleto (2003) basato sul D.Lgs. 114/98, quindi contenente anche la definizione del commercio itinerante in senso canonico. Ritenendo superata la limitazione temporale della sosta, ancorché non specificata, anche alla luce dell'ormai nota sentenza del T.A.R. Lombardia n. 141 del 14/01/2014, mi chiedo, in mancanza di disciplina commerciale ad hoc, se si possa utilizzare il regolamento COSAP con l'applicazione della sanzione sulla base della mancata esclusione dal pagamento dei veicoli in sosta connessi ad occupazione di altra natura e delle occupazioni temporanee di durata superiore ad un'ora. Sarei propenso per il si, anche se ritengo che l'eventuale violazione non possa avere rilevanza ai fini del passaggio dalla categoria b) alla a) di cui all'art. 13 della L.R. 28/2005 in quanto la norma non fa parte delle "...modalità stabilite dal comune..." di cui al comma 2 del citato art. 30. In caso contrario non potrò che sollecitare l'approvazione di un regolamento che disciplini in senso assoluto la materia. Grazie per l'interessamento. Saluti

riferimento id:33700

Data: 2016-04-20 14:59:33

Re:Commercio itinerante

Secondo la sentenza del TAR che citi, la sosta massima di due ore nello stesso punto è da ritenersi legittima (l’itinerante deve diversificarsi dall’operatore in concessione). In assenza di disposizioni specifiche sul regolamento AAPP e senza dei riferimenti specifici sul quello della COSAP direi che l’applicazione della sanzione che citi è abbastanza incerta ma ci può anche stare. Sono d’accordo con te nel non applicare anche la sanzione per l’esercizio abusivo del commercio su area pubblica su posteggio in concessione, questa non sarebbe sufficientemente motivata.

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