Data: 2016-04-20 06:48:41

L'impresa che non ha partecipato alla gara di appalto ha diritto di accesso.....

L'impresa che non ha partecipato alla gara di appalto ha diritto di accesso agli atti della procedura

T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 7 aprile 2016, n. 960

http://quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000154993

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APPROFONDIMENTI

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/NormativeDiSettore?portal:componentId=22922707&portal:type=render&portal:isSecure=false&idArticolo=113&action=listaMassimePubblichePerArticolo

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5338

http://www.altalex.com/documents/news/2008/09/01/accesso-agli-atti-di-gara-anche-per-chi-poteva-ma-non-ha-partecipato

http://appaltiecontratti.uniroma2.it/wp-content/uploads/2013/05/legittimazione-accesso1.pdf

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Vedi l'art. 53 del nuovo codice dei contratti: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=33681.0

Art. 53
(Accesso agli atti e riservatezza)
1. Salvo quanto
espressamente previsto nel
presente codice, il diritto di
accesso agli atti delle procedure di
affidamento e di esecuzione dei
contratti pubblici, ivi comprese le
candidature e le offerte, è
disciplinato dagli articoli 22 e
seguenti della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Il diritto di accesso agli atti
del processo di asta elettronica può
essere esercitato mediante
l'interrogazione delle registrazioni
di sistema informatico che
contengono la documentazione in
formato elettronico dei detti atti
ovvero tramite l'invio ovvero la
messa a disposizione di copia
autentica degli atti.
2. Fatta salva la disciplina
prevista dal presente codice per gli
appalti secretati o la cui esecuzione
richiede speciali misure di
sicurezza, il diritto di accesso è
differito:
a) nelle procedure aperte, in
relazione all'elenco dei soggetti
che hanno presentato offerte, fino
alla scadenza del termine per la
presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e
negoziate e nelle gare informali, in
relazione all'elenco dei soggetti
che hanno fatto richiesta di invito o
che hanno manifestato il loro
interesse, e in relazione all'elenco
dei soggetti che sono stati invitati a
presentare offerte e all’elenco dei
soggetti che hanno presentato
offerte, fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle
offerte medesime; ai soggetti la cui
richiesta di invito sia stata respinta,
è consentito l’accesso all’elenco
dei soggetti che hanno fatto
richiesta di invito o che hanno
manifestato il loro interesse, dopo
la comunicazione ufficiale, da
parte delle stazioni appaltanti, dei
nominativi dei candidati da
invitare;
c) in relazione alle offerte,
fino all’aggiudicazione;
d) in relazione al
procedimento di verifica della
anomalia dell'offerta, fino
all'aggiudicazione.
3. Gli atti di cui al comma 2,
fino alla scadenza dei termini ivi
previsti, non possono essere
comunicati a terzi o resi in
qualsiasi altro modo noti.
4. L’inosservanza dei commi
2 e 3 per i pubblici ufficiali o per
gli incaricati di pubblici servizi
rileva ai fini dell'articolo 326 del
codice penale.
5. Fatta salva la disciplina
prevista dal presente codice, per gli
appalti secretati o la cui esecuzione
richiede speciali misure di
sicurezza sono esclusi il diritto di
accesso e ogni forma di
divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite
nell’ambito dell’offerta o a
giustificazione della medesima che
costituiscano, secondo motivata e
comprovata dichiarazione
dell’offerente, segreti tecnici o
commerciali;
b) ai pareri legali acquisiti dai
soggetti tenuti all’applicazione del
presente codice, per la soluzione di
liti, potenziali o in atto, relative ai
contratti pubblici;
c) alle relazioni riservate del
direttore dei lavori e dell’organo di
collaudo sulle domande e sulle
riserve del soggetto esecutore del
contratto;
d) alle soluzioni tecniche e ai
programmi per elaboratore
utilizzati dalla stazione appaltante
o dal gestore del sistema
informatico per le aste elettroniche,
ove coperti da diritti di privativa
intellettuale.
6. In relazione all’ipotesi di
cui al comma 5, lettere a), è
consentito l’accesso al concorrente
ai fini della difesa in giudizio dei
propri interessi in relazione alla
procedura di affidamento del
contratto.
7. Le stazioni appaltanti
possono imporre agli operatori
economici condizioni intese a
proteggere il carattere di
riservatezza delle informazioni che
le amministrazioni aggiudicatrici
rendono disponibili durante tutta la
procedura di appalto.

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