Risoluzione n. 11819 del 19 gennaio 2016 - Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71 – Requisiti professionali – Esercizio in proprio di attività d’impresa artigiana con commercializzazione del prodotto di propria produzione esclusivamente a
Lunedì, 18 Aprile 2016
[b]La risoluzione n. 11819 del 19 gennaio 2016, risponde al quesito se possa costituire requisito valido ai fini dell’avvio di attività di commercio al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo n. 59 del 2010, l’aver esercitato in proprio per almeno due anni attività d’impresa artigiana di manipolazione, conservazione, trasformazione, produzione e commercializzazione di prodotti di origine animale di propria produzione esclusivamente a grossisti.[/b]
******************
Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV “Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese”
Risoluzione n. 11819 del 19 gennaio 2016
[b]Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71 – Requisiti professionali –
Esercizio in proprio di attività d’impresa artigiana con commercializzazione del prodotto
di propria produzione esclusivamente a grossisti[/b]
Si fa riferimento alla nota a margine indicata, con la quale codesto Comune chiede se possa
costituire requisito valido ai fini dell’avvio di attività di commercio al dettaglio relative al settore
merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’articolo 71,
comma 6, lettera b) del decreto legislativo n. 59 del 2010, l’aver esercitato in proprio per almeno
due anni attività d’impresa artigiana di manipolazione, conservazione, trasformazione, produzione e
commercializzazione di prodotti di origine animale di propria produzione esclusivamente a
grossisti.
Al riguardo si precisa, in via preliminare, che il citato decreto legislativo n. 59 e successive
integrazioni e modificazioni, ai fini della verifica del possesso della qualificazione professionale,
all’articolo 71, comma 6, dispone che “L’esercizio in qualsiasi forma e limitatamente
all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico
alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in
possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) [Omissis]
b) Avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente,
esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali
imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o
alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado,
dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione
all’Istituto nazionale per la previdenza sociale.
c) [Omissis]”.
La norma, pertanto, non differenzia, ai fini dell’abilitazione professionale, fra l’attività svolta
nel settore commercio o in quello della produzione artigianale.
Appare utile, comunque precisare, che la scrivente ha avuto modo più volte di evidenziare che
l’attività svolta in qualità di titolare di impresa artigiana, nonché in qualità di dipendente qualificato
presso le medesime imprese operanti nel settore alimentare può costituire requisito valido
sempreché i soggetti richiedenti l’abilitazione abbiano svolto effettivamente attività di produzione e
manipolazione di egli alimenti e ricorrano gli altri requisiti stabiliti dal dettato normativo.
Con riferimento alla circostanza che l’impresa in questione commercializzi il proprio prodotto
esclusivamente a grossisti, si precisa che in via generale la scrivente ritiene che la pratica
professionale svolta presso un’azienda di commercio all’ingrosso possa essere valutata
positivamente ai fini richiesti anche se per l’avvio di tale attività non è più necessario il possesso del
requisito professionale.
Ritiene, altresì, che quanto evidenziato possa comunque ritenersi valido anche per la pratica
lavorativa svolta presso imprese artigiane all’ingrosso operanti nel campo del commercio
alimentare.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio