Data: 2016-04-19 19:13:18

Registro cose usate - commercio ingrosso - Risoluzione n. 11847

Risoluzione n. 11847 del 19 gennaio 2016 - Attività di commercio all’ingrosso di auto usate ai sensi dell’articolo 126 T.U.L.P.S.

Lunedì, 18 Aprile 2016
[color=red][b]La risoluzione n. 11847 del 19 gennaio 2016 reca precisazioni in merito all’attività di commercio all’ingrosso di auto usate e, nello specifico, sulla base di una nota del Ministero dell’interno, a chi spetti la vidimazione del registro di carico e scarico delle auto usate.[/b][/color]

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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese
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Risoluzione n. 11847 del 19 gennaio 2016
Oggetto: Attività di commercio all’ingrosso di auto usate ai sensi dell’articolo 126 T.U.L.P.S.
Si fa riferimento alle note, con le quali codesti enti hanno richiesto un parere in merito ad un’attività
di commercio di auto usate e, nello specifico, a chi spetti la vidimazione del registro di carico e
scarico delle auto usate.
Al riguardo, la scrivente in via preliminare, ha evidenziato che, con la nota n. 114972 del 23-6-
2014 in materia di commercio all’ingrosso in via generale, ha già precisato che il soggetto aspirante
all’avvio dell’attività di commercio all’ingrosso può utilizzare la Comunicazione Unica, ferma
restando la necessità di indicare il settore di attività e autocertificare il possesso dei requisiti di
onorabilità di cui all’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010.
Nella medesima nota ha sostenuto, altresì, che la Camera di commercio, competente per territorio,
stante la circostanza che il soggetto richiedente autocertifica il possesso dei requisiti e la
conseguente applicabilità alla fattispecie delle conseguenze penali e amministrative previste dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti
falsi, è tenuta a verificare la veridicità di quanto autocertificato in materia di requisiti, ma può
effettuare detto controllo anche a campione e a prescindere dal rispetto di termini temporali.
Ha, infine, concluso precisando che considerata la generale competenza dei Comuni in materia di
vigilanza sulle attività commerciali operanti sul territorio e quindi stante la necessità di avere
conoscenza della dislocazione delle medesime, ha ritenuto che le Camere di commercio, tenuto
conto della collaborazione con le amministrazioni pubbliche, debbono rendersi disponibili a
trasmettere le notizie relative alle attività di commercio all’ingrosso ai Comuni che eventualmente
ne facciano richiesta.
Considerato, comunque, che l’attività in questione si riferisce alla vendita all’ingrosso di beni usati,
ha altresì richiamato il parere formulato dal Ministero dell’Interno con nota n. 12020 del 7-2-2013,
nel quale è stato precisato che ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R: n. 616 del 1977 sono state
attribuite ai Comuni alcune funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tra cui, al
comma 18, la dichiarazione di commercio di cose antiche o usate di cui all’articolo 126 del
T.U.L.P.S., il quale dispone che “Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza
averne fatta dichiarazione preventiva all’autorità locale di pubblica sicurezza”.
Nella medesima nota il ministero dell’Interno ha inoltre evidenziato che trattasi di una semplice
comunicazione e non di una SCIA i cui contenuti sono indicati dall’articolo 242 del regolamento al
T.U.L.P.S., finalizzato ad agevolare i controlli di polizia.
2
Fermo quanto sopra, trattandosi, comunque, nel caso di specie di attività già operante, la richiesta di
parere ha evidenziato soprattutto la difficoltà del soggetto esercente ad ottenere la vidimazione del
registro previsto dai citati articoli 128 del T.U.L.P.S. e 247 del relativo Regolamento di attuazione.
Stante, pertanto, quanto già precisato dal Ministero dell’Interno con la citata nota n. 12020, la
scrivente ha chiesto alla medesima Amministrazione di confermare se dovesse ricadere in capo al
medesimo Ente locale anche l’incombenza della vidimazione del relativo registro.
Quest’ultima, con la nota 18731 in premessa citata, fa presente quanto di seguito si riporta.
“Si fa riferimento alla nota a margine indicata con la quale codesto Dicastero chiedeva chiarimenti
in ordine alla vidimazione del registro di carico e scarico delle auto usate e, in particolare,
sull’Autorità preposta a tale adempimento tenuto conto che rigettano la relativa competenza sia il
Comune di (…) che la locale Camera di Commercio.
Infatti, il Comune di (…) sostiene di non poter procedere alla vidimazione del sopramenzionato
registro in quanto, trattandosi di attività svolto all’ingrosso, essa dovrebbe essere attuata dalla
Camera di Commercio, che nega a sua volta ogni competenza poiché l’art. 126 t.u.l.p.s. non
sarebbe applicabile agli automezzi oggetto dell’attività di specie.
Al riguardo, come già comunicato con precedente corrispondenza del 7 febbraio 2013, richiamata
anche da codesta Direzione Generale, la dichiarazione relativa al commercio di cose antiche ed
usate, di cui al cennato art. 126 t.u.l.p.s., è passata alla competenza dei Comuni ai sensi dell’art. 19
del D.P.R. n. 616/1977.
Pertanto questo Ufficio non può che ribadire quanto già comunicato con la ministeriale
sopraindicata, precisando che [color=red][b]anche in presenza di una attività di commercio all’ingrosso
(ammesso che tale possa essere considerata quella in questione, che concerne rivendita di oggetti
usati), la comunicazione, o dichiarazione preventiva, deve essere presentata, nel caso di specie, al
Comune di (…), cui compete provvedere alla vidimazione del relativo registro di carico e scarico
delle auto usate, secondo le indicazioni contenute nell’art. 242 del Regolamento al t.u.l.p.s.”.[/b][/color]
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

riferimento id:33678

Data: 2018-03-07 08:05:21

Re:Registro cose usate - commercio ingrosso - Risoluzione n. 11847

[color=red][b]Il REGISTRO delle cose antiche/usate è IN VIGORE - Consiglio di Stato 2/3/2018 [/b][/color]

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