Risoluzione n. 34168 del 9 febbraio 2016 - Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Art. 71, comma 6 – Requisiti professionale per attività di somministrazione di alimenti e bevande accessoria all’attività principale.
Lunedì, 18 Aprile 2016
La risoluzione n. 34168 del 9 febbraio 2016, risponde al quesito se nel caso di apertura di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande accessoria ad una attività principale di cui all’art. 88 del Regio Decreto n. 773 del 1931, nello specifico una sala dedicata videolottery (VLT), sia necessario il possesso del requisito professionale ai sensi dell’articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Precisa, altresì, che l’attività di somministrazione in parola non è dotata di ingresso autonomo e che l’accesso alla sala videolottery è consentito esclusivamente ai maggiori d’età come da vigenti disposizioni in materia.
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Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese
[b]Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Art. 71, comma 6 – Requisiti
professionale per attività di somministrazione di alimenti e bevande accessoria all’attività
principale[/b]
Si fa riferimento alla richiesta di parere pervenuta per e-mail, con la quale codesto
Comune chiede se nel caso di apertura di un’attività di somministrazione di alimenti e
bevande accessoria ad una attività principale di cui all’articolo 88 del Regio Decreto n. 773
del 1931, nello specifico una sala dedicata videolottery (VLT), sia necessario il possesso del
requisito professionale ai sensi dell’articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59.
Precisa, altresì, che l’attività di somministrazione in parola non è dotata di ingresso
autonomo e che l’accesso alla sala videolottery è consentito esclusivamente ai maggiori d’età
come da vigenti disposizioni in materia.
Al riguardo, la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.
In via preliminare, richiama l’articolo 8, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 147
del 2012, con il quale è stata riformulata l’alinea del comma 6 dell’articolo 71, del decreto
legislativo n. 59 del 2010, sopprimendo, tra le altre modifiche apportate, la locuzione “anche
se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone”.
Per effetto di tale soppressione non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti
professionali elencati alle lettere a), b) e c) del comma 6 del citato articolo 71 nel caso di
attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate
non al pubblico ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti.
Con riferimento, nello specifico, all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, il
requisito professionale non può essere richiesto nel caso delle attività elencate alle lettere b),
e), f), g) ed h) del comma 6 dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, come sostituito
dal comma 7 dell’articolo 64 del decreto legislativo n. 59 del 2010, purché siano effettuate
con modalità o in spazi nei quali l’accesso è consentito solo previo possesso di un titolo di
ingresso o nei casi in cui è riservato a determinati soggetti.
Trattasi, in sostanza, delle attività svolte:
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi,
limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
e) nelle mense aziendali e negli spazzi annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere
nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno;
f) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g) nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico.
Il medesimo requisito professionale deve invece continuare ad essere richiesto nel caso di
attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte:
a) al domicilio del consumatore;
c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni
ferroviarie, aeroportuali e marittime;
d) negli esercizi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l’attività
congiunta di trattenimento e svago.
Fermo quanto sopra, considerato che nel caso oggetto della richiesta di parere l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande è accessoria all’attività prevalente di sala
videolottery, il requisito professionale deve essere richiesto.
Peraltro, nel caso di specie, l’accesso ai locali, nei quali si svolgono le attività in discorso,
è consentito ad un pubblico indifferenziato, anche se, ai sensi della normativa vigente,
maggiorenne, in quanto non è richiesto alcun titolo di ingresso o tessera soci.
Soltanto qualora l’attività di somministrazione di alimenti e bevande sia accessoria ad
un’attività principale di trattenimento e svago, alla quale può accedere solo una cerchia
determinata di persona (a titolo esemplificativo, nel caso di una discoteca, un teatro o sala
cinematografica), la scrivente ha già avuto modo di precisare con parere n. 8562 del 17
gennaio 2013, che esse rientrano fra quelle fruibili solo previo possesso di un titolo di
ingresso e quindi non assoggettabili all’obbligo del possesso del requisito professionale in
parola.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
Buongiorno,
chiediamo gentilmente un vostro supporto per l’interpretazione del requisito professionale per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande previsto dall’art 71. Nello specifico l’esercizio dell’attività per almeno due anni nel quinquennio precedente. Alla data odierna il quinquennio è da considerarsi decorrente dal 02/05/2012?
Inoltre: tali requisiti devono essere posseduti al momento di inizio dell’attività, o se vengono superati in corso d’opera va presentata SCIA con notifica di aggiornamento?
Ringrazio fin d’ora, saluti
Buongiorno,
chiediamo gentilmente un vostro supporto per l’interpretazione del requisito professionale per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande previsto dall’art 71. Nello specifico l’esercizio dell’attività per almeno due anni nel quinquennio precedente. Alla data odierna il quinquennio è da considerarsi decorrente dal 02/05/2012?
Inoltre: tali requisiti devono essere posseduti al momento di inizio dell’attività, o se vengono superati in corso d’opera va presentata SCIA con notifica di aggiornamento?
Ringrazio fin d’ora, saluti
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1) il biennio, anche non continuativo, va dimostrato dal 2 maggio 2012 (ad oggi)
2) i requisiti vanno posseduti alla data di presentazione della scia
3) i requisiti NON SI PERDONO se l'impresa avvia l'attività .... ovviamente se si presenta la scia e non si opera, IN TEORIA, si potrebbero perdere i requisiti .... ed in quel caso occorre inviare comunicazione per sostituzione del preposto (es. tizio ha precisi 2 anni dal 2/5/2012 al 2/5/2014 alla data X, presenta la scia ed è tutto OK, ma il giorno dopo slitta il termine e non ha più il biennio ma 1 anno, 11 mesi e 30 giorni ... SOLO INIZIANDO conserva i requisiti perchè il termine slitta ma matura nuovi requisiti)
Grazie, approfitto per ritornare sulla questione, chiedendo se un amministratore delegato di impresa del settore alimentare, con contratto di co.co.co. (assimilato a dipendente) può rientrare nei requisiti professionali in qualità di “dipendente qualificato addetto all’amministrazione di impresa operante nel campo alimentare”.
Grazie mille, saluti
Grazie, approfitto per ritornare sulla questione, chiedendo se un amministratore delegato di impresa del settore alimentare, con contratto di co.co.co. (assimilato a dipendente) può rientrare nei requisiti professionali in qualità di “dipendente qualificato addetto all’amministrazione di impresa operante nel campo alimentare”.
Grazie mille, saluti
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L'AMMINISTRATORE DELEGATO matura il requisito in quanto titolare dell'impresa (anche se nopn vi lavora).
Non rileva l'eventuale contratto che ha con l'impresa stessa a titolo di lavoratore