Risoluzione n. 37870 del 12 febbraio 2016 - Articolo 71 D.Lgs 59/2010 - Controlli in merito ai requisiti morali – Verifiche antimafia
Lunedì, 18 Aprile 2016
La risoluzione n. 37870 del 12 febbraio 2016 reca alcuni chiarimenti in merito ai soggetti e alle modalità di effettuazione dei controlli antimafia ai fini dell’accesso e dell’ esercizio delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Ai fini della formulazione di altri chiarimenti si rivolge al Ministero dell’Interno.
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Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
Risoluzione n. 37870 del 12 febbraio 2016
[color=red][b]Oggetto: Articolo 71 D.Lgs 59/2010 - Controlli in merito ai requisiti morali – Verifiche
antimafia[/b][/color]
Si fa riferimento alla nota, con la quale il Comune che legge per conoscenza chiede chiarimenti
in merito ad alcuni dubbi interpretativi relativamente ai controlli sul possesso dei requisiti di
accesso e di esercizio per le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ai
sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Nello specifico l’ente locale in parola sottopone una serie di richieste di parere che si riportano
di seguito.
a) Richiama le note n. 161043 dell’11-9-2015 e n. 199143 del 15-10-2015, in materia di
requisiti di onorabilità, con le quali la scrivente avrebbe sostenuto che “tali requisiti morali
devono essere posseduti, non solo dai soggetti titolari di incarichi rilevanti all’interno di una
società (nel caso di specie i componenti del collegio sindacale), ma anche dai familiari
conviventi maggiori di età di tali soggetti”.
Fermo quanto sopra, sottolinea che l’articolo 85, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del
2011, prevede il controllo dei familiari conviventi maggiori di età solo nel caso della
informazione antimafia, mentre per la verifica dei requisiti morali per l’esercizio di attività
commerciali viene richiesta la mera comunicazione antimafia, stante quanto stabilito dal
combinato disposto degli articoli 91 e 67 del medesimo decreto legislativo.
A suo avviso, pertanto, le autorizzazioni e le licenze commerciali non sembrerebbero rientrare
nella casistica indicata dall’articolo 91, comma 1, ai fini della necessaria acquisizione della
informazione antimafia e di conseguenza anche dei familiari conviventi, in quanto la norma in
questione sembra riferirsi essenzialmente ad appalti o concessioni di valore monetario
superiore a determinate soglie, o ad attività economiche critiche in quanto particolarmente
soggette ad infiltrazione mafiosa, o, altresì, ai sensi dell’articolo 100 stesso decreto legislativo,
a contratti o concessioni stipulati da enti locali sciolti per situazioni di infiltrazione mafiosa.
Al riguardo chiede conferma delle proprie interpretazioni,
b) Stante l’abrogazione del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e stante la circostanza che i
richiami alle disposizioni in esso contenuti sono da intendersi riferiti alle corrispondenti
disposizioni del decreto legislativo n. 159 del 2011, ossia all’articolo 85, si è venuta a verificare
una totale coincidenza tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia ed i soggetti per i quali deve
essere acquisito il casellario giudiziale per la presenza di reati ostativi all’esercizio del
commercio, con la conseguenza che la platea dei soggetti da controllare, rispetto a quanto
prevedeva il D.P.R. n. 252, si è notevolmente ampliata.
Ciò ha determinato, nel caso di persone giuridiche con una struttura societaria complessa “a
scatola cinese”, un allargamento esponenziale dei soggetti, ossia persone fisiche, da dover
sottoporre a verifica del casellario giudiziale.
Evidenzia, al riguardo, che quanto previsto dall’articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del
2011 e dall’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sembrerebbe non lasciare spazi
interpretativi circa la necessità di acquisire i casellari giudiziali dei soggetti con incarichi
rilevanti non solo all’interno della società titolare dell’istanza, ma anche dei soggetti persone
fisiche con incarichi rilevanti nelle società socie della medesima società istante.
Fermo quanto sopra, chiede, comunque se tale allargamento esponenziale dei soggetti
sottoposti a controllo sia effettivamente necessario e logico ai fini della verifica dei requisiti di
accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all’articolo 71.
Questo in quanto, a rigor di logica, un’attività commerciale di una srl dovrebbe essere chiusa
qualora venga rilevato un reato ostativo all’esercizio del commercio commesso da uno dei
membri del collegio sindacale della S.P.A. socia di maggioranza.
c) Durante le operazioni di controllo i soggetti da sottoporre a verifica nel caso di società,
in applicazione dell’articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, vengono estrapolati
dalle risultanze della Visura Camerale, le cui sezioni che rilevano a tal fine sono: 1. Soci e
titolari di diritti su quote e azioni; 2. Amministratori; 3. Sindaci e membri organi di controllo;
4. Titolari di altre cariche e qualifiche.
Al riguardo, chiede se nei controlli antimafia debbano essere inclusi i procuratori, i quali sono
portatori, spesso, di poteri di rappresentanza molti ampi e generali e che, fra l’altro, sono di
frequente quelli che presentano la pratica in rappresentanza della società.
L’incertezza nasce dal fatto che i procuratori non vengono esplicitamente citati ma sono senza
dubbio, in senso più lato, i rappresentanti dell’impresa.
d) Le società di revisione, di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010, compaiono nella
visura camerale nella sezione “Sindaci e membri organi di controllo” e sono soggette al
controllo circa i requisiti di onorabilità ad altro livello ed ai sensi di altre normative.
Chiede, pertanto, se tali soggetti debbano essere inclusi nei controlli antimafia.
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Al riguardo, la scrivente Direzione, precisa, in via preliminare, che ai fini dell’interpretazione
delle disposizioni in materia di controlli antimafia ha ritenuto sempre opportuno verificare le
proprie ipotesi interpretative con codesto competente Ministero dell’Interno.
In tal senso, ha sempre ritenuto opportuno, altresì, divulgare le note pervenute in risposta alle
proprie richieste.
In ogni caso, considerata la delicatezza della questione segnalata che, ovviamente, ove non
correttamente esplicitata, può comportare applicazioni non conformi al dettato normativo, si
ritiene di ribadire nonché precisare ulteriormente l’ipotesi della scrivente Direzione Generale
sulla correlazione tra le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 (c.d. Codice
Antimafia) e quelle che individuano i requisiti di onorabilità ai fini dell’avvio di un’attività
commerciale, di cui all’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, pregando codesto
Ministero dell’Interno di far conoscere alla scrivente Direzione il proprio avviso.
a) Con riferimento al quesito di cui alla lettera a) si evidenzia quanto segue.
L’articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, al comma 2, elenca i soggetti cui deve
riferirsi la documentazione antimafia.
Tale documentazione, ai sensi dell’articolo 84, comma 1, è costituita dalla comunicazione
antimafia e dall’informazione antimafia.
Nello specifico, ai sensi del comma 2 “La comunicazione antimafia consiste nell’attestazione
della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’articolo 67”.
Ai sensi del successivo comma 3 “L’informazione antimafia consiste nell’attestazione della
sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’articolo 67, nonché (…) nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di
infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese
interessate indicati nel comma 4”.
Ai sensi del comma 3, dell’articolo 85, solo in caso di informazione antimafia, questa deve
riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti elencati in precedenza.
Peraltro, l’articolo 91, che disciplina l’informazione antimafia, dispone che: “I soggetti di cui
all’articolo 83, commi 1 e 2 (ovvero le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e così via)
devono acquisire l’informazione di cui all’articolo 84, comma 3, prima di stipulare, approvare
o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti
indicati nell’articolo 67, il cui valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive
comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture,
indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per
lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi,
finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di
attività imprenditoriali;
c) superiore a 150.000 euro per l’autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi,
concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture
pubbliche”.
Ad avviso della scrivente, tali disposizioni devono essere interpretate in combinato disposto
con quanto sancito dall’articolo 89, il quale, al comma 1, dispone che “Fuori dei casi in cui è
richiesta l’informazione antimafia, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture
dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono
stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale
l’interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o
di sospensione di cui all’articolo 67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità
di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
Al successivo comma 2, prevede, altresì, che ”La predetta dichiarazione è resa dell’interessato
anche quanto gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:
a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su
segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione
competente;
b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso (…)”.
Da quanto sopra, ad avviso della scrivente, nel caso del settore relativo alle attività commerciali
e di somministrazione di alimenti e bevande assoggettabili a SCIA e al silenzio-assenso, deriva
che:
• ai fini della verifica del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dall’articolo 71 del
decreto legislativo n. 59 del 2010, è ammissibile l’autocertificazione antimafia;
• nei medesimi casi di attività l’autocertificazione antimafia non è prescritta per i familiari
conviventi;
• con riferimento all’ “interessato” indicato nell’articolo 89 del decreto legislativo n. 159,
ovvero colui che ai sensi del citato articolo deve attestare che nei propri confronti non
sussistano cause ostative ai sensi dell’articolo 67 del medesimo decreto, le dichiarazioni
antimafia possono essere rese dal soggetto obbligato al possesso dei requisiti morali che, in
caso di ditta individuale, è il titolare o l’eventuale persona preposta all’attività commerciale, in
caso di società, associazioni od organismi collettivi, è il legale rappresentante o altra persona
preposta all’attività commerciale o tutti i soggetti ora individuati dall’articolo 85 del decreto
legislativo n. 159.
b) Con riferimento al quesito di cui alla lettera b) si evidenzia quanto segue.
Con l’abrogazione del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, il quale, all’articolo 2, comma 3,
elencava, oltre al legale rappresentante e ad altra persona preposta all’attività commerciale,
tutti i soggetti tenuti al possesso dei requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 71 del
decreto legislativo n. 59 del 2010, i richiami in esso contenuti, ai sensi dell’articolo 116 del
decreto legislativo n. 159 del 2011, sono da intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni
del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero all’articolo 85, con la conseguenza che la platea
dei soggetti da controllare, rispetto a quanto prevedeva il D.P.R. n. 252, si è notevolmente
ampliata.
In conseguenza di quanto sopra, resta il controllo sul collegio sindacale, ai sensi del comma 2-
bis dell’articolo 85, come peraltro precisato da codesto Ministero dell’Interno con la nota n.
5894 del 14-8-2015, nella quale ha chiarito che “per quanto riguarda l’individuazione, nelle
compagine societarie, dei soggetti che devono essere sottoposti alla verifica dei requisiti di
onorabilità, è appena il caso di evidenziare che l’art. 85 del Codice delle leggi antimafia (il
quale ha sostituito l’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 252/1998) ha incluso, a seguito della
modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, lettera b), n. 1 del decreto legislativo 15 novembre
2012, n. 218, i membri del collegio sindacale delle associazioni e società di qualunque tipo fra
coloro che devono essere in possesso dei requisiti necessari per il rilascio della
documentazione antimafia”.
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Con riferimento ai quesiti di cui alle lettere c) e d), ossia se nei controlli antimafia debbano
essere inclusi i procuratori, i quali sono portatori, spesso, di poteri di rappresentanza molti ampi
e generali e che, fra l’altro, sono di frequente quelli che presentano la pratica in rappresentanza
della società, nonché se anche le società di revisione, di cui al decreto legislativo n. 39 del
2010, devono essere incluse nei controlli antimafia, si resta in attesa del parere di codesto
Ministero.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio