Data: 2016-04-19 19:02:48

Ris. 271187 del 14 dicembre 2015 - Attività di commercio su area pubblica

Risoluzione n. 271187 del 14 dicembre 2015 - Attività di commercio su area pubblica – Quesito in materia di sanzioni

Lunedì, 18 Aprile 2016
[b]La risoluzione n. 271187 del 14 dicembre 2015 reca chiarimento in merito alle sanzioni applicabili in caso di violazioni della disciplina in materia di commercio sulle aree pubbliche.[/b]

Allegato : Risoluzione n. 174133 del 28 settembre 2015 allegata alla risoluzione n. 271187

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Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

Risoluzione n. 271187 del 14 dicembre 2015
[b]Oggetto: Attività di commercio su area pubblica – Quesito in materia di sanzioni
Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesto Comune chiede un
parere in merito alle sanzioni previste in caso di violazione della disciplina in materia di
commercio sulle aree pubbliche.[/b]

Fa presente, nello specifico, che la normativa regionale, ossia l’articolo 143, comma 1,
della legge (…) prevede, oltre al pagamento di una sanzione, il sequestro cautelare delle
attrezzature e delle merci, nonché degli automezzi usati dai sanzionati, a differenza della
normativa statale che prevede, oltre alla sanzione, la sola confisca delle attrezzature e della
merce.
Chiede, pertanto, se l’autorità Amministrativa Comunale, possa valutare
discrezionalmente l’adozione del procedimento di confisca, ovvero non procedere a tale misura
stante la circostanza che il sanzionato ha già provveduto al pagamento della sanzione
pecuniaria, peraltro di importo alquanto elevato, tenuto conto, altresì, che le sanzioni pecuniarie
di tale specie non vengono quasi mai versate poiché gli operatori commerciali abusivi si
presentano nullatenenti e indenni da pignoramenti al momento dell’esecuzione coattiva.
Al riguardo, la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.
Si richiama, in via preliminare, l’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del
1998, il quale recita che “Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la
prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché
senza l’autorizzazione o il permesso di cui all’articolo 28, commi 9 e 10, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e
con la confisca delle attrezzature e della merce”.
Appare evidente, pertanto, che la disposizione citata fa espresso riferimento
esclusivamente alle “attrezzature” e tra queste non è annoverabile il veicolo.
Di conseguenza, la scrivente Direzione non può che ribadire quanto peraltro già espresso
con parere n. 174133 del 28-9-2015, che si allega, ovvero che ai sensi della disciplina nazionale
vigente non è ammissibile procedere al sequestro ed alla successiva confisca del mezzo
utilizzato dall’esercente sull’area pubblica.
Fermo quanto sopra, la scrivente, però, non può che prendere atto del fatto che la legge
n. 1 del 2007 della Regione (…) risulta attualmente vigente e prevede anche il sequestro
cautelare degli automezzi usati dai sanzionati.
Pertanto, ad avviso della scrivente, codesto Comune non potrebbe esimersi dall’applicare
tale norma nel proprio ambito territoriale, salvo interpretare la disposizione come riferita solo a
specifiche esigenze cautelari, e pertanto non automatica, e comunque da far cessare o non
applicare ove, come nel caso di specie, tale esigenza cautelare possa ritenersi venuta meno
anche per effetto dell’intervenuto pagamento della sanzione.
La presente nota è comunque inviata anche alla Regione (…), alla quale si ritiene di
evidenziare che la citata disposizione regionale in materia di sanzioni, ove interpretata in
maniera difforme dalla corrispondente disposizione statale, determinerebbe una inevitabile
disparità di trattamento che, ad avviso della scrivente, non è giustificabile neanche in termini di
esigenze di tutela di motivi imperativi di interesse generale e di proporzionalità della misura
stessa.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio

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