Data: 2016-04-19 18:50:14

Attività di massaggi Thuina o Thai Massage - Risoluzione n. 80994 del 22 marzo

Risoluzione n. 80994 del 22 marzo 2016 - Attività di massaggi Thuina o Thai Massage ovvero massaggi rivolti al benessere della persona.

Lunedì, 18 Aprile 2016

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Ministero dello Sviluppo Economico
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Risoluzione n. 80994 del 22 marzo 2016
[color=red][b]Oggetto: Attività di massaggi Thuina o Thai Massage ovvero massaggi rivolti al benessere della persona[/b][/color]

Si fa riferimento alla nota inviata a mezzo PEC per competenza da parte dell’Associazione in
copia conoscenza, la quale richiede a codesto Comune l’immediato dissequestro dei locali nei quali
viene svolta, in nome e per conto di un’associata, l’attività di Tuina o Thai Massage, ovvero di
massaggi rivolti al benessere della persona.
L’Associazione in parola evidenzia come l’operato sequestro cautelativo risulti illogico ed
immotivato, in quanto ispirato ad un non corretto approfondimento di leggi e disposti che
sottendono sia all’attività di estetista, sia all’attività in discipline bio-naturali, stante la circostanza
che la disciplina esercitata, ossia il massaggio Tuina, non è disciplinata dalla legge n. 1 del 1990,
relativa all’attività di estetista.
Riferisce, infatti, che nel verbale di ispezione del 19-2-2016 non risultano individuati elementi
oggettivi concreti in base ai quali sia possibile qualificare, senza tema di smentita, come “estetici” i
massaggi ivi eseguiti, essendo questi, invece, rivolti a favorire il raggiungimento, il miglioramento e
la conservazione del benessere fisico e non potendo, pertanto, essere considerati né estetici, né
terapeutici.
Riferisce, altresì, che nel medesimo verbale è stata posta in risalto la circostanza che
l’Associazione in copia conoscenza non sia risultata iscritta nell’elenco delle associazioni
professionali pubblicato nel sito internet dello scrivente Ministero ai sensi della legge n. 4 del 2013.
Sottolinea, infine, quanto scaturito dalla sentenza della Corte Costituzionale del 10 luglio
2007, n. 300, che espresse l’incostituzionalità della L.R. veneto n. 19 del 6-10-2006, recante
“Interventi per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali”, in quanto costituente nuove
professioni di esclusiva competenza statale.
Al riguardo, la scrivente Direzione, per quanto di propria competenza, rappresenta quanto
segue.
In via preliminare si evidenzia che con la nota n. 68457 del 14-5-2015, inviata anche al
competente Ministero della Salute, ha sostenuto che in mancanza di specifiche disposizioni
legislative, le attività di massaggi non riconducibili alle tipologie di massaggi aventi finalità di
carattere terapeutico o di miglioramento e protezione dell’aspetto estetico, ma riguardanti il più
generico mantenimento di una naturale condizione di benessere, non dovessero essere sottoposte a
specifiche restrizioni all’esercizio, quali ad esempio il titolo abilitante alla professione di estetista,
fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle generali norme igienico-sanitarie applicabili, nonché ogni
eventuale profilo demandato alle disposizioni regionali o comunali (ad esempio relativamente
all’idoneità dei locali).
Nella medesima nota, altresì, la scrivente ha richiamato la circostanza che il Ministero della
Salute, con la nota n. 36979 del 7-8-2013, ha precisato che l’attività del massaggio thailandese non
è annoverabile tra le prestazioni sanitarie, poiché non ha finalità terapeutica, né tanto meno finalità
estetica, concordando, quindi, con la scrivente Direzione Generale sulla non applicabilità della
disciplina dell’attività di estetista ai centri di massaggio thailandesi.
Infine, con nota n. 117339 del 14-7-2015, la scrivente Direzione ha avuto modo di ritenere
che l’attività di operatore di massaggi Tuina dovesse essere inserita nell’ambito più ampio della
categoria delle c.d. “Discipline Bio-Naturali”, non regolamentate a livello nazionale.
Per effetto di tale circostanza, molte Regioni hanno disciplinato la materia.
Peraltro, stante l’assenza di dati normativi in questo specifico settore la Corte Costituzionale
ha censurato di illegittimità costituzionale quelle leggi regionali che hanno violato il principio
sancito nella sentenza n. 153 del 2006, secondo il quale “L’individuazione delle figure
professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere
necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di
quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale”, da ciò derivando
che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali.
Fermo quanto sopra, appare utile evidenziare anche che con la sentenza n. 2904 del 2014 il
T.A.R. Sicilia – Palermo, ha escluso l’afferenza al campo estetico o sanitario dell’attività di
massaggio rientrante nel campo delle discipline bio-naturali, chiarendo così l’estraneità della
materia oggetto del giudizio al campo della disciplina di attività di estetista di cui alla legge n. 1 del
1990.
[b]In conclusione, con riferimento alla legge n. 4 del 2013, si precisa che ai sensi della
medesima, è competenza dello scrivente Ministero individuare se le singole attività professionali
siano rientranti nell’ambito di applicazione della stessa legge, definito dall’articolo 1, comma 2.
L’iscrizione nell’elenco delle associazioni professionali pubblicato sul sito internet dello
scrivente Ministero, così come previsto dalla medesima legge, non è obbligatoria e pertanto tale
mancanza non può avere ricadute ai fini dell’esercizio dell’attività.[/b]
Stante quanto sopra esplicitato,[color=red][b] la scrivente Direzione non può che ribadire quanto già
espresso, ossia che l’attività di massaggiatore, quando non rientra in quanto previsto dalla legge n. 1
del 1990 (dunque non è di tipo estetico) e quando non può essere considerata alla stregua di una
attività sanitaria (pertanto priva di carattere terapeutico-riabilitativo), è da considerarsi libera e
suscettibile di ricadere nell’ambito della legge n. 4 del 2013.[/b][/color]
In ogni caso, la presente nota è inviata anche a codesto Ministero della Salute per eventuali e
ulteriori determinazioni.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

riferimento id:33670

Data: 2016-07-31 09:14:53

Re:Attività di massaggi Thuina o Thai Massage - Risoluzione n. 80994 del 22 marzo

MASSAGGI "TUINA" non rientrano nella disciplina dell'estetista - CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 26 luglio 2016 n. 3378

[img width=300 height=150]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p240x240/13686688_10210736350114132_4939787816365900456_n.jpg?oh=1a818343901d91e6eed86a379cdaac82&oe=582415E2[/img]

Ecco alcuni passaggi:

Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico».

La corretta lettura della disposizione porta a concludere che indistintamente tutti i trattamenti ivi descritti siano immediatamente diretti all’unitario scopo di eliminare o ridurre gli inestetismi presenti sul corpo umano; cioè che grazie alla praticata attività, l’aspetto estetico sia modificato «attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti». Ma questa essenziale finalità appare estranea alle manipolazioni rientranti tra quelle proprie del massaggi Tuina, che non perseguono quell’obiettivo.

Si è dunque, per quelli, estranei al rilievo legale della professione di estetista e alla relativa regolamentazione ai sensi della rammentata legge n. 1 del 1990.

LINK: http://buff.ly/2aG85IU

riferimento id:33670

Data: 2016-09-01 12:23:32

Re:Attività di massaggi Thuina o Thai Massage - Risoluzione n. 80994 del 22 marzo

Attività di massaggi Thuina o Thai Massage - Risoluzione n. 138831 del 18/5/2016

Illegittimo sequestro e sanzione

http://buff.ly/2bVU8ac

riferimento id:33670
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