In merito all’apertura di una PIZZERIA si precisa, dall’estratto di PGT si evince che la zona interessata è ricompresa in area a prevalente uso terziario, regolata dall’art. 2.1.5 del Piano delle Regole del Comune, dove si evincono le destinazioni compatibili per l’area, che sono:
[b]Destinazione d’uso:[/b]
- terziario commerciale e direzionale in tutte le sue specificazioni, ricettivo alberghiero
In conformità alla L.R. 12/2005 le destinazioni non espressamente vietate devono essere considerate compatibili.
[b]Destinazioni d’uso non compatibili: [/b]
a) residenza
b) residenziale di servizio
c) produttiva
d) artigianale di servizio
em1) esercizio di vicinato
h) logistica
l) ricettiva minore
p) per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale di livello sovracomunale
q) agricola
[b]Le altre destinazioni d’uso indicate nel PGT sono:[/b]
em) commerciale attività di vendita al minuto, esercitata in unità funzionali con diverse superfici di vendita:
em2) medie strutture di prossimità, con superficie di vendita tra mq 251 e mq 600;
em3) medie strutture di rilevanza locale, con superficie di vendita tra mq 601 e mq 2.500;
em4) grandi strutture a rilevanza intercomunale, con superficie di vendita tra mq 2.501 e mq 4.000;
em5) grandi strutture a rilevanza provinciale, con superficie di vendita tra mq 4.001 e mq 10.000;
em6) grandi strutture a rilevanza interprovinciale, con superficie di vendita tra mq 10.001 e mq 15.000;
em7) grandi strutture a rilevanza regionale, con superficie di vendita superiore a mq 15.000;
em8) centro commerciale, definito come media o grande struttura di vendita nella quale due o più attività di commercio al dettaglio sono inserite in una struttura avente destinazione specifica, infrastrutture comuni e spazi di servizio unitari; per superfici di vendita del centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi a dettaglio in esso inseriti;
ei) attività di vendita all’ingrosso;
f) deposito di materiali (attività di deposito o di custodia di materiali e di merci in ambienti chiusi);
g) per esposizione (attività di esposizione di materiale e di merci senza attività di vendita);
i) direzionale di piccola dimensione (attività di intermediazione e di prestazione di servizi, quali ad
esempio le attività assicurative, bancarie, professionali, di elaborazione e gestione di dati, giornalistiche, di produzione radiofonica e televisiva, esercitate in unità funzionali con una Slp non eccedente i mq 300
j) direzionale di grande dimensione (attività direzionale esercitata in unità funzionali con una Slp eccedente i mq 301);
k) ricettiva alberghiera (alberghi, residence e motel);
m) per insediamenti privati di interesse collettivo (quali, ad esempio, centri sportivi, culturali, ricreativi sociali, sedi di associazioni);
n) per attività assistenziale - sanitarie private (quali, ad esempio, cliniche, laboratori di analisi);
o) per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale di livello comunale;
st) servizi tecnologici e speciali e infrastrutture per la mobilità di interesse pubblico.
[i][b][u]che quindi potrebbero, essere considerate compatibili.[/u][/b][/i]
Da una ricerca effettuata abbiamo verificato che:
i bar, ristoranti, le trattorie, ecc. sono di solito ricompresi nella voce: “Attività di somministrazione di alimenti e bevande”, con la quale si indente la vendita per consumo sul posto di alimenti e bevande che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico appositamente attrezzata.
la voce “Attività di somministrazione di alimenti e bevande” non viene inserita all’art. 1.4 del vigente Piano delle Regole del Comune, tuttavia la stessa può a nostro parere, essere ricompresa nelle categorie “em) commerciale attività di vendita al minuto” ed in particolare “em1) esercizi di vicinato, con superficie di vendita minore o uguale a mq. 150”, che quindi non è ammessa in area a prevalente uso terziario.
E’ corretta la nostra interpretazione oppure l’attività di PIZZERIA è comunque ammissibile/compatibile?
Nella descrizione delle destinazioni d'uso appare: "terziario commerciale e direzionale in tutte le sue specificazioni"
La somministrazione (in forma di pizzeria) è una attività COMMERCIALE e pertanto, non essendo fra le destinazioni vietate ... appare compatibile
Del resto la norma vieta solo il commerciale nella forma del vicinato.
Grazie per il chiarimento, aggiungo solo questa precisazione: se il Comune ha meno di 5000 abitanti e se il locale ha una superficie inferiore ai 150 mq.?
riferimento id:33661
Grazie per il chiarimento, aggiungo solo questa precisazione: se il Comune ha meno di 5000 abitanti e se il locale ha una superficie inferiore ai 150 mq.?
[/quote]
A mio avviso la risposta è la stessa. In questo caso la compatibilità è data dalla definizione:
[color=red][b]Destinazione d’uso:
- terziario commerciale e direzionale in tutte le sue specificazioni, ricettivo alberghiero[/b][/color]
Qui non si può assimilare all'esercizio di vicinato perchè vi è un riferimento diretto nella descrizione della destinazione d'uso.
QUINDI è sempre compatibile qualunque sia la superficie.