In merito all’apertura di un BAR si precisa: dall’estratto di PGT si evince che la zona interessata è ricompresa in area a prevalente uso produttivo, regolata dall’art. 2.1.4 del Piano delle Regole del Comune, dove si evincono le destinazioni compatibili per l’area, che sono:
[b]Destinazione d’uso compatibili:[/b]
- produttiva
In conformità alla L.R. 12/2005 le destinazioni non espressamente vietate devono essere considerate compatibili.
[b]Destinazioni d’uso non compatibili: [/b]
a) residenza
d) artigianale di servizio
em1) esercizio di vicinato
em3) medie strutture di rilevanza locale
em4) grandi strutture a rilevanza intercomunale
em5) grandi strutture a rilevanza provinciale
em6) grandi strutture a rilevanza interprovinciale
em7) grandi strutture a rilevanza regionale
em8) centro commerciale
h) logistica
k) ricettiva alberghiera
l) ricettiva minore
m) per insediamenti privati di interesse collettivo
n) per attività assistenziali-sanitarie private
q) agricola
[b]- le altre destinazioni d’uso indicate nel PGT sono:[/b]
b) residenziale di servizio;
em) commerciale attività di vendita al minuto, esercitata in unità funzionali con diverse superfici di vendita:
em2) medie strutture di prossimità, con superficie di vendita tra mq 251 e mq 600;
ei) attività di vendita all’ingrosso;
f) deposito di materiali (attività di deposito o di custodia di materiali e di merci in ambienti chiusi);
g) per esposizione (attività di esposizione di materiale e di merci senza attività di vendita);
i) direzionale di piccola dimensione (attività di intermediazione e di prestazione di servizi, quali ad
esempio le attività assicurative, bancarie, professionali, di elaborazione e gestione di dati, giornalistiche, di produzione radiofonica e televisiva, esercitate in unità funzionali con una Slp non eccedente i mq 300
j) direzionale di grande dimensione (attività direzionale esercitata in unità funzionali con una Slp eccedente i mq 301);
o) per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale di livello comunale;
p) per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale di livello sovracomunale;
st) servizi tecnologici e speciali e infrastrutture per la mobilità di interesse pubblico.
che potrebbero, essere considerate compatibili.
Da una ricerca effettuata abbiamo verificato che:
i BAR, ristoranti, le trattorie, ecc. sono di solito ricompresi nella voce: “Attività di somministrazione di alimenti e bevande”, con la quale si indente la vendita per consumo sul posto di alimenti e bevande che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico appositamente attrezzata.
la voce “Attività di somministrazione di alimenti e bevande” non viene inserita all’art. 1.4 del vigente Piano delle Regole del Comune, tuttavia la stessa può a nostro parere, essere ricompresa nelle categorie “em) commerciale attività di vendita al minuto” ed in particolare “em1) esercizi di vicinato, con superficie di vendita minore o uguale a mq. 150”, che quindi non è ammessa in area a prevalente uso produttivo.
E’ corretta la nostra interpretazione oppure l’attività di BAR è comunque ammissibile/compatibile?
Pare che vi siate completamente dimenticati la SOMMINISTRAZIONE .... :D :D :D :D
In questo caso però a mio avviso è chiara la volontà del programmatore di NON ritenere compatibile l'insediamento di un BAR (somministrazione) in quanto la destinazione d'uso compatibile è PRODUTTIVA e non commerciale.
In questo senso, in mancanza di altra specificazione, la somministrazione in bar va assimilata al VICINATO (espressamente non compatibile).
TUTTAVIA non escludo un margine di possibile ricorso.