Data: 2016-04-19 10:09:44

CARABINIERE: ha una relazione extraconiugale - giusta (per il TAR) la mancata ..

CARABINIERE: ha una relazione extraconiugale - giusta (per il TAR) la mancata promozione

[i]Il comportamento nella vita privata del militare dell’Arma assume rilievo ai fini disciplinari, per contrasto con l’art. 14 del Regolamento di Disciplina Militare (scarso senso di responsabilità) e l’art. 423 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri (per aver mantenuto nella vita privata un contegno tale da ingenerare rimarchi) e delle valutazioni della meritevolezza della promozione al grado superiore in quanto la condotta, anche al di fuori del servizio, del Carabiniere deve essere valutata secondo il più rigoroso parametro dell’esigibilità relativa ad un appartenente all’Arma; ciò in quanto occorre tener conto, in una prospettiva funzionale, dell’esigenza di tutela dei “valori” dell’Istituzione di appartenenza da cui dipende l’alto grado di fiducia che questa gode da parte dei consociati; quindi devono essere valutati non solo i comportamenti che attengono direttamente sullo svolgimento dei compiti di repressione dei reati e di mantenimento dell’ordine pubblico, ma anche quelli che siano comunque suscettibili di incidere sul prestigio di cui le forze dell’ordine devono godere presso l’opinione pubblica. anche se la notorietà della vicenda non èe dipesa dalla volontà del ricorrente ma da scelta della sua ex amante in quanto, ai fini della decisione in merito all’avanzamento, assumeva importanza determinante il risultato oggettivo realizzatosi, cioè la perdita di credibilità a seguito dei fatti, indipendentemente dall’autore della propagazione della notizia. Quindi l’imputabilità ad altri della divulgazione, non vale ad eliminare la connotazione negativa attribuita ai fatti addebiti al ricorrente né l’avvenuta lesione dell’immagine dell’Arma nello specifico contesto ambientale.[/i]

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[color=red][b]TAR Lazio - Roma bis, sez. I bis - sent. 19 febbraio 2016 n. 2218[/b][/color]

N. 02218/2016 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9253 del 2007, proposto da:
C., rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Chiarini, Daniele Cirulli, con domicilio eletto presso Daniele Cirulli in Roma, Via Lucrezio Caro, 50;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado superiore nell’aliquota 31.12.2006.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 10 dicembre 2015 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

[b]Il Maresciallo ricorrente impugna gli atti della Commissione di Valutazione e Avanzamento con cui, all’esito della seduta del 25.6.2007, ha espresso nei suoi confronti un giudizio di non idoneità alla promozione al grado superiore – e l’ha conseguentemente escluso dal Quadro di avanzamento “per anzianità” nell’aliquota 31.12.2006 disponendo che l’interessato dovesse essere nuovamente valutato con l’aliquota del 31.12.2007 – – perché, secondo la predetta Commissione, avrebbe evidenziato “carenze comportamentali incorrendo in sanzione disciplinare di corpo” e pertanto “non offre garanzie di ben esercitare le funzioni del grado superiore”.[/b]

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: eccesso di potere per difetto di imparzialità nell’istruttoria; carenza di trasparenza; travisamento dei fatti; illogicità ed incongruità’ della motivazione; violazione dei principi sul procedimento amministrativo e del diritto di difesa; violazione del principio di proporzionalità; mancata valutazione dei precedenti di servizio positivi; sviamento di potere.

In sostanza il ricorrente rappresenta di aver sempre ricevuto il positivo apprezzamento dei superiori e di non essere mai incorso in vicende suscettibili di valutazione negativa: non possono, a suo dire, essere valutati negativamente sul piano della progressione professionale alcune vicende – che hanno condotto all’irrogazione di una sanzione di corpo – attinenti alla vita privata e che non hanno avuto risonanza all’esterno dell’Amministrazione e comunque, se ciò è avvenuto, non è a lui imputabile in quanto la notizia è stata diffusa da terzi (cioè dalla donna con cui intratteneva una relazione extraconiugale).

[color=red][b]Si tratta di una relazione extraconiugale e quindi di fatti privati che non sono stati pubblicizzati dal ricorrente, ma dalla stessa interessata[/b][/color]; di conseguenza, non essendo la diffusione della notizia dipesa da volontà del ricorrente, il fatto di aver intrattenuto tali rapporti non avrebbe dovuto ostacolare la sua progressione in carriera. Secondo l’interessato, nel bilanciamento degli elementi c.d. favorevoli e quelli c.d. contrari da valutare, la Commissione di Avanzamento avrebbe dovuto considerare che la vicenda in questione non ha avuto riscontro esterno e non ha in alcun modo pregiudicato il buon andamento del servizio ovvero ostacolato lo svolgimento dei compiti assegnatigli; non ha leso l’immagine ed il prestigio dell’Arma. Né rileva la circostanza che per il c.d. fatto di vita privata egli abbia patito una sanzione disciplinare in quanto il giudizio di inidoneità alla progressione in carriera si fonda su un’assiomatica ed immotivata valutazione prognostica formulata sulla base di generiche e non meglio specificate carenze comportamentali; non potendosi attribuire una simile rilevanza alle vicende extraconiugali vissute, da parte sua, con assoluto riserbo. Peraltro per gli stessi fatti il ricorrente è stato sottoposto a processo penale conclusosi con l’archiviazione della notizia di reato in sede di indagini preliminari per inattendibilità della denunciante, che invece in sede di audizione nel procedimento disciplinare era stata considerata dall’Amministrazione attendibile tanto da portare all’irrogazione della sanzione disciplinare di corpo.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata depositando documentazione ed un rapporto difensivo.

All’udienza pubblica del 10.12.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

Costituisce oggetto di impugnativa il giudizio di inidoneità alla promozione per anzianità espresso nei confronti del ricorrente dalla Commissione di valutazione ed avanzamento ai sensi dell’art. 34 co. 1 legge 212/1983 nella seduta del 25.6.2007 ed il conseguente provvedimento di esclusione del ricorrente dall’avanzamento “per anzianità” nell’aliquota 31.12.2006, con conseguente rinvio alla valutazione nell’aliquota del 31.12.2007 ai sensi dell’art. 34 co. 5 e s. della legge 212/1983.

Secondo l’interessato il giudizio in parola, espresso dalla predetta Commissione in quanto egli avrebbe evidenziato “carenze comportamentali incorrendo in sanzione disciplinare di corpo” e pertanto “non offre garanzie di ben esercitare le funzioni del grado superiore”, sarebbe immotivato, irragionevole e sproporzionato rispetto alla gravità dei fatti commessi e nonché manifestamente ingiusto nella misura in cui non tiene conto della natura meramente privata dei comportamenti contestategli e della non imputabilità all’interessato della divulgazione all’esterno dei fatti, dipesa unicamente da ritorsione della donna con cui aveva intrapreso la relazione, la quale, delusa lo aveva denunciato ai superiori determinandone la sottoposizione a procedimento disciplinare – conclusosi con l’irrogazione di una sanzione di corpo (consegna semplice per 2 gg) – e a processo penale, conclusosi con l’archiviazione.

[b]La prospettazione del ricorrente non merita condivisione.[/b]

Innanzitutto, per quanto riguarda le ragioni dell’atto impugnato, va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il giudizio di non idoneità – espresso all’unanimità dalla Commissione di valutazione ed avanzamento – non è stato determinato sulla base dell’unica considerazione delle vicende sopra riportate, ma è stato formulato tenendo conto anche, nella valutazione complessiva di natura prognostica demandata a tale organo collegiale, delle capacità dimostrate e del rendimento in servizio come risultano dalla documentazione matricolare e caratteristica ai sensi dell’art. 33 della precitata legge 212/83. Al riguardo, nel proprio rapporto difensivo, l’Amministrazione rappresenta che i precedenti di carriera del ricorrente non sono lusinghieri, non avendo l’interessato mai conseguito la qualifica apicale – anzi ha addirittura conseguito “inferiore alla media” dal 25.8.1992 al 2.2.1993 – e riportando nella documentazione caratteristica utile per la tornata valutativa in contestazione solo “superiore alla media” peraltro con apprezzamenti in termini “medi” delle diverse voci interne considerate per formulare i giudizi complessivi (schede valutative n. 3 e 4 e rapporto informativo n. 5 in cui riporta un apprezzamento molto modesto come ispettore “in fase di consolidamento professionale” e dal rendimento solo “comunque soddisfacente”).

Gli elementi di valutazione rappresentati dall’Amministrazione trovano riscontro nella documentazione caratteristica depositata in giudizio, da cui si evince che il ricorrente non ha conseguito un elevato livello di apprezzamento da parte dei superiori, che hanno sempre ritenuto le capacità ed il rendimento lavorativo del ricorrente normalmente soddisfacente, quindi non indicativo di particolari attitudini a svolgere le funzioni del grado superiore.

Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il giudizio di inidoneità in contestazione non si fonda solo sulla negativa valutazione delle “qualità morali” dimostrate nell’occasione della vicenda extraconiugale, bensì dal complessivo apprezzamento dell’insieme di qualità e capacità dimostrate in servizio, in particolare di quelle attinenti all’area più strettamente professionale (buon senso, riservatezza, spirito di collaborazione, impegno ed esemplarità) che non sono state valutate al massimo livello. Non si può perciò condividere la tesi del ricorrente che l’Amministrazione si sia basata su un’unica vicenda di carattere strettamente privato, immotivatamente attribuendogli un valore eccessivamente penalizzante e senza effettuare una valutazione globale della vicenda e delle sue qualità personali e capacità professionali dimostrate in servizio. Al contrario, il giudizio di inidoneità risulta essere stato espresso in base alla considerazione complessiva delle capacità, dei risultati e del rendimento lavorativo del ricorrente, che sono state giudicate sufficientemente al grado rivestito, ma non di livello tale da poterlo ritenere capace di svolgere adeguatamente le funzioni del grado superiore. Ne consegue che il provvedimento impugnato risulta sufficientemente sorretto dalle ragioni soprarichiamate.

Non sono comunque neppure condivisibili gli ulteriori profili di censura dedotti dal ricorrente in merito alle vicende richiamate (che, come si è detto, non costituiscono la ragione determinante il rinvio dell’avanzamento). Gli episodi in cui il ricorrente è stato coinvolto sono già stati considerati sotto il profilo disciplinare dall’Amministrazione che, per il comportamento tenuto dal ricorrente, l’ha ritenuto meritevole della sanzione di corpo della consegna per due giorni – punizione che non è stata impugnata dal ricorrente – per violazione dell’obbligo di contegno nella vita privata previsto dall’art. 423 del Regolamento dell’Arma.

La circostanza dell’intervenuta archiviazione del processo penale a carico del ricorrente per l’inattendibilità della denunciante assume rilievo solo sul piano delle conseguenze penali allo specifico reato ascritto all’interessato, ma non comporta il venir meno dei fatti (relazione extraconiugale che ha suscitato reazioni negative nella cittadinanza) che sono stati valutati in sede di procedimento disciplinare e per i quali è stata irrogata la sanzione di corpo; fatti che, nella loro oggettività, sono stati valutati anche ai fini della formulazione del giudizio sulla meritevolezza della progressione in carriera.

Lo stesso comportamento addebitato ai fini disciplinari – che non è smentito dalle risultanze processuali penali – infatti è stato considerato dalla Commissione di avanzamento anche sotto il diverso profilo del suo “valore sintomatico”, nella valutazione complessiva dell’insieme della capacità ed attitudini necessarie per la progressione in carriera, del possesso delle qualità morali necessarie a svolgere le funzioni superiori.

Le convinzioni del ricorrente sulla mancanza di gravità del comportamento tenuto, in quanto afferente solo alla sfera privata, ed alla non imputabilità della divulgazione della vicenda, dovuta a fatto di terzi, non valgono ad inficiare il giudizio espresso dalla competente Commissione ai fini dell’avanzamento.

Come chiarito dalla giurisprudenza in materia anche il comportamento nella vita privata del militare dell’Arma assume rilievo ai fini disciplinari, per contrasto con l’art. 14 del Regolamento di Disciplina Militare (scarso senso di responsabilità) e l’art. 423 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri (per aver mantenuto nella vita privata un contegno tale da ingenerare rimarchi) e delle valutazioni della meritevolezza della promozione al grado superiore in quanto la condotta, anche al di fuori del servizio, del Carabiniere deve essere valutata secondo il più rigoroso parametro dell’esigibilità relativa ad un appartenente all’Arma; ciò in quanto occorre tener conto, in una prospettiva funzionale, dell’esigenza di tutela dei “valori” dell’Istituzione di appartenenza da cui dipende l’alto grado di fiducia che questa gode da parte dei consociati; quindi devono essere valutati non solo i comportamenti che attengono direttamente sullo svolgimento dei compiti di repressione dei reati e di mantenimento dell’ordine pubblico, ma anche quelli che siano comunque suscettibili di incidere sul prestigio di cui le forze dell’ordine devono godere presso l’opinione pubblica. In tale prospettiva funzionale è stato chiarito che nell’ordinamento militare assumono rilievo, ai fini della valutazione del militare, una serie di comportamenti che trascendono l’ambito della prestazione lavorativa e che investono la vita privata del militare, in quanto ritenuti comportamenti significativi di “valori morali”; quindi anche fatti meramente personali e di minore gravità che possono essere ritenuti irrilevanti nella valutazione di dipendenti civili, ma che assumono rilievo nei confronti del militare e possono risultare oggettivamente incompatibili con la divisa. In tale ottica, l’apprezzamento di quegli stessi fatti, nell’ambito dell’ordinamento militare, è modulato secondo un canone di esigibilità diversificato a seconda della posizione e del ruolo del militare (vedi, tra tante, TAR Umbria, n. 331/2013; TAR Lazio, Sez. I bis, n. 7702/2014; Cons. St., sez. IV n. 1816/2011; cfr. Cass. Penale, Sez. I, n. 24414 del 16.6.2008 nel senso che l’intrattenere una relazione extraconiugale da parte del Carabiniere sposato possa essere qualificato come comportamento “non esemplare” e quindi suscettibile di essere punito con sanzione di corpo; sulla fattispecie contemplata dall’art. 14 R.D.M. che prevede che “ Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione di fini istituzionali delle Forze Armate”).

La valutazione della significatività “prognostica” dei fatti e dei comportamenti sopraindicati costituisce un ambito di valutazioni riservate alla Commissione di Avanzamento chiamata ad esprimere un giudizio sintetico, ai sensi dell’art. 33 della legge n. 212 del 10/05/1983, di natura prognostica in merito all’attitudine del personale militare a svolgere funzioni superiori. Spetta quindi unicamente al competente organo collegiale dell’Amministrazione attribuire un valore a tale comportamento al fine di effettuare la stima dell’idoneità alla promozione, trattandosi di una “valutazione tecnica” che è espressione della “discrezionalità organizzativa” dell’Amministrazione ed attiene alla corretta gestione, mediante l’individuazione dell’impiego più adatto a ciascun dipendente, del personale militare. Ciò comporta, sul piano del controllo esercitabile dal giudice amministrativo, che questo deve limitarsi al riscontro di vizi di legittimità ed al sindacato sull’eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto o del macroscopico travisamento del loro valore sintomatico. Tali vizi non sono ravvisabili nel caso di specie. L’Amministrazione ha ritenuto di soprassedere alla promozione del ricorrente per l’anno in corso – rinviando la decisione sulla meritevolezza all’avanzamento in grado alla successiva tornata valutativa – attribuendo valenza negativa al fatto che egli aveva contratto una relazione extraconiugale – consistente in diversi incontri protratti nel tempo e culminati in gravidanze interrotte – che aveva provocato reazioni negative da parte della cittadinanza e che, nel particolare contesto ambientale (Bologna) in cui s’era sviluppata la vicenda, l’avvenuta divulgazione dei fatti aveva comportato nocumento all’immagine dell’Arma, minandone la credibilità presso l’utenza.

Nessun addebito può essere mosso all’operato della competente Commissione per non aver attribuito alcuna valenza “esimente” al fatto che la notorietà della vicenda non fosse dipesa dalla volontà del ricorrente ma da scelta della sua ex amante in quanto, ai fini della decisione in merito all’avanzamento, assumeva importanza determinante il risultato oggettivo realizzatosi, cioè la perdita di credibilità a seguito dei fatti, indipendentemente dall’autore della propagazione della notizia. Quindi l’imputabilità ad altri della divulgazione, non vale ad eliminare la connotazione negativa attribuita ai fatti addebiti al ricorrente né l’avvenuta lesione dell’immagine dell’Arma nello specifico contesto ambientale.

La valutazione circostanziata dei fatti operata dalla Commissione di Avanzamento in termini di “comportamento rivelatore di scarsa idoneità alla progressione nell’anno in corso” non può essere ritenuta irragionevole o manifestamente sproporzionata rispetto alla “minore gravità dei fatti, attinenti a vicende di vita privata” in quanto si tratta comunque di condotte apprezzate, sotto il profilo sintomatico, come indicative di “condotta non esemplare” e di scarso senso della responsabilità per le conseguenze del proprio comportamento (a seguito dei rapporti si sono verificate gravidanze ripetutamente interrotte). Il valore sintomatico oggettivo di tali comportamenti è stato adeguatamente contestualizzato dal competente organo collegiale dell’Amministrazione tenendo conto sia delle particolari circostanze ambientali – che ne hanno resa possibile la notorietà e le reazioni da parte dell’utenza – sia della specifica posizione del ricorrente – Maresciallo con 15 anni di anzianità di servizio che ben conosceva i doveri di comportamento nella vita privata sanciti dal Regolamento di Disciplina – e della “visibilità” del suo ruolo nella piccola stazione in cui prestava le sue funzioni. Elementi di valutazione che, a giudizio della Commissione, ne sconsigliavano la promozione nell’aliquota 31.12.2006 –quindi proprio a ridosso dell’inflizione della sanzione disciplinare – che avrebbe indotto la cittadinanza a ritenere “premiato” un Carabiniere dalla condotta “non esemplare”.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso risulta infondato e va pertanto respinto.

Le spese seguono, come di regola, alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese del giudizio liquidate nella misura complessiva di € 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente FF

Nicola D’Angelo, Consigliere

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 19/02/2016.

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