Salve,
una ditta che a suo tempo ha già comunicato l’ avvio di attività di commercio elettronico di auto usate, è venuta ad informarsi per avviare anche la vendita di vicinato; dal colloquio è emerso che:
1) il sito web che hanno creato è di fatto solo una “vetrina”, non serve per la transazione; i potenziali clienti vanno comunque a visionare le auto in un piazzale e persino in alcuni posti auto prestati da un distributore di carburante, ed il contratto viene firmato nell’ ufficio commerciale presso la sede della ditta.
2) l’ attività di vendita di vicinato avverebbe senza una superficie di vendita, e cioè, come per la cosiddetta vendita web, con le auto parcheggiate nel piazzale e in un area di un distributore carburante, ed i contratti firmati nell’ ufficio commerciale.
Sulla scorta di quanto emerso secondo il nostro ufficio ambedue le attività non sarebbero regolari. Sbagliamo ?
Grazie mille per l’ attenzione.
P.S. : sul modello SCIA di commercio elettronico (aggiornato al Marzo 2011) del Comune di Rovigo è riportata la seguente dicitura:
“ATTENZIONE: non si possono stipulare elettronicamente, ai sensi dell'art. 11 del Dgls 70/2003, "contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l'esercizio di pubblici poteri;" di conseguenza non è ammesso il commercio elettronico di automobili nuove o usate o di altri beni mobili registrati”
Usando un latinismo: chevordì ??!! Semplice dicitura non cancellata da vecchie versioni del modello, o no ?
Up.....
riferimento id:3365A mio avviso non vi sono elementi ostativi.
Il commercio elettronico non necessariamente si conclude sempre con una transazione online. Se il contratto si forma in uno specifico luogo dove vengono sottoscritti i contratti ma qui non vi è esposizione di merce e consegna a mio avviso la scia di vendita online va bene (in realtà è una forma ibrida ma molto prossima al commercio elettronico)
Il fatto che i prodotti siano visionati in altro luogo è solo un problema di compatibilità urbanistica. Se però tali prodotti sono esposti anche prima del contratto occorre suggerire di fare SCIA per agenzia di affari indicando i vari luoghi di esposizione ai sensi dell'art. 208 del regolamento di attuazione del tulps
[color=red]Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635
" Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza "
Art. 208
Deve munirsi della licenza, di cui all'articolo 115 della Legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte.[/color]
Intanto grazie per la risposta. :)
Mi chiedo però se date le modalità di vendita ci siano comunque i termini per fare la comunicazione di avvio del vicinato (punto due del post iniziale). :-\
E poi, scusandomi per la ripetizione, ma come mai alcuni Comuni, come Rovigo o anche Padova, riportano nelle loro istruzioni di commercio elettronico che non è consentita la vendita on line di automobili ("Non si possono stipulare elettronicamente, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs 70/2003, "contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l'esercizio di pubblici poteri;" di conseguenza non è ammesso il commercio elettronico di automobili nuove o usate o di altri beni mobili registrati") ?! ???
Grazie ancora e ciao.
Intanto grazie per la risposta. :)
Mi chiedo però se date le modalità di vendita ci siano comunque i termini per fare la comunicazione di avvio del vicinato (punto due del post iniziale). :-\
E poi, scusandomi per la ripetizione, ma come mai alcuni Comuni, come Rovigo o anche Padova, riportano nelle loro istruzioni di commercio elettronico che non è consentita la vendita on line di automobili ("Non si possono stipulare elettronicamente, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs 70/2003, "contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l'esercizio di pubblici poteri;" di conseguenza non è ammesso il commercio elettronico di automobili nuove o usate o di altri beni mobili registrati") ?! ???
Grazie ancora e ciao.
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1) la comunicazione per esercizio di vicinato va presentata se l'attività commerciale si svolge in sede fissa. Se invece solo una parte di essa è localizzata e l'altra è online a mio avviso siamo in una forma speciale
2) le indicazioni di alcuni Comuni a mio avviso equivocano la disposizione dell'art. 11 del D. Lgs 70/2003, "contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l'esercizio di pubblici poteri" riferibile a immobili ma non ai beni mobili ancorchè registrati. Solo il gruppo di Comuni citato e pochi altri forniscono tali indicazioni.
Non ho trovato altro in giurisprudenza, dottrina e sul web
Intervengo nella discussione per specificare che, la ditta vorrebbe avviare l'esercizio di vicinato in un locale destinato a ufficio, posto ad un primo piano e senza ovviamente esporre le merci in vendita, dato che si tratta di auto, quindi sarebbe carente della destinazione d'uso commerciale; io direi che non si può fare, che ne pensi?
riferimento id:3365
Intervengo nella discussione per specificare che, la ditta vorrebbe avviare l'esercizio di vicinato in un locale destinato a ufficio, posto ad un primo piano e senza ovviamente esporre le merci in vendita, dato che si tratta di auto, quindi sarebbe carente della destinazione d'uso commerciale; io direi che non si può fare, che ne pensi?
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Se però in quell'ufficio si mostrano i prodotti e non si completa la contrattazione siamo in presenza NON di un vicinato ma di un ufficio (agenzia di vendita o simili) e come tale è compatibile.
Per la tipologia di beni venduti a mio avviso occorre indicare all'utente questa possibilità. Cioè fare tutto tranne che la sottoscrizione del contratto finale che potrà avvenire a distanza (email, telefono per conferma finale ecc....) ..... ovviamente la vigilanza è quasi impossibile ..... ma ciò non conta
Circolare Aci: regole più trasparenti per le operazioni di esportazione veicoli
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=20205.0
LEGITTIMO il commercio online di autoveicoli - Cons. di Stato 5/5/2016
[img width=300 height=117]http://3.bp.blogspot.com/-6y0jKBGz7PI/VkzAIq2H-jI/AAAAAAAAP5Q/tppYwUzn9Fg/s1600/lauto_usata_si_cerca_sempre_pi_spesso_online_15543.jpg[/img]
[color=red][b]CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 5 maggio 2016 n. 1821 [/b][/color]
[size=18pt]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=34030.0[/size]