Data: 2016-04-19 05:32:48

NIENTE BOLLO per certificati anagrafici di AVVOCATI uso notifica

NIENTE BOLLO per certificati anagrafici di AVVOCATI uso notifica

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[i]RISOLUZIONE N. 24/E
Roma, 18 APRILE 2016[/i]

[color=red][b]OGGETTO: Interpello – Art.11, legge 27 luglio 2000, n.212 Trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo dei certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari[/b][/color]

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente il DPR n. 642 del
1972, è stato esposto il seguente:
Quesito
Il Ministero dell’Interno fa presente che l’Ordine degli avvocati di …, con
nota n. ... del … luglio 2015, ha affermato che i certificati anagrafici richiesti
dagli studi legali per uso notifica atti giudiziari devono essere rilasciati in
esenzione dall’imposta di bollo.
L’istante evidenzia, tuttavia, che la soluzione prospettata dall’Ordine degli
avvocati risulta difforme al parere che il Ministero istante aveva reso alla
Prefettura di …, nel quale era stato precisato che “…i certificati anagrafici
richiesti da avvocati e procuratori per uso notifica atti giudiziari, non possono
essere rilasciati in esenzione da imposta di bollo”.
Premesso quanto sopra, il Ministero interpellante chiede, quindi, di
conoscere il trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, applicabile ai
certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari.
Direzione Centrale Normativa
[b]Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente[/b]
Il Ministero interpellante ritiene che i certificati anagrafici in argomento
non possano essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo.
[b]Parere dell’Agenzia delle Entrate[/b]
L’articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26
ottobre 1972, n. 642 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di
euro 16,00, per ogni foglio, per gli “Atti e provvedimenti degli organi
dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…)
rilasciati (…) a coloro che ne abbiano fatto richiesta.”
La nota 2 al suindicato articolo specifica che, “Sono esenti dell’imposta
…c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato
civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive…”.
In particolare, le certificazioni desunte esclusivamente dai registri dello
Stato civile riguardano la cittadinanza, la nascita, il matrimonio e la morte (DPR
3 novembre 2000, n. 396). Tra le predette certificazioni, quindi, non rientrano il
certificato di residenza ed il certificato di stato di famiglia, che sono rilasciati in
base alle risultanze dei registri anagrafici (DPR 30 maggio 1989, n. 223).
In linea generale, quindi, i certificati di residenza sono soggetti all’imposta
di bollo, fin dall’origine, ai sensi dell’articolo 4 della tariffa allegata al DPR n.
642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio.
[b]I medesimi certificati, tuttavia, possono essere rilasciati senza il
pagamento dell’imposta di bollo se destinati a uno degli usi indicati nella tabella,
allegato B, annessa al citato DPR n. 642 del 1972 - recante l’elencazione degli
atti e documenti esenti in modo assoluto dall’imposta - o nei casi previsti da leggi
speciali.[/b]
Si osserva, inoltre, che, a seguito dell’entrata in vigore del “Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”,
approvato con il DPR 30 maggio 2002, n. 115, [b]l’applicazione dell’imposta di
bollo sugli atti giudiziari ha assunto natura residuale, poiché rimane
generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato.[/b]
[color=red][b]L’introduzione del contributo unificato, da corrispondere per i
procedimenti giurisdizionali, compresa la procedura concorsuale e di volontaria
giurisdizione, comporta la non applicabilità dell’imposta di bollo agli atti e
provvedimenti processuali “... inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali”
(art.18 del DPR n. 115 del 2002).[/b][/color]
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 14 agosto 2002, n.
70, ha, chiarito che, il legislatore, non facendo distinzione tra i termini
procedimento e processo, ha inteso, subordinare tutti gli atti e i provvedimenti
dei procedimenti giurisdizionali al contributo unificato, escludendoli, allo stesso
tempo, dall'imposta di bollo.
Inoltre, con la medesima circolare è stato precisato il significato da
attribuire ai termini “antecedenti, necessari e funzionali”, nel senso che, ai fini
dell’esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, deve ricorrere non solo il
presupposto oggettivo legato alla tipologia degli atti, ma è necessario anche che il
soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale.
Sulla base di tali principi, deve ritenersi, quindi che anche i certificati
anagrafici possono beneficiare del regime di esenzione dall'imposta di bollo, ai
sensi dell'articolo 18, comma 1, del DPR. n. 115 del 2002, qualora ‘antecedenti’,
‘necessari’ e ‘funzionali’ ai procedimenti giurisdizionali.
[color=red][b]A parere della scrivente, pertanto, anche i certificati anagrafici richiesti
dagli studi legali ad uso notifica atti giudiziari devono ritenersi esenti
dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 18 del DPR n. 115 del 2002, in
quanto, trattasi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale.
In tale evenienza, sul certificato rilasciato senza il pagamento dell’imposta
di bollo andrà indicata la norma di esenzione, ovvero l’uso cui tale atto è
destinato.[/b][/color]
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE

riferimento id:33649

Data: 2016-04-19 08:21:42

Re:NIENTE BOLLO per certificati anagrafici di AVVOCATI uso notifica

[color=red][b]APPROFONDIMENTI sul rilascio dei certificati anagrafici e sull'esenzione dall'imposta di bollo.[/b][/color]

Questi sono i principali CERTIFICATI ANAGRAFICI rilasciati dai Comuni:
• Certificato anagrafico di nascita
• Certificato anagrafico di matrimonio
• Certificato anagrafico di decesso
• Certificato di residenza
• Certificato di esistenza in vita
• Certificato di stato libero
• Certificato di vedovanza
• Certificato di cittadinanza italiana
• Certificato di godimento dei diritti politici
• Certificato di residenza-AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero)
• Certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia AIRE
• Stato di famiglia
• Contestuale di residenza e stato di famiglia
• Stato di famiglia con rapporti di parentela e stato civile per richiesta assegni familiari
• Certificato di cancellazione per irreperibilità
• Certificato di nascita e cittadinanza per l’espatrio

In mancanza di esenzione l'imposta di bollo è attualmente (19 aprile 2016) di 16,00 euro
[img]http://www.icvittorioveneto2.gov.it/ic2vv/images/Marca_da_Bollo%2016%20euro.jpg[/img]

[size=18pt][b]In allegato una SCHEDA ripilogativa delle principali ESENZIONI[/b][/size]

riferimento id:33649

Data: 2016-04-19 09:02:58

Re:NIENTE BOLLO per certificati anagrafici di AVVOCATI uso notifica

[size=14pt][b]Se manca la MARCA DA BOLLO la pratica va comunque avanti - APPROFONDIMENTI[/b][/size]

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31774.0

https://www.google.it/#q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+marca+bollo

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