[color=red][b]Cass. Sez. III n. 15410 del 13 aprile 2016 (Ud 11 feb 2016)[/b][/color]
Pres. Ramacci Est. Riccardi Ric. Del Gais
Rifiuti. Adozione di ordinanze contingibili ed urgenti
L'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco (o delle altre autorità competenti previste dalla norma), ai sensi dell'art. 191 d.lgs. 152 del 2006, integra una causa di esclusione della tipicità per quelle attività di smaltimento di rifiuti non autorizzate, che diversamente integrerebbero un'ipotesi di reato, soltanto allorquando siano emanate per affrontare situazioni temporanee di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, previa acquisizione dei pareri degli organi tecnico-sanitari, e siano congruamente motivate; il giudice penale ha il potere-dovere di verificare la legittimità formale e sostanziale delle ordinanze contingibili ed urgenti, e, in caso di illegittimità, la conseguente disapplicazione (recte: l'inefficacia del provvedimento ad integrare la causa di esclusione della tipicità) comporta l'integrazione dei reati in materia di smaltimento illecito di rifiuti
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